STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA Articolo 1 - Denominazione 1.1 La Società è denominata “ICOP S.p.A. Società Benefit” (“Società”). Articolo 2 – Sede 2.1 La Società ha sede nel comune di Basiliano. 2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all’estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del territorio nazionale. 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Articolo 3 - Oggetto 3.1 La Società persegue nell’esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. 3.2 La Società ha per oggetto, anche attraverso l’assunzione di appalti in Italia o all’estero: - l’impresa di costruzioni di qualsiasi tipo e genere, ivi comprese quelle edili e stradali, ferroviarie, metropolitane, meccaniche e aereoportuali, ponti e gallerie, opere pubbliche, lavori di difesa e sistemazione idraulica e del terreno, lavori in terra e scavi, acquedotti e fognature, lavori marittimi, opere speciali di fondazione e consolidamento del terreno, realizzazione in genere di gallerie, condutture, opere di irrigazione e opere nel sottosuolo; la costruzione di edifici residenziali e non; la costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica, le telecomunicazioni, la distribuzione di gas naturale, petrolio e derivati; - la realizzazione di impianti e opere nel campo della tutela e della mitigazione dell’impatto ambientale, ivi comprese le opere di bonifica ambientale e la gestione di impianti di rifiuti; la realizzazione di interventi e opere nel campo della tutela e della mitigazione dell’impatto monumentale, dell’ecologia e dell’ingegneria naturalistica; - la fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture; - la prestazione di servizi in genere nel settore delle costruzioni, ivi compresi la progettazione e la gestione di opere, lo studio e la valutazione di progetti e iniziative; - la gestione integrata di attrezzature e impianti per la realizzazione di opere
2 speciali edili, il noleggio di dette attrezzature e impianti; - la gestione di parchi macchine e attrezzature per opere edili, anche per conto terzi; - la ricerca, lo studio, la sperimentazione e la promozione nel settore dell’edilizia, anche residenziale; - lo sfruttamento agrario del terreno, nonché la sistemazione fondiaria dei terreni agricoli per conto proprio e di terzi; - il trasporto per conto di terzi; - l’attività amministrativa di elaborazione dati contabili per conto di terzi. La Società persegue, altresì, le seguenti specifiche finalità di beneficio comune: - sostenibilità sociale tramite l’adozione di misure di welfare aziendale, l’elaborazione di progetti di conciliazione famiglia-lavoro, il sostegno a progetti di cooperazione internazionale e di rete con il territorio; - sostenibilità ambientale tramite l’adozione di tecnologie innovative e sostenibili; - la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni, istituzioni culturali, associazioni e società il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo. 3.3 Le finalità di beneficio comune saranno perseguite tanto mediante la produzione di effetti positivi quanto mediante riduzione di effetti negativi nei confronti delle categorie indicate nell’articolo 3.1. 3.4 La Società ha, altresì, per oggetto in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, con esclusione quindi delle attività riservate, il compimento di tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie, utili o strumentali al raggiungimento dell’oggetto sociale principale. 3.5 La Società può assumere direttamente ed indirettamente interessenze, quote e partecipazioni, azionarie e non azionarie, in altre società e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. 3.6 La Società può inoltre compiere operazioni di leasing e concedere garanzie reali e personali di ogni tipo a favore di privati, banche e società a garanzia di obbligazioni anche di terzi, anche se esplicano attività non affini e complementari, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Articolo 4 - Durata 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli azionisti.
3 TITOLO II CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO Articolo 5 - Capitale e azioni 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 31.888.850,00 (trentunomilioni ottocentottantottomila ottocentocinquanta/00) ed è diviso in numero 31.888.850 (trentunomilioni ottocentottantottomila ottocentocinquanta) azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale. 5.2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi del primo comma dell’articolo 2349 Cod. Civ. 5.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.. 5.4 Le azioni o gli strumenti finanziari emessi dalla Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. 5.5 L'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da deliberare, in esercizio della delega, entro il 31 dicembre 2026, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, a servizio dell'Offerta, come infra definita, e per l'importo necessario a soddisfare il Rapporto di Scambio, e così – al netto di eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'offerta pubblica di scambio – per un importo complessivo di massimi nominali Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026 (“Offerta”). In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso il sovrapprezzo), ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato, nonché ogni altro elemento necessario od opportuno, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalle deliberazioni assunte dalla medesima Assemblea straordinaria. 5.6 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 agosto 2026, in forza della delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile a esso attribuita
4 dall’Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di nominali massimi Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da sottoscriversi entro il 30 gennaio 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell’offerta pubblica di scambio avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell’articolo 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026. Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari 6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, salvo quanto di seguito indicato. Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto. 6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni con prestazioni accessorie, azioni prive di diritto di voto, obbligazioni convertibili o “cum warrant” e “warrant”. 6.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi. La competenza all’emissione di obbligazioni è attribuita al Consiglio di Amministrazione. 6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione. 6.5 A ciascuna Azione appartenente al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 6.6 sono attribuiti n. 2 (due) voti. 6.6 L’accertamento dei presupposti ai fini dell’attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco (“Elenco Speciale”) tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi il titolare delle azioni - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - (“Titolare”) che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono: (a) il Titolare che intende iscriversi nell’Elenco Speciale ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società; (b) la Società, verificati i presupposti necessari, provvede all’iscrizione nell’Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini previsti per l’aggiornamento dell’Elenco Speciale, ossia entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di
5 ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell’articolo 83 - sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date); (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il Titolare deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti. 6.7 L’accertamento dei presupposti ai fini dell’attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. 6.8 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorrere dei 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell’Elenco Speciale, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto, l’acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 5 (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un’eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto. 6.9 La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare iscritto nell’Elenco Speciale risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’art. 120, comma 2, del TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto. 6.10 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia è irrevocabile e se ne dà atto nell’Elenco Speciale, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte del Titolare che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo. 6.11 La Società procede alla cancellazione dall’Elenco Speciale nei seguenti casi: (a) comunicazione dell’interessato o dell’intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d’ufficio, ove la Società abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
6 6.12 La Società istituisce e tiene, l’Elenco Speciale che è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date). 6.13 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte a favore dell’erede e/o legatario, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari; (iii) nel caso di trasferimento di un portafoglio ad altro organismo di investimento collettivo del risparmio gestiti da uno stesso soggetto; (iv) nel caso di trasferimento infragruppo da parte del Titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo; (v) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o una società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria (vi) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e (vii) in caso di costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare. Nel caso di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v), gli aventi causa hanno diritto di chiedere l’iscrizione mantenendo l’anzianità d’iscrizione della persona dante causa. Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell’Elenco Speciale, la persona giuridica o l’ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell’Elenco Speciale mantenendo l’anzianità d’iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato, a condizione che l’operazione di fusione o scissione non comporti il mutamento del controllo del soggetto legittimato. 6.14 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente: alle azioni di nuova emissione (“Azioni di Nuova Emissione”): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Cod. Civ. spettanti al Titolare in relazione alle azioni per le quali la maggiorazione di voto sia già maturata ovvero sia in via di maturazione (“Azioni Preesistenti”); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell’ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti e (iv) in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili o altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari. In tali casi sub (i), (ii), (iii) e (iv), le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell’Elenco Speciale. 6.15 Ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario
7 per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell’Elenco Speciale. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal provvedimento di ammissione a negoziazione su Euronext Milan, ferma l’iscrizione nell’Elenco Speciale previa richiesta del Titolare. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile. 6.16 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. 6.17 La maggiorazione del voto non si applica alle delibere per le quali il diritto di voto maggiorato è escluso per legge in base alla normativa tempo per tempo applicabile. 6.18 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati dall’articolo 93 del TUF. Articolo 7 – Conferimenti e finanziamenti 7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di danaro, beni in natura o crediti. 7.2. La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Articolo 8 - Diritto di recesso 8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili. 8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. TITOLO III PREVISIONI IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE Articolo 9 – Disposizioni in materia di offerte pubbliche 9.1 L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione o conferimento in natura sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare
8 - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. 9.2 Fintanto che la società si qualifichi come PMI, l'obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica. TITOLO IV ASSEMBLEA Articolo 10 - Competenze dell’Assemblea 10.1 L’Assemblea ordinaria o straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente Statuto. 10.2 Ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3, TUF, la politica della Società in materia di remunerazione non si estende ai dirigenti con responsabilità strategiche. Articolo 11 - Convocazione 11.1 L’Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta del Consiglio di Amministrazione, purché nell’ambito del territorio italiano. 11.2 L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 11.3 La convocazione viene effettuata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. 11.4 L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un’unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che l’assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l’Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze di legge. Articolo 12 - Intervento all’Assemblea 12.1 La legittimazione all’esercizio del voto è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 12.2 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi delle disposizioni di legge di regolamentari pro-tempore vigenti. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell’avviso di convocazione della riunione. 12.3 Nell’avviso di convocazione può essere stabilito che l’Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ovvero che l'intervento in
9 assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all’articolo 135-undecies, previa decisione in tal senso assunta dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione, nel quale sono determinate le condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge. I soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell’assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12.4. Dell’eventuale esercizio della predetta facoltà è data notizia entro tre giorni, mediante integrazione dell'avviso di convocazione. 12.4 A decorrere dal 30 settembre 2026, la partecipazione alla discussione in Assemblea, sia in caso di adunanza in luogo fisico sia di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, è riservata ai soci che, individualmente, siano titolari di una partecipazione non inferiore allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Restano in ogni caso impregiudicati il diritto di voto, il diritto di formulare proposte di deliberazione e il diritto di informazione spettanti a ciascun socio legittimato ai sensi del precedente articolo 12.1, da esercitarsi anche, ove previsto, per il tramite del rappresentante designato di cui agli articoli 12.2 e 12.3 o mediante mezzi di telecomunicazione. Articolo 13 - Rappresentanza in Assemblea 13.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. Articolo 14 - Svolgimento dell’Assemblea 14.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza da un Vicepresidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente. 14.2 L’Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio. 14.3 Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle
10 votazioni. Articolo 15 - Verbale dell’Assemblea 15.1 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge. TITOLO V AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Articolo 16 – Sistema di amministrazione e controllo La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale, di cui ai §2 e 3 della Sezione VI-bis del Capo V del Libro V del codice civile. Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione 17.1 L’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) componenti. L’Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti di cui sopra e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. 17.2 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148 comma 2 TUF. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l’equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile. 17.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l’Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario. Articolo 18 - Nomina e sostituzione degli amministratori 18.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 18.2 Gli amministratori vengono nominati dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 11 (undici), e in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l’attribuzione di un numero progressivo. 18.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina vigente inerente l’equilibrio tra generi.
11 18.4 Unitamente alla presentazione delle liste, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l’indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica; c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l’eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare; d) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall’applicabile normativa, anche regolamentare. 18.5 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del TUF, nonché gli azionisti che siano tra loro collegati, in qualsiasi modo, anche indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare applicabile, non possono presentare, o concorrere alla presentazione di più di una lista. 18.6 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 18.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per la pubblicazione della lista medesima. 18.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. 18.9 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista
12 che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, alla lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all’ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. 18.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 18.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. 18.12 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti in numero sufficiente secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina legale e regolamentare. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. 18.13 Nel caso di presentazione di un’unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa; qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall’Assemblea, oppure nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti o, infine, nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori nel rispetto della disciplina vigente inerente
13 l’equilibrio tra generi, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. 18.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo integrale dell’intero Consiglio di Amministrazione. 18.15 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. L’assenza alla nomina o il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l’assunzione o il mantenimento della carica costituiscono causa di decadenza dell’amministratore. Qualora i requisiti siano richiesti soltanto per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione il loro mancato possesso o venir meno in capo a uno o più amministratori non comporta la decadenza dell’amministratore interessato, purché tali requisiti continuino a sussistere in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa, anche regolamentare, fermo l’obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. L’amministratore indipendente che, dopo la nomina, perda i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica solo qualora il numero residuo di amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione non sia sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. 18.16 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi delle disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di sostituzione degli amministratori. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista è cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di nomina a seguito di sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto innanzi previsto, a tale nomina provvede l'Assemblea. 18.17 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Articolo 19 - Adunanze del Consiglio 19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell’Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, qualora il Presidente lo giudichi necessario o richiesto da almeno 2 consiglieri. 19.2 La convocazione, effettuata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato, o dall’amministratore delegato, viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’adunanza. 19.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la
14 maggioranza degli amministratori e dei sindaci e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dal presente Statuto e non si siano opposti. 19.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 19.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o in mancanza dall’amministratore designato dagli intervenuti. 19.6 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 19.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (i) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e (iii) ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Nell’avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. 19.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche. Articolo 20 - Poteri di gestione e deliberazioni 20.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. 20.2 Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell’articolo 2365, comma 2, cod. civ.. 20.3. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà, in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Articolo 21 - Delega di attribuzioni e informativa degli organi delegati 21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di deleghe degli organi amministrativi, a un comitato esecutivo
15 composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. 21.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. 21.3 I consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Articolo 22 - Rappresentanza della Società 22.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vicepresidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. 22.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del comitato esecutivo. 22.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina. Articolo 23 - Compensi degli amministratori 23.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. 23.2 L’Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. 23.3 L’Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. Articolo 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità 24.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l’espletamento dei compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i poteri per l’esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare,
16 anche di attuazione, in materia di rendicontazione di sostenibilità. 24.2Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. 24.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza, controllo e di rendicontazione di sostenibilità, e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto. 24.4 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità di cui al comma 5-ter dell’art. 154-bis del TUF e della normativa, anche di attuazione, in materia di rendicontazione di sostenibilità, a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e che possegga i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano le previsioni disposte dal presente articolo per il dirigente preposto alla rendicontazione di documenti contabili societari. Articolo 25 - Collegio Sindacale 25.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2396-quinquies cod. civ., 2396-sexies cod. civ. e 2403-bis cod. civ., nonché dall’art. 149 TUF. 25.2 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Nella composizione del collegio sindacale deve essere assicurato l’equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. 25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare. Ai fini del requisito di professionalità, sono considerate strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all’economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché, infine, le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all’articolo 3 del presente Statuto. 25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e (iii)ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,
17 nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Nell’avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Collegio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione Articolo 26 – Nomina e sostituzione dei sindaci 26.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere. Le liste si articolano in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 26.2 Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina vigente relativa all’equilibrio tra generi quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente. 26.3 Unitamente alla presentazione delle liste, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l’indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica dalla normativa, anche regolamentare e; c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; d) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della normativa, anche regolamentare; e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall’applicabile normativa, anche regolamentare. 26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del TUF, nonché gli azionisti che siano tra loro collegati, in qualsiasi modo, anche
18 indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare applicabile, non possono presentare, o concorrere alla presentazione di più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 26.5 Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. 26.6 Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 26.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per la pubblicazione della lista medesima. 26.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. 26.9 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (“lista di maggioranza”) e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“lista di minoranza”). Il candidato effettivo tratto dalla lista di minoranza assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale. 26.10 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista di maggioranza e il primo candidato supplente della lista di minoranza. 26.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 26.12 Nel caso di presentazione di un’unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l’Assemblea ordinaria. 26.13 Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l’equilibrio tra generi, si provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. 26.14 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa.
19 26.15 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero Collegio Sindacale. 26.16 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco. 26.17 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall’incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato oppure, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del collegio sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. 26.18. Quando l’Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: (a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza senza vincolo di lista; (b) qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l’assemblea li sostituisce con voto a maggioranza, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, oppure nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. 26.19 Qualora l’applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l’Assemblea provvederà con votazione a maggioranza, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell’accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente oppure anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 TUF, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. 26.20. Le procedure di sostituzione di cui ai paragrafi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l’equilibrio tra generi. 26.21. I sindaci uscenti sono rieleggibili. 26.22 L’Assemblea ordinaria dei soci provvederà all’atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente e a quanto altro a termine di legge. Articolo 27 - Revisione legale dei conti 27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.
20 TITOLO VI BILANCIO Articolo 28 - Esercizio sociale e bilancio 28.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. 28.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge. TITOLO VII SOCIETÀ BENEFIT Articolo 29 – Società benefit 29.1 Il Consiglio di Amministrazione – con deliberazione comunicata nella prima assemblea successiva ai soci –, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto. 29.2 Il Responsabile dell’Impatto risponde della mancata attuazione degli scopi Benefit nei limiti dei poteri conferitigli. Il soggetto nominato Responsabile dell’Impatto rimarrà in carica per un periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all’atto della nomina e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. 29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell’Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. 29.4 La valutazione dell’impatto generato dalla Società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune è effettuata annualmente dal Responsabile dell’Impatto sulla base dello standard di valutazione esterno avente le caratteristiche previste dalla legge.