1 Repertorio n. 4132 Raccolta n. 2420
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto luglio duemilaventisei, in Milan o, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritto Domenico Garofalo, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile de l Distretto di Milano, su incarico del Presidente della riunion e redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea della
"EQUITA GROUP S.P.A."
con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, c apitale Euro 12.123.581,80, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09204170964, R.E.A. MI-207 5478, C.F.
09204170964, P.IVA 09204170964, tenutasi in data od ierna in Milano, via Filippo Turati n. 9, alla mia costante presenza.
* * * Oggi ventotto luglio duemilaventisei, alle ore 11.0 0, in Milano, via Filippo Turati n. 9, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA (na to a Milano (MI) il 29 giugno 1965), a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea della "EQUITA GROUP S.P.A.", mi chie de di redigere il verbale di quanto deliberato dall’assem blea e
dichiara:
- che del Consiglio di Amministrazione sono present i, oltre al Presidente, i Consiglieri Simone Riviera, Luigi De Bellis e
Stefania Milanesi;
- che del Collegio Sindacale è presente la Sindaca Effettiva
Andrea Serra;
- che risultano assenti giustificati i Consiglieri Matteo Bruno Lunelli, Carlo Andrea Volpe, Silvia Demartini, Mich ela Zeme, Angela Gamba nonché il Presidente del Collegio Sind acale Andrea Conso e il Sindaco Effettivo Paolo Maria Alessandro Redaelli;
- che sono presenti, presso la sede sociale, su inv ito del Presidente, i dipendenti della Società Laura Angela Lombardini e Alessia Sguassero, facenti parte della Funzione L egale della Società.
Il Presidente ricorda che l’assemblea è stata regol armente convocata presso la sede della Società in Milano, v ia Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 28 lu glio 2026, alle ore 11.00, con avviso pubblicato sul sito Inte rnet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 26 giugno 2026 nonché, in pari data, per estratto, sul quotidiano “Domani”, per discutere e deliberare
sul seguente:
ordine del giorno:
"1. Aumento del capitale sociale a pagamento in via inscindibile, senza spettanza del diritto di opzion e ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, Co d. Civ., per nominali Euro 1.367.117,89 con sovrapprezzo d E uro 33.632.758,31 e quindi per un ammontare complessivo di Euro . Registrato a
Milano TP3
il 29/07/2026
n. 79971
serie 1T
esatti euro
356,00
2 34.999.876,20, inclusivo di sovrapprezzo, da esegui rsi entro e non oltre il 30 novembre 2026, con emissione di num ero 6.008.253 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, a un prezzo un itario di emissione pari ad Euro 5,8253, da liberarsi mediant e il conferimento, in favore di Equita, di n. 77.213 azi oni Xenon AIFM S.A. del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna . Modifica dell’articolo 5 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.".
Il Presidente dichiara che sono intervenuti, in pro prio o per delega, anche tramite rappresentante designato, nu mero 141 aventi diritto, rappresentanti numero 27.524.260 az ioni ordinarie, pari al 51,658% delle numero 53.281.570 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispo ndenti a numero 42.171.722 diritti di voto pari al 61,305% d ei numero 68.790.537 diritti di voto complessivi relativi all a totalità delle azioni ordinarie (ivi incluse le azioni per l e quali è maturata la maggiorazione del diritto di voto).
Il Presidente dichiara che l’assemblea, regolarment e convocata, è validamente costituita in unica convoc azione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugl i argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente precisa che la Società ha nominato Mo nte Titoli S.p.A. quale rappresentante designato a cui è possi bile conferire delega ai sensi dell’articolo 135–undecie s del D.Lgs.
n. 58/1998 (“ TUF”).
Il Presidente ricorda, inoltre, che Monte Titoli S. p.A., in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di d eliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rap porti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Societ à relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede asse mbleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali suc cessive contestazioni connesse alla supposta presenza di ci rcostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove d ovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilasci o della delega, che non possano essere comunicate al delega nte, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto diffor me da quello indicato nelle istruzioni; ove il delegante non abb ia fornito specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante ind icazione negli appositi riquadri della delega, si intenderan no confermate, per quanto possibile, le istruzioni for nite in via principale; ove non sia possibile votare secondo le istruzioni .
3 fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per ta li argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni d i voto su alcuni degli argomenti all’ordine del giorno, Monte Titoli ha dichiarato che non esprimerà alcun voto per tali ar gomenti.
Il Presidente comunica:
- che, ai sensi dell’articolo 10 dello statuto soci ale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione all’intervento e all’esercizio del d iritto di voto in assemblea;
- che non risulta sia stata promossa, in relazione all’assemblea odierna, alcuna sollecitazione di del eghe di voto ai sensi dell’articolo 136 e seguenti del TUF.
Il Presidente informa che:
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire d omande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’assemblea ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF;
- nessuno degli aventi diritto ha presentato richie ste di integrazione dell’elenco delle materie da trattare o ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126-bis del TUF né sono stat e formulate proposte su base individuale;
- ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protez ione dei dati personali, i dati dei partecipanti all’assembl ea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e soc ietari obbligatori.
Il Presidente dichiara che:
• il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 12.123.581,80 rappresentato da n.
53.281.570 azioni ordinarie tutte prive dell’indica zione del valore nominale; ai sensi dell’articolo 6 dello Sta tuto della Società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta e ccezione per quanto disposto dall’articolo 6 bis (Azioni con voto maggiorato) del medesimo Statuto; come comunicato a i sensi dell’articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti in data 17 luglio 2026, n. 15.508.967 azioni ordina rie hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto nel l’odierna assemblea e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto nell’odierna assemblea attribuiti alle azioni di cu i si compone il capitale sociale di Equita Group è pari a 68.790 .537;
• la Società detiene n. 1.769.123 azioni proprie (il cui diritto di voto è temporaneamente sospeso), rappres entative di circa il 3,3% del capitale sociale della Società;
• le azioni della Società sono ammesse alle negozia zioni presso il mercato Euronext STAR Milan, organizzato e gesti to da Borsa
Italiana S.p.A.;
• la Società si qualifica quale PMI ai sensi dell'a rticolo 1, .
4 comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rien tra nei parametri previsti dalla suddetta norma.
Il Presidente informa, quindi, che partecipano al c apitale sociale della Società, con riferimento alla soglia del 5%, secondo le risultanze del libro soci, delle comunic azioni previste dall'articolo 120 del TUF e di altre infor mazioni a
disposizione:
ANIMA SGR S.P.A.: intestataria di n. 3.439.894 azio ni pari al 6,5% circa del capitale, corrispondenti a n. 3.439. 894 voti pari al 5,0% circa dei diritti di voto;
FENERA HOLDING S.P.A.: intestataria di n. 2.000.000 di azioni pari al 3,8% circa del capitale, corrispondenti a n . 4.000.000 di voti pari al 5,8% circa dei diritti di voto.
Il Presidente comunica che la Società è a conoscenz a della sottoscrizione di un patto parasociale, denominato “Patto Parasociale Equita Group”, stipulato in data 31 mar zo 2025 ed efficace dal 1° aprile 2025 e che le informazioni e ssenziali del citato patto sono disponibili sul sito Internet della Società, sezione Investor Relations, Azionariato e Capitale, Patto Parasociale.
Il Presidente comunica che sono stati espletati gli adempimenti relativi all’informativa verso il pubblico, gli org ani di vigilanza e la CONSOB ai sensi di legge e informa c he la documentazione relativa all’odierna assemblea è rim asta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoc caggio autorizzato (www.emarketstorage.it) e sul sito Inte rnet della Società.
Nessuno opponendosi, il Presidente omette la lettur a di tutti i documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di delibera zione.
Prima di passare alla trattazione dell’unico argome nto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento delle Assemblee la durata massima di ciascun intervento su ciascun punto all’ ordine del giorno dell’adunanza di norma non può essere superi ore a 5 (cinque) minuti e sono consentiti interventi di rep lica, di norma, non superiori a 3 (tre) minuti e che la rich iesta di intervento può essere presentata da ora e fino a qu ando il Presidente non avrà dichiarato chiusa la discussion e sull’argomento oggetto della stessa. Al fine di age volare i lavori assembleari, il Presidente ricorda che gli i nterventi e le domande devono riguardare esclusivamente gli arg omenti all’ordine del giorno dell’odierna assemblea.
Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale .
5 dell’assemblea come parte integrante e sostanziale dello
stesso:
• l’elenco nominativo degli aventi diritto partecip anti all’assemblea, in proprio o per delega, anche trami te il rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l’indicazione del numero delle az ioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’emittente, ai sensi dell’art icolo 83-
sexies del TUF;
• l’elenco nominativo dei soggetti che, in proprio o per delega, anche tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono asten uti o dichiarati non votanti, e il relativo numero di azi oni rappresentate.
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Il Presidente passa a trattare il primo e unico pun to dell’ordine del giorno .
Il Presidente ricorda che l’assemblea è stata convo cata al fine di deliberare in merito ad una proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da liberarsi mediante conferime nto in natura, con esclusione del diritto di opzione ai se nsi dell’articolo 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile.
Il Presidente precisa che la predetta proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da liberarsi mediante conferimento in natura si lega ed è funzionale alla realizzazion e dell’Operazione Xenon (come definita nella Relazion e Illustrativa del Consiglio di Amministrazione) e, p iù precisamente, al pagamento di una parte del corrisp ettivo previsto a carico di Equita sulla base dei termini dell’Operazione Xenon medesima, come meglio illustr ato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministraz ione.
Il Presidente ricorda che in vista dell’odierna ass emblea sono stati depositati presso la sede sociale e messi a d isposizione del pubblico ai sensi di legge i seguenti documenti che saranno allegati al verbale dell’assemblea:
• la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammini strazione predisposta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comm a del Codice Civile, dell’articolo 70 del Regolamento Emittenti e dell’articolo 125-ter del TUF;
• la relazione della Società di revisione EY S.p.A. sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rela tive all’aumento di capitale proposto all’assemblea pred isposta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma del Codice Ci vile e dell’articolo 158 del TUF;
.
6 • la valutazione alla data del 31 maggio 2026 delle azioni Xenon AIFM S.A. oggetto di conferimento predisposta da PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. ai sensi dell’articolo 2343-ter, comma secondo, lettera b) d el Codice Civile.
Il Presidente dà atto che, come risulta altresì dal la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il v alore attribuito alle azioni Xenon AIFM S.A. oggetto di c onferimento ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo, pari ad Euro 34.999.876,20, è inferio re al valore delle predette azioni risultante dalla citata valut azione predisposta da PricewaterhouseCoopers Business Serv ices S.r.l., compreso fra Euro 35.759.685,93 ed Euro 41. 315.892,79.
Il Presidente dichiara che il capitale di Euro 12.1 23.581,80 è interamente versato e che la Società non si trova n elle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Cod ice Civile.
Con riferimento al primo ed unico punto all’ordine del giorno, il Presidente sottopone quindi all’assemblea la seguente proposta di deliberazione e, in particolare, propone:
a) di aumentare a pagamento il capitale sociale per nominali Euro 1.367.117,89, con sovrapprezzo di Euro 33.632. 758,31, mediante emissione di n. 6.008.253 nuove azioni ord inarie prive di indicazione del valore nominale, con godimento r egolare, da liberarsi mediante conferimento in natura della pie na proprietà di complessive n. 77.213 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (“ Azioni Xenon AIFM ”) della Società “Xenon AIFM S.A.”, con sede in Strassen (Granducato di Lussembu rgo), Rue des Primeurs 5, iscritta nei Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B185230 (“ Xenon AIFM ”), non spettando pertanto il diritto di opzione ai sensi d ell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo del Codice Civile ;
b) di stabilire:
(i) che il prezzo di emissione di ciascuna nuova az ione sia pari ad Euro 5,8253, con imputazione a capitale di un importo pari al rapporto fra l’importo nominale dell’aument o e il numero di azioni da esso rivenienti (corrispondente ad Euro 0,22754 per azione) ed imputazione a riserva sovrap prezzo della parte restante del prezzo di emissione;
(ii) che sia data esecuzione all’aumento di capital e solo subordinatamente all’avveramento delle (o alla rinu nzia alle) condizioni sospensive previste negli accordi interv enuti con i soci di Xenon AIFM;
(iii) che l’aumento di capitale debba essere intera mente sottoscritto entro il termine del 30 novembre 2026;
.
7 c) di inserire, in calce al comma 5.7 dello statuto so ciale, il seguente nuovo comma , con conseguente rinumerazione dei
commi successivi:
"L'assemblea in data 28 luglio 2026 ha deliberato l 'aumento del capitale sociale per nominali Euro 1.367.117,89 mediante emissione di n. 6.008.253 nuove azioni ordinarie pr ive di indicazione del valore nominale, da sottoscriversi entro il 30
novembre 2026.";
d) di delegare al Presidente del Consiglio di Amminis trazione e ciascun Amministratore Delegato, disgiuntamente f ra loro, ogni potere per dare esecuzione all’aumento di capi tale e curare le pratiche e formalità a tal fine necessari e, con facoltà di individuare i proprietari di Azioni Xeno n AIFM destinatari dell’aumento, di precisare per ciascuno di essi il numero di azioni di nuova emissione offerte in sott oscrizione e il numero di Azioni Xenon AIFM da conferire (proc edendo altresì a tutti gli opportuni arrotondamenti), di s tabilire i termini e le modalità per la sottoscrizione e la li berazione dell'aumento di capitale e di provvedere, ai sensi dell'articolo 2436, ultimo comma, del Codice Civile , al deposito dello statuto aggiornato con il nuovo test o dell'articolo 5, unitamente al deposito della attes tazione della avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capit ale, ai sensi dell'articolo 2444 del Codice Civile, ovvero della scadenza del termine per la sottoscrizione.
Il Presidente apre la discussione sul punto 1 all’o rdine del giorno.
Nessuno avendo richiesto di intervenire, il Preside nte dichiara chiusa la discussione, comunica che non sono interv enute variazioni nei presenti all'assemblea e pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 1 .
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazi one espressa di voto, il Presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all’unanimità .
* Il Presidente dà atto che il testo dello statuto ne lla sua redazione aggiornata verrà allegato al verbale dell ’assemblea ai fini del deposito previsto dall'articolo 2436, u ltimo comma, del Codice Civile.
* Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente r ingrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’assemblea alle ore 11,24.
* * *
Vengono allegati al presente atto:
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8 - sotto la lettera " A" l'elenco nominativo dei partecipanti
all'assemblea;
- sotto la lettera " B" l’esito sintetico della votazione e l'elenco dei soggetti che, anche tramite il rappres entante designato, hanno espresso voto favorevole o contrar io o che si
sono astenuti;
- sotto la lettera " C" in originale la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sen si dell’articolo 2441, sesto comma del Codice Civile, dell’articolo 70 del Regolamento Emittenti e dell’a rticolo 125-
ter del TUF;
- sotto la lettera " D" in originale la relazione della Società di revisione EY S.p.A. sulla congruità del prezzo d i emissione delle azioni relative all’aumento di capitale propo sto all’assemblea predisposta ai sensi dell’articolo 24 41, sesto comma del Codice Civile e dell’articolo 158 del TUF ;
- sotto la lettera " E" in originale la valutazione alla data del 31 maggio 2026 delle azioni Xenon AIFM S.A. ogg etto di conferimento predisposta da PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. ai sensi dell’articolo 2343-ter, co mma secondo, lettera b) del Codice Civile;
- sotto la lettera “ F” il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata.
* * *
Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, sc ritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in par te da me a mano per otto facciate di quattro fogli.
Sottoscritto alle ore 18,50 Firmato: Domenico Garofalo notaio .
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Allegato “F” al n. 4132/2420 di rep.
1 STATUTO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI EQUITA GROUP S.p. A.
Articolo 1 - Denominazione E’ costituita una società per azioni con la denomin azione sociale di:
“EQUITA GROUP S.P.A.”
senza vincoli di rappresentazione grafica.
Articolo 2 - Oggetto 2.1. La Società ha per oggetto prevalente l’attivi tà di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese. Nell ’ambito della predetta attività, la Società ha altresì per oggetto il coordinamento tec nico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.
2.2. La Società ha inoltre per oggetto:
- l’acquisto di strumenti finanziari, quotati o men o, ivi incluse quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a scopo di stabile investimento e non di assunzione a fermo o collocam ento;
- la consulenza nel settore finanziario ed aziend ale, con esclusione della consulenza in materia di investimenti di cui all’ar t. 1, quinto comma, lett. f) del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato (“TUF”) e della mediazione e consulenza per la concessione di finan ziamenti di cui all'art.
128-sexies del D.Lgs. 385/1993, come successivament e modificato;
- la promozione di veicoli di investimento nell’amb ito dell’ alternative asset capital (quali, a titolo esemplificativo, SPAC).
2.3. La Società può compiere tutte le operazioni r itenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell’ogge tto sociale; può in particolare, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed in ogni caso con esclusione delle attività riservate ai sensi delle disposizion i di legge e regolamentari applicabili, compiere operazioni finanziarie e pres tare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi.
2.4 La Società, nella sua qualità di impresa madre nell’UE del gruppo di imprese di investimento denominato “Equita Group” (il “Gruppo” ), ai sensi dell’art. 12, comma .
22 del TUF adotta, nell’esercizio dell’attività di d irezione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del Gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza.
Articolo 3 - Sede 3.1. La Società ha sede in Milano.
3.2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, d ei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai li bri sociali.
Articolo 4 - Durata / Recesso 4.1. La durata della Società è fissata al 31 (tren tuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata, una o più volte, con la del iberazione dell’assemblea.
4.2. I Soci hanno diritto di recedere nei soli cas i e con gli effetti previsti dalla legge.
4.3. In ogni caso, è escluso il recesso dei Soci ch e non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Articolo 5 - Capitale sociale 5.1. Il capitale sociale è di Euro 12.123.581,80 diviso in n. 53.281.570 azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.
5.2. La Società ha facoltà di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e strumenti finanziari nell 'osservanza delle disposizioni di legge, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni d i risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l’emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
5.3. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azi oni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie gi à in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee spe ciali degli azionisti delle diverse categorie.
5.4. E’ consentita, nei modi e nelle forme di legge , l’assegnazione di utili e/o di riserve .
3di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della S ocietà o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi del primo c omma dell’art. 2349 del codice civile.
5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di demater ializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari d i cui alle norme del TUF di volta in volta vigenti.
5.6. Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla l egge, nonché ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, ne i limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di u n revisore.
5.7 L'assemblea in data 29 aprile 2021 ha deliberat o l'aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 800.000 mediante emissione di massime n. 3.500.000 azioni prive di valore nominale, a servizio dei pia ni di incentivazione a favore dei dipendenti della società e di società controllate, da sottoscriversi entro la fine del periodo di esercizio delle stock options di cui al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" (ossi a entro il 31 maggio 2028).
Alla data del 14 aprile 2022, l’aumento di capitale è stato sottoscritto e versato per Euro 38.521,65 con emissione di n. 169.296 azioni.
Alla data del 23 giugno 2022, l’aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 32.148,00 con ulteriore emission e di n. 141.285 azioni.
Alla data del 14 ottobre 2022, l’aumento di capital e è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 7.585,50 con ulteri ore emissione di n. 33.337 azioni.
Alla data del 15 dicembre 2022, l’aumento di capita le è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 19.138,30 con ulter iore emissione di n. 84.110 azioni.
Alla data del 11 aprile 2023, l’aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 27.479,00 con ulteriore emissione di n. 120.766 azioni.
Alla data del 16 giugno 2023, l’aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 18.494,50 con ulteriore emissione di n. 81.280 azioni.
Alla data del 11 ottobre 2023, l’aumento di capital e è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 32.166,00 con ulter iore emissione di n. 141.364 .
4azioni.
Alla data del 14 dicembre 2023, l’aumento di capita le è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 12.647,10 con ulter iore emissione di n. 55.582 azioni.
Alla data del 4 aprile 2024, l’aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 15.766,70 con ulteriore emission e di n. 69.292 azioni.
Alla data del 17 giugno 2024, l’aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 5.460,96 con ulteriore emissione di n. 24.000 azioni.
Alla data del 14 ottobre 2024, l’aumento di capital e è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 32.792,60 con ulter iore emissione di n. 144.118 azioni.
Alla data del 17 dicembre 2024, l’aumento di capita le è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 11.585,40 con ulter iore emissione di n. 50.916 azioni.
Alla data del 4 aprile 2025, l’aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 7.357,80 con ulteriore emissione di n. 32.336 azioni.
Alla data del 16 giugno 2025, l’aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 6.826,20 con ulteriore emissione di n. 30.000 azioni.
Alla data del 13 ottobre 2025, l’aumento di capital e è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 15.952,80 con ulter iore emissione di n. 70.110 azioni.
Alla data del 9 dicembre 2025, l’aumento di capital e è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 3.754,40 con ulteri ore emissione di n. 16.500 azioni.
Alla data dell’8 aprile 2026, l’aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 41.410,00 con ulteriore emissione di n. 181.990 azioni.
5.8 L'assemblea in data 28 luglio 2026 ha deliberato l' aumento del capitale sociale per nominali Euro 1.367.117,89 mediante emissione di n. 6.008.253 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da sottoscriversi entro il 30 novembre 2026.
5.9 In data 20 aprile 2023 l'assemblea ha attribuit o al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, a servizio dell'attuazione dei piani di .
5incentivazione di volta in volta in essere approvat i dall'assemblea, in una o più tranche, entro il 20 aprile 2028, per massimi nomin ali Euro 2.500.000,00 con emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quell e in circolazione, con godimento regolare, con imputazione a capitale per ogni azion e emessa di un importo pari o superiore al valore nominale implicito delle azioni in circolazione al momento dell'esercizio della delega, da assegnare ai dipend enti della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del c odice civile che siano beneficiari dei piani di incentivazione di volta in volta in es sere approvati dall'assemblea, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, nei termini, alle c ondizioni e secondo le modalità previsti dai piani di incentivazione medesimi.
In data 12 marzo 2026 il consiglio di amministrazi one della società ha esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'emis sione di n. 346.554 azioni ordinarie e l’aumento gratuito del capitale sociale per Euro 78.854,90.
5.10 In data 20 aprile 2023 l'assemblea ha attribui to al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche e anche in via scin dibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, e ntro il 20 aprile 2028, per un importo nominale massimo pari al 10% del capitale s ociale esistente alla data della deliberazione assembleare di conferimento della del ega e con emissione di un numero di azioni ordinarie con godimento regolare p ari a massimo il 10% delle azioni in circolazione alla data della deliberazion e assembleare di conferimento della delega stessa, con esclusione del diritto d'o pzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, n ei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente a ciascuna data di eserc izio della delega.
In data 14 maggio 2024 il Consiglio di Amministrazi one ha esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'aumento del capit ale a pagamento per nominali Euro 225.657,14 mediante emissione di n. 991.734 az ioni prive di indicazione del valore nominale, da sottoscriversi entro il 31 magg io 2024. Alla data del 23 maggio 2024 detto aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e versato.
In data 20 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazio ne ha esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'aumento del capit ale a pagamento per massimi .
6nominali Euro 781.213,08, oltre sovrapprezzo, media nte emissione di massime n.
3.433.300 azioni prive di indicazione del valore no minale, da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2026.
Articolo 6 - Azioni / Finanziamenti dei Soci 6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, libe ramente trasferibili e danno diritto ad un voto ciascuna, fatta eccezione per quanto disposto dall’art. 6 bis del presente Statuto.
6.2. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichi arazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
6.3. I conferimenti dei soci possono avere a oggett o somme di denaro, beni in natura o crediti.
6.4. I soci possono finanziare la Società con versa menti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimbo rso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Articolo 6 bis - Azioni con voto maggiorato 6bis.1. In deroga a quanto indicato dal precedente art. 6, ai sensi dell’art. 127- quinquies del TUF ogni azione dà diritto a due (2) voti nel c aso in cui ricorrano tutte le
seguenti condizioni:
(a) le azioni per le quali si richiede la maggioraz ione siano iscritte nell’elenco appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l’“ Elenco ”);
(b) tali azioni rimangano di titolarità del soggett o che ha richiesto l’iscrizione sub a) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco sub a); ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì, se richiesto dall’azionista, il periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azio ni ordinarie sull’AIM Italia e la data di iscrizione nell’Elenco, ai sensi dell’art. 127- quinques , comma 9, TUF.
6bis.2. L’accertamento dei presupposti ai fini dell'att ribuzione del voto maggiorato viene .
7effettuato dall’organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all’uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari a ppositamente incaricati -, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regol amentare, secondo le disposizioni
che seguono:
a) l’azionista che intende iscriversi nell’Elenco n e fa richiesta alla Società, per il tramite dell’intermediario, mediante compilazione d el modulo predisposto dalla Società e trasmissione dello stesso per raccomandat a AR o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dal regi stro delle imprese o con consegna a mani, debitamente sottoscritto per ricevuta e dat ato da un amministratore o procuratore autorizzato, allegando la certificazion e o la comunicazione prevista dall’articolo 83-quinquies, comma 3, TUF;
b) la Società, a fronte della verifica delle condiz ioni necessarie per l’iscrizione, provvede all’iscrizione nell’Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell’azionis ta, corredata dalla documentazione di cui sopra;
c) l’Elenco contiene l’indicazione dei dati identif icativi degli azionisti che hanno richiesto l’iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l’iscrizione con l’indicazione dei trasferimenti e dei vincoli a d esse relativi, nonché la data di
iscrizione;
d) successivamente alla richiesta di iscrizione, l’ intermediario deve segnalare alla Società qualunque operazione sulle azioni che compo rti il venir meno dei presupposti per l’iscrizione nell’Elenco e/o per il conseguimento/mantenimento della maggiorazione (ad es. vendita delle azioni, c ostituzione di pegno sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.), anche ai fi ni dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 85-bis del Regolamento adott ato con delibera Consob n.
11971/99, come successivamente modificato (“ Regolamento Emittenti ”);
e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizio ne nell’Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l’iscrizione dà diritto a due (2) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell’art. 83- sexies TUF) cada in un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;
.
8f) l’Elenco è aggiornato in conformità alle comunic azioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previ sto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, anche ai fini di quanto d isposto dall’articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;
g) l’aggiornamento dell’Elenco avviene entro il qui ndicesimo giorno del mese solare successivo: (i) all’evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della mede sima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cance llazione dall’Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del dirit to di voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell’Elenco, nella q uale sono riportati sia i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con diritto di vot o maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;
h) le risultanze dell’Elenco sono messe a disposizi one dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunem ente utilizzato;
i) la Società rende noti, mediante pubblicazione ne l proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazio ni superiori alla soglia indicata dall’articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiest o l’iscrizione nell’Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della d ata di iscrizione nell’Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
6bis.3. La Società procede alla cancellazione dall’Elen co nei seguenti casi:
(i) rinuncia dell’interessato - da effettuarsi in q ualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o parte delle azioni a voto maggiorato) - alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società, per il tramite dell’intermediario, mediante raccomandata AR o post a elettronica certificata (PEC)all’indirizzo risultante dal registro delle im prese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministrat ore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovam ente acquisita rispetto alle .
9azioni per le quali è stata rinunciata con una nuov a iscrizione nell’Elenco ed il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenen za continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;
(ii) comunicazione dell’interessato o dell’intermed iario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo dir itto di voto;
(iii) d’ufficio, ove la Società abbia notizia dell’ avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la mag giorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legit timante e/o del relativo diritto di voto.
6bis.4. La maggiorazione del diritto di voto già matura ta ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione d el voto maggiorato vengono
meno:
a) fatto salvo quanto previsto all’art. 6 bis.5., in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazio ni di costituzione di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni o alienazion e di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l’azionista iscritto nell’Elenco risulti privato del diritto di voto, fermo restando che in caso di cessione parziale del le azioni, il voto maggiorato si conserva sulle azioni non oggetto di cessione;
b) in caso di cessione diretta o indiretta di part ecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misu ra superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF 6bis.5. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, s e non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conservano:
a) in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario;
b) in caso di fusione o scissione del titolare dell e azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della sciss ione;
c) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni purché sia mantenuto il diritto di voto in capo all ’azionista;
d) in caso di intestazione a società fiduciaria da parte del fiduciante titolare del .
10 diritto reale legittimante che ha effettuato l’inte stazione alla società fiduciaria o in caso di re-intestazione dalla società fiduciaria al fiduciante;
e) in caso di mutamento della società fiduciaria, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea atte stazione dalla nuova società
fiduciaria;
f) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante effettuata a favore di soggetto che controlla il cedente o a f avore di società controllata dal cedente o sottoposta a comune controllo con il cede nte;
g) in caso di trasferimento delle azioni o del rela tivo diritto reale legittimante a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titol o esemplificativo, un trust o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi e redi siano beneficiari;
h) in caso di mutamento del trustee , ove le azioni siano riconducibili al medesimo trust.
Ai fini del presente art. 6 bis.5 e del precedente art. 6 bis.4: (i) per “cessione”/ “trasferimento” deve intendersi qualsiasi negozio g iuridico che comporta il trasferimento della titolarità delle azioni (ivi in cluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di compravendita, di permu ta o di conferimento delle azioni) o del diritto reale legittimante, sia a tit olo oneroso che gratuito; e (ii) la nozione di controllo è quella prevista dall’art. 23 59, comma 1, n. 1), del codice civile.
6bis.6. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, s e non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si estendono:
a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell’esercizio del di ritto di opzione;
b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qual ora ciò sia previsto dal relativo progetto.
Nelle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) del pre sente comma 6, le nuove azioni .
11 acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le a zioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell’iscrizione nell’Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell’Elenco.
6bis.7. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferim ento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
Articolo 7 - Offerte pubbliche di acquisto 7.1. La soglia di cui all’art. 106, comma 1, TUF, r ilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui tito li della Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1-
ter, TUF, in presenza delle condizioni stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
7.2. Qualora l’obbligo di promuovere una offerta pu bblica di acquisto totalitaria sui titoli della Società è conseguente ad operazioni di fusion e o scissione approvate con delibera assembleare della Società stessa, l’esenzi one prevista dall’art. 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti Cons ob non si applica nel caso in cui abbiano espresso voto contrario alle citate ope razioni soci che, congiuntamente, (i) rientrano tra i soci da considerare ai fini del me nzionato art.
49, comma 1, lettera g) e, (ii) come consentito dal comma 2 del suddetto art. 49, rappresentino una quota del capitale sociale con di ritti di voto pari almeno al 7,5%.
7.3. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi even tuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:
a) compiere atti o operazioni che possono contrasta re il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di s cambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del TUF e fino alla chius ura dell'offerta ovvero fino a .
12 quando l'offerta stessa non decada;
b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del pe riodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in pa rte, che non rientrino nel corso normale delle attività della Società e la cui attua zione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
Assemblea
Articolo 8 – Competenze e maggioranze 8.1. L’assemblea delibera sulle materie ad essa ris ervate dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto. Le deliberazioni dell’assem blea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci .
8.2. Fatte salve le disposizioni normative e regol amentari applicabili, l’assemblea ordinaria è in particolare competente a deliberare: (1) sull’approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favo re degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e a f avore del restante personale nonché sull’approvazione dei piani di remunerazione ed incentivazione basati su strumenti finanziari; (2) sull’approvazione dei criteri per la determinazion e del compenso da corrispondere in caso di conclusione an ticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compre si i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
8.3. All’assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Socie tà, e sulla relativa attuazione, come previsto dalle disposizioni di legge e regolam entari applicabili.
8.4. L’assemblea si costituisce e delibera con le m aggioranze previste dalla legge.
Articolo 9 - Convocazione 9.1. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del b ilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’a nno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, nei c asi previsti dall’art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dall a chiusura dell’esercizio sociale, .
13 fermo il disposto dell’art. 154- ter del TUF.
9.2. L’assemblea dei Soci può essere convocata anch e al di fuori del Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
9.3. L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché s econdo le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applica bili, e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamenta ri applicabili, anche a ragione delle materie trattate.
9.4. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria s i tengono in un'unica convocazione.
In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può c onvocare l'assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previst o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, indicando nell'avviso di convocazione il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
Articolo 10 - Intervento e voto 10.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea col oro ai quali spetta il diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l’in tervento in Assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dalla legge.
10.2. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effett uata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giorn ata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’a ssemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell’unico avviso , e pervenuta alla Società nei termini di legge.
10.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto pos sono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fatto salvo quanto previsto al successivo 10.4.
.
14 10.4. La Società può designare, per ciascuna assem blea, con indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte a ll’ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge. La Società po trà altresì prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il suddetto rappresentante designato, in termini e con le modal ità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili.
10.5. Lo svolgimento dell’assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall’assemblea ordinaria.
10.6. L’assemblea è presieduta dal Presidente del C onsiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’assemble a è presieduta dal Vice-
Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presi denti, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza o impe dimento anche del Vice-
Presidente o dei Vice-Presidenti, l’assemblea è pre sieduta dall’Amministratore Delegato e, in caso di più Amministratori Delegati, dal più anziano di età degli Amministratori Delegati presenti. In caso di assenz a o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l’assemblea è presieduta d alla persona nominata dagli intervenuti, a maggioranza dei voti rappresentati i n assemblea.
10.7. Colui che presiede l’assemblea designa il sog getto verbalizzante. Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
Organo amministrativo
Articolo 11 - Composizione, durata e sostituzione 11.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) sino ad 11 (undici) membri.
11.2. Tutti gli amministratori devono essere in pos sesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalle dispos izioni di legge e regolamentari applicabili. Inoltre, del Consiglio di Amministrazi one deve far parte un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipen denza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comm a 4, del TUF (i “ Requisiti di Indipendenza ”), almeno pari al numero minimo richiesto dalle di sposizioni di legge .
15 e regolamentari applicabili.
11.3. Gli amministratori sono nominati per un perio do di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all’atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono all a data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dall a legge e dal presente Statuto.
Articolo 12 - Nomina degli amministratori 12.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere all a nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.
12.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste, so ttoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle dispos izioni di legge e regolamentari applicabili.
12.3. Le liste devono indicare quali sono i candida ti in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di can didati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la perc entuale di candidati prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applica bili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Unitamente e contest ualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristi che personali e professionali dei singoli candidati con l’eventuale indicazione dell’ idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le q uali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propr ia responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e cos ì pure l’esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizion i di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può ese rcitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta perso na o per il tramite di società fiduciarie.
12.4. Hanno diritto di presentare le liste il Consi glio di Amministrazione uscente (in conformità all’art. 147- ter.1 del TUF e relative disposizioni di attuazione) n onché i .
16 soci che, al momento della presentazione della list a, siano titolari, da soli o congiuntamente, di una percentuale di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentar i applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto p recede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata da ll’intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
12.5. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 12 sono considerate come non presentate.
12.6. Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno;
b) dalla lista che è risultata seconda per numero d i voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, i n base all’ordine progressivo indicato nella lista, l’altro membro.
12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si p rocede ad una votazione di ballottaggio.
12.8. Nel caso di presentazione di un’unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggior anza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli ammi nistratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedi mento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano prese ntate liste, l’assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo res tando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenta ri applicabili e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministra zione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.
12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consigli o di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori indipe ndenti e/o dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresent ato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato eletto come ultimo in .
17 ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressiv o – a seconda dei casi avente i Requisiti di Indipendenza e/o appartenente al gener e meno rappresentato - non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi, della ste ssa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto de lla lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto in conformità a lle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, qual ora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di amministrat ori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o del numero minimo di amministra tori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'a ssemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di so ggetti in possesso dei necessari requisiti.
12.10. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancar e uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvat a dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto apparte nente alla medesima lista cui apparteneva l’amministratore cessato, se disponibil e e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamenta ri applicabili per l’assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati re stano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell’ amministratore con le maggioranze di legge.
12.11. Qualora venga meno la maggioranza degli ammi nistratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono con vocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’inte ro Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindac ale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza d ell’amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del te rmine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricos tituito.
12.12. In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente art. 12 si applica .
18 unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero Cons iglio di Amministrazione.
Articolo 13 - Presidente, organi delegati e rappres entanza sociale 13.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed ha facolt à di eleggere uno o più Vice-
Presidenti, che durano in carica per tutta la durat a del mandato del Consiglio.
13.2. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costitu ire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.
13.3. Il Consiglio può nominare uno o più amministr atori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltr e, nominare direttori generali, condirettori e vice-direttori stabilendone i relati vi poteri, nonché conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
13.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta d isgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice-Presidenti ed agli Amministratori Delegati.
La rappresentanza spetta, altresì, ai direttori gen erali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
Articolo 14 - Convocazione e adunanze 14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell’Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando n e sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
14.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazi one è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presiden ti o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da uno degli Amminist ratori Delegati, con avviso da inviarsi - mediante lettera o posta elettronica con prova del ricevimento - a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) g iorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione .
19 può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l’adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue deli berazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tut ti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.
14.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche unicamente con utilizzo di mezzi di telecomunicazio ne, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertar e l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbaliz zante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazion e; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionar e, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 15 - Poteri e deliberazioni 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito d ei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facolt à di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale , esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all’assemblea.
15.2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del l’art. 2365, comma 2, del codice civile è anche competente ad assumere le seguenti delibera zioni, ferma restando la concorrente competenza dell’assemblea nonché i pote ri allo stesso attribuiti dall’art. 7.3 dello Statuto: (i) istituzione o sopp ressione di sedi secondarie, in Italia e all’estero; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferiment o delle sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previs ti dalla legge. Sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amminist razione, ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile alle imprese ma dri nell’UE di gruppi di imprese di investimento, le decisioni concernenti l’assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo nonché l a determinazione dei criteri per la direzione e coordinamento delle società appa rtenenti al Gruppo e per l’attuazione della disciplina di vigilanza.
15.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, .
20 in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresi dente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultim i, la riunione è presieduta dall’amministratore eletto dai presenti.
15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consi glio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberaz ioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo de lla maggioranza deliberativa.
Articolo 16 - Remunerazione 16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. L’assemblea ordinaria potrà inoltre ricon oscere agli amministratori un compenso e un’indennità di fine mandato, anche sott o forma di polizza assicurativa nei limiti delle disposizioni di legge e regolament ari applicabili.
16.2 La remunerazione degli Amministratori investit i di particolari cariche, ivi inclusi il Presidente, i Vice-Presidenti, gli Amministratori D elegati, nonché i membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e i c omponenti del comitato esecutivo, è stabilita, ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, codice civile, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sin dacale, nonché sentita la proposta del comitato all’uopo eventualmente costit uito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione d eterminate dall’assemblea.
16.3 L’assemblea può determinare, ai sensi dell’art . 2389, comma 3 del codice civile, un importo complessivo per la remunerazione di tutt i gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddivi dere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.
Collegio Sindacale e revisione legale dei conti Articolo 17 - Collegio Sindacale 17.1. La gestione sociale è controllata da un colle gio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e f unzionanti a norma di legge.
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21 17.2. I sindaci devono possedere i requisiti di leg ge e regolamentari applicabili.
17.3. Il collegio sindacale si riunisce su iniziati va di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggio ranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta d ei presenti.
17.4. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche unicamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizion e che: (i) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente g li eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e (ii) sia consentito ag li intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argom enti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documen tazione.
Articolo 18 - Nomina e sostituzione dei sindaci 18.1. La nomina dei sindaci avviene sulla base di l iste che recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente; i nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progress ivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle di sposizioni di legge e regolamentari applicabili. Le liste che contengono un numero di c andidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candi dati di genere diverso in modo che appartenga al genere meno rappresentato una per centuale di candidati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femmin ile).
18.2. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista , è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei sin goli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati atte stano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompati bilità o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dalla leg ge e dal presente statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio dir itto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
18.3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, al momento di presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamen te, di un numero di azioni almeno .
22 pari alla quota determinata ai sensi delle disposiz ioni normative e regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di pa rtecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certifi cazione rilasciata dall’intermediario da prodursi al momento del depos ito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
18.4. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 18 sono considerate come non presentate.
18.5. Risultano eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato dell a lista che è risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o v otato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato di quest’ultim a lista assume la carica di presidente del collegio sindacale. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica di sindaco supplente della li sta che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, ove indicato, il primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista che sarà risultata seconda per numero d i voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettam ente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il mag gior numero di voti. In mancanza di indicazione di un candidato alla carica di sinda co supplente nella lista risultata seconda per numero di voti, anche il secondo sindac o supplente verrà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
18.6 Nel caso di parità di voti fra più liste si pr ocede ad una votazione di ballottaggio.
18.7 Nel caso di presentazione di un’unica lista, i l collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richie sta dalla legge per l’assemblea ordinaria.
18.8 Qualora ad esito delle votazioni, il collegio sindacale non risulti composto dal numero minimo di sindaci del genere meno rappresent ato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progres sivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, sarà sostituit o dal primo candidato in ordine progressivo appartenente al genere meno rappresenta to non eletto ai sensi dei .
23 precedenti paragrafi della stessa lista, ovvero, i n difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il collegio sindacale risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi, fermo restando ch e, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di sindaci , come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relat iva, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari r equisiti.
18.9. Per la nomina di quei sindaci che per qualsia si ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o vvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l’assemblea delibera seco ndo le maggioranze di legge.
18.10. In caso di anticipata cessazione per qualsia si causa dall’incarico di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prima successiva ass emblea, il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sind aco cessato, oppure, ove il sindaco effettivo da sostituire appartenga alla lis ta che è risultata seconda per numero di voti e non sia presente un sindaco supple nte tratto da quest’ultima, o non sia così rispettato il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamenta ri applicabili, il sindaco supplente appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Quando, successivamente al predetto subentro, l’ass emblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessar ia per l’integrazione del collegio sindacale, si procede come segue: (i) qualora si de bba provvedere alla sostituzione dei sindaci appartenenti alla lista ch e ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene con votazione a maggiora nze di legge senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e r egolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi; (ii) qualora, invece, occ orra sostituire sindaci tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, l’assem blea li sostituisce con votazione a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidat i indicati nella lista cui apparteneva il sindaco da sostituire. Qualora l’app licazione della procedura di cui alla lett. (ii) non consenta per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci appartenenti alla lista che è risultata seconda per numero di voti, ovvero qualora non venisse così rispettato il numero minimo di sin daci del genere meno .
24 rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l’assemblea provvederà con votazione con le maggior anze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applica bili in materia di equilibrio tra generi. I nuovi sindaci nominati decadono insieme c on quelli in carica.
18.11. L’assemblea ordinaria dei soci provvederà, a ll’atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sin daci effettivi e a quant’altro necessario ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
18.12. La procedura del voto di lista di cui al pre sente art. 18 si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero collegio sindac ale.
Articolo 19 - Revisione legale dei conti 19.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.
Articolo 20 - Redazione dei documenti contabili soc ietari 20.1. Ove richiesto dalla legge, il Consiglio di Am ministrazione - previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio Sinda cale - nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili soc ietari e all'adempimento dei doveri previsti dalle disposizioni di legge e regol amentari applicabili, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato esperienza in mat eria contabile o amministrativa per almeno un triennio in una società con azioni qu otate oppure in una società con capitale sociale non inferiore a un milione di euro o in una società che fornisca servizi di natura finanziaria.
20.2. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mez zi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizi oni di legge e regolamentari applicabili.
Articolo 21 - Operazioni con parti correlate 21.1 Gli organi della Società a ciò preposti approv ano le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia.
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25 21.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l’esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare , nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolament ari applicabili.
Bilancio, utili, scioglimento, rinvio Articolo 22 - Bilancio e utili 22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno ) dicembre di ogni anno.
22.2. L'utile netto risultante dal bilancio, prelev ata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiun to il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci, o altrimenti destinato, secondo quanto deliberato dall’assemblea.
22.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberar e la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità e nei limiti di legge .
Articolo 23 - Scioglimento 23.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsi asi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e assume le ulteriori deliberazioni previste dalla legge.
Articolo 24 - Rinvio 24.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari applica bili.
Firmato: Domenico Garofalo notaio
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