1 Allegato “ B” all’atto in data 21 -5-2026 n. 11843/6322 rep.
STATUTO IN VIGORE DALL ’AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI
SU EURONEXT MILAN
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
1. Denominazione
1.1 È costituita una società per azioni denominata “Gens Aurea S.p.A. ” (la “Società”) senza vincoli di rappresentazione grafica.
2. Sede
2.1 La Società ha sede nel Comune di Osnago (LC), all ’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato nel comma precedente, con semplice decisione dell ’organo amministrativo che provvederà anche alle conseguenti dichiarazioni all ’Ufficio del Registro delle Imprese. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato nel comma precedente.
2.3 La società potrà istituire o chiudere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all ’estero.
3. Durata
3.1 La durata della S ocietà è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata .
4. Oggetto
4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni , delle
seguenti attività:
- commercio dell ’oro in via professionale (ai sensi della Legge 17 gennaio 2000, n. 7);
- commercio di metalli, pietre, orologi e altri oggetti preziosi, oggetti di bigiotteria/ornamento, nuovi ed usati, sia all ’ingrosso che al dettaglio;
- commercio di pelletterie e articoli in pelle, cuoio e materiali sintetici, articoli da boutique e da regalo in genere, articoli di profumeria, sia per la persona che per l ’ambiente, prodotti di cosmesi, articoli per scrittura, accessori di abbigliamento e prodotti tessili, prodotti accessori ed affini ai precedenti;
- import ed export di gioielli, metalli preziosi, orologi, oggetti di bigiotteria/ornamento, nuovi e/o usati, pelletterie e articoli in pelle, cuoio e materiali sintetici, articoli da boutique e da regalo in genere, articoli di profumeria, sia per la persona che per l ’ambiente, prodotti di cosmesi, articoli per scrittura, accessori di abbigliamento e prodotti tessili, prodotti accessori ai precedenti;
2 - l’attività di consulenza nelle attività di cui ai punti precedenti, ivi inclusa l’attività di valutatore e stimatore di oro, metalli, pietre, orologi e altri oggetti preziosi.
In via sussidiaria, potrà altresì svolgere l’attività di acquisto, vendita, permuta, locazione e sublocazione di beni immobili, nonché la gestione e l’ amministrazione degli immobili.
4.2 Per lo svolgimento dell ’oggetto sociale, la Società può stipulare contratti di franchising .
4.3 La Società potrà inoltre, in via non prevalente :
- compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali e finanziarie che siano ritenute utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di fideiussioni, avalli, garanzie reali e personali anche per obbligazioni di terzi, anche non soci;
- assumere (sia direttamente che indirettamente, benché non ai fini del collocamento), intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese o enti, sia in Italia che all ’estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso: al proprio, nel rispetto del disposto dell ’art. 2361 del Codice Civile, assumere la veste di associante o di associata e consorziarsi con altri enti e società;
- sottoscrivere e gestire azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario e, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, contrarre indebitamento finanziario, emettere obbligazioni, prestare garanzie di qualsiasi tipo, sia personali che reali sui propri beni, al fine di garantire obbligazioni proprie o di società nelle quali la Società detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni, ovvero società sottoposte a comune controllo con la Società o società controllanti la Società o, in ogni ca so, facenti parte del medesimo gruppo;
- svolgere, nell ’interesse delle società controllate o partecipate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all ’attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime, oltre a compiere tutte quelle operazioni che consentano una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle controllate o partecipate. In via esemplificativa, la Società potrà quindi svolgere consulenza nella valutazione e stima di preziosi, gioielli, metalli, orologi e similari a favore delle controllate o partecipate.
4.4 Qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria, compreso il rilascio di garanzie, non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico .
CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI - DIRITTO DI
RECESSO
5. Capitale e Azioni 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 14.836.900,00 (quattordicimilioniottocentotrentaseimilanovecento/00) ed è suddiviso in numero 101.000.000 (centounomilioni) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.
5.2 Le azioni hanno tutte gli stessi diritti, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
5.3 Ai sensi e per gli effetti dell ’art. 2441, quarto comma, del Codice Civile, nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente.
5.4 In data 23 aprile 2026, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire a l Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell ’art. 2443, Codice Civile , la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 23 aprile 2031, con
3 esclusione del diritto di opzione ai sensi dell ’art. 2441, comma 4, Codice Civile, per ammontare massimo complessivo di nominali Euro 1.483.690,00 (unmilionequattrocentoottantatremilaseicentonovanta virgola zero zero) (oltre sovrapprezzo) mediante emissione di un numero di azioni non superiore al 10% (dieci per cento) delle azioni complessivamente in circolazione ad esito della conversione deliberata dalla medesima assemblea straordinaria , conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascun esercizio della delega e della relativa esecuzione, nel rispetto dei limiti di seguito indicati.
In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato (i) ai sensi dell’ art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d ’azienda o partecipazioni, nonché beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e delle società da questa partecipate e/o comunque funzionali allo sviluppo dell’attività delle medesime e/o (ii) ai sensi dell ’art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile, mediante conferimenti in denaro da parte di investitori qualificati e/o a partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati.
Il Consiglio di Amministrazione avrà la possibilità di determinare, anche in prossimità dell’avvio di ciascuna operazione:
- in caso di esercizio della delega ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma medesima. In particolare, il prezzo di emission e dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni, e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- la misura dell’aumento di capitale, comunque complessivamente non superiore ad un importo massimo di nominali Euro 1.483.690,00 (oltre sovrapprezzo) mediante emissione di un numero di azioni non superiore al 10% (dieci per cento) delle azioni complessivamente in circolazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione , da eseguirsi in una o più tranches, anche in via scindibile;
- in caso di esercizio della delega ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di determinazione dei termini dell’aumento di capitale e dei corsi di borsa delle azioni, trovando comunque applicazione le previsioni di cui all’art. 2441 , comma 6, Codice Civile;
- le modalità tecniche di collocamento.
5.5 La Società può emettere, ai sensi della normativa , anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all’andamento economico della Società.
5.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’ assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’ emissione, sino all’ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell ’art. 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.
L’Assemblea straordinaria può altresì deli berare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell ’Assemblea
4 generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
5.7 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
5.8 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere del socio, dell’ amministratore e del sindaco comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.
5.9 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.
5.10 Chiunque partecipa in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale della S ocietà deve risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 1, comma 3, lettera c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli (nella loro formulazione in vigore alla data della legge predetta) 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 517 del 30 dicembre 1998 (i “ Requisiti di Onorabilità ”). Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni nella società in misura superiore alla soglia indicata nel comma medesimo. Nel caso in cui tali soggetti siano persone giuridiche, le disposizioni del presente Articolo si applicano anche a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle stesse.
5.11 Nel caso in cui un socio che partecipi in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale della Società non possegga i Requisiti di Onorabilità :
a) per le azioni possedute oltre la predetta soglia, il socio non ha diritto all’esercizio del diritto di voto, che resta sospeso e non può essere esercitato;
b) le azioni sono computate ai fini della costituzione dell’assemblea, ma , per la partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale della S ocietà, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
6. Versamenti Sulle Azioni 6.1 I versamenti sulle Azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.
7. Obbligazioni
7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.
7.2 L’emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da warrant, per l’emissione delle quali l’Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l ’art. 2420- ter del Codice Civile, e comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
7.3 All’Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell ’Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.
5 8. Finanziamenti dei soci 8.1La Società potrà acquisire fondi co n obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.
8.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.
9. Recesso
9.1 Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.
9.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all ’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della S ocietà e l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni ovvero la loro modifica.
9.3 È esclusa l’applicazione dell’art . 2437, primo comma, del Codice Civile, fatto salvo il diritto di recesso degli azionisti che non hanno concorso a ll’approvazione delle deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell’oggetto sociale , quando tale modifica alteri in modo rilevante il rischio d’impresa.
9.4 I termini e le modalità dell’ esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimenti di liquidazione sono regolati dalla legge.
ASSEMBLEA
10. Luogo e Termini di Convocazione - Svolgimento 10.1 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e provvede a quanto previsto dalla legge.
10.2 L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, in Gran Bretagna, nei paesi membri dell ’Unione Europea, negli Stati Uniti d ’America, Canada o Svizzera.
10.3 L’Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. L ’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dev ’essere convocata almeno una volta all ’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell ’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all ’oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all ’art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
10.4 Lo svolgimento dell’Assemblea è regolato dalla legge, dallo Statuto e, se present i, dai regolamenti previsti dalla legge.
11. Convocazione
11.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l ’Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente le informazioni previste ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
11.2 L’avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
6 11.3 L’Assemblea si tiene in un ’unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l’Assemblea sia tenuta in più convocazioni e, in tale ipotesi, nell’avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione.
11.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di svolgimento dell’ Assemblea ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, può prevedere che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto (il “Rappresentante Designato ”), cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe, anche in deroga all'art. 135- undecies, comma 4 del TUF . Può, altresì, essere prevista l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell ’art. 2370, quarto comma, c.c..
12. Intervento e Rappresentanza 12.1 Il diritto d ’intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
12.2 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 5.11, p ossono intervenire all ’Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente - la comunicazione effettuata dall ’intermediario autorizzato ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell ’Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all ’Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.
12.3 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 5.11, nel caso in cui la Società faccia ricorso al Rappresentante Designato, la Società potrà prevedere che l’ intervento e l ’esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato, anche ai sensi dell’art. 135-novies TUF e in deroga, ove consentito, all’art . 135-undecies, comma 4, TUF, con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e/o disposizioni regolamentari pro tempore vigenti. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l’ Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente Articolo 1 1.4.
12.4 La delega per l ’intervento in Assemblea potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.
12.5 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.
13. Presidenza
13.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età . In caso di assenza o di impedimento dei suddetti soggetti l ’Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi a maggioranza dei voti dei presenti.
13.2 L’Assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando lo ritenga opportuno il presidente dell ’Assemblea, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente medesimo.
7 14. Maggioranze - Verbalizzazione 14.1Per la validità della costituzione e dell e deliberazioni dell ’Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti, salvo quanto previsto al successivo Articolo 14.4.
14.2 Le deliberazioni dell ’Assemblea , prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
14.3 Tutte le delibere dell ’Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.
14.4 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti in ordine alla regolare costituzione dell’Assemblea straordinaria, le deliberazioni che importano modifiche dello statuto sono assunte, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
15. Composizione - Durata in Carica 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 6 (sei) a 13 (tredici) amministratori. L’assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti.
15.2 Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall ’Assemblea all ’atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l ’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche non essere soci.
16. Presentazione delle liste 16.1 Gli amministratori vengono nominati dall ’Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.
16.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell ’avviso di convocazione dell ’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
16.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell ’art. 2359 del Codice Civile e dell ’art.
93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
16.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
16.5 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda
8 meno di sei (6) candidati, il candidato indicato al primo posto deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista contenga almeno sei (6) candidati, almeno due (2) candidati – di cui uno indicato al primo posto – devono essere in possesso di tali requisiti di indipendenza.
16.6 Al fine di assicurare l ’equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre (3) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge (ivi compresa la Legge 17 gennaio 2000, n. 7) e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
16.7 Le liste devono essere corredate:
(a) dalle informazioni relative all ’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termi ne previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l ’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
(c) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, con l’eventuale indicazione dell ’idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi i nclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;
(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura attestando l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art . 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
16.8 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell ’avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa , anche regolamentare, pro tempore vigente.
16.9 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni in merito alle informazioni trasmesse ai sensi del precedente Articolo 16.7 che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
16.10 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
9 17. Elezione del Consiglio di Amministrazione 17.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene , ai sensi dell’art. 147 -terdel TUF, secondo quanto di seguito disposto:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “ Lista di Maggioranza ”) viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista;
(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la “Lista di Minoranza ”) viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
17.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.
17.3 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza ch e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.
17.4 Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come primo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto d alla stessa lista secondo l ’ordine progressivo. Se l ’equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Minoranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto d alla stessa lista secondo l ’ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà integralmente ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l ’equilibrio tra generi.
17.5 Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall ’Assemblea con le maggioranze di legge.
17.6 In caso venga presentata una sola lista, l ’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia no assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l’Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.
17.7 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato
10 dall’Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
17.8 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
18. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori 18.1 Se nel corso dell ’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall ’Assemblea, si provvederà ai sensi dell’ art.
2396-undecies del codice civile secondo quanto appresso indicato:
(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell ’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l ’amministratore cessato e la successiva Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso
criterio;
(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione e l ’Assemblea successiva provvede alla nomina con le maggioranze di legge senza voto di lista.
18.2 In ogni caso, il Consiglio e l ’Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
18.3 Gli amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 18.1 restano in carica fino alla Assemblea successiva e quelli nominati dall ’Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
18.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell ’Assemblea, si intende cessato l ’intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l ’Assemblea per la nomina dell ’intero Consiglio dovrà essere convocata d ’urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.
18.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
19. Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione 19.1 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l ’Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.
19.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall’amministratore più anziano di età.
11 19.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della S ocietà, sia altrove, anche all’estero, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
19.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l ’adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L ’avviso indica il giorno, l ’orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di telecomunicazione, il luogo dell ’adunanza e le materie all ’ordine del giorno.
19.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l ’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all ’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
19.6 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
19.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti o in collegamento da remoto tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale e che tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.
19.8 I verbali delle riunioni sono trascritti sull ’apposito libro e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.
20. Remunerazione e Rimborsi degli Amministratori 20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
20.2 L’Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.
20.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L ’Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un ’indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell’emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.
21. Poteri di gestione e deleghe 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società , senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all ’Assemblea dei soci.
21.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell’ art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:
12 (a) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505- bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
(b) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
(c) l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
(d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
(e) l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
(f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
21.3 L’attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell ’Assemblea nelle stesse materie.
21.4 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell ’amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
21.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, in via orale ovvero per iscritto, sull ’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l ’attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
21.6 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
22. Rappresentanza
22.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vice Presidenti e amministratori delegati eventualmente nominati, per gli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
22.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell ’atto di nomina.
COLLEGIO SINDACALE
23. Composizione del Collegio Sindacale 23.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
23.2 I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Essi scadono alla data dell ’Assemblea convocata per l ’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
13 23.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall ’incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerent i il diritto commerciale ed il diritto tributario, l ’economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
23.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.
24. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale 24.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall ’Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
24.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente Articolo 16.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell ’avviso di convocazione dell ’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
24.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell ’art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
24.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
24.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l ’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.
24.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.
Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dall o statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
24.7 Al fine di assicurare l ’equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
24.8 Le liste devono essere corredate:
14 (a) dalle informazioni relative all ’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termi ne previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l ’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
(c) da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
24.9 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentante da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentante liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentaz ione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.
24.10 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell ’avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa , anche regolamentare, pro tempore vigente.
24.11 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni in merito alle informazioni trasmesse ai sensi del precedente Articolo 24.8 che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
24.12 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
25. Elezione del Collegio Sindacale 25.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza Sindaci”) sono tratti, in base all ’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la “Lista di Minoranza Sindaci ”) sono tratti, in base
15 all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l’altro sindaco supplente.
25.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un ’altra lista l ’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell ’elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.
25.3 In caso venga presentata una sola lista, l ’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
25.4 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell ’unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall ’unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all ’altro genere.
25.5 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l ’Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
25.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell’unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall ’Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.
26. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci 26.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti, il sindaco decade della carica.
26.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
26.3 Quando l’Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l ’integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
26.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest ’ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell ’intero Collegio Sindacale.
26.5 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
27. Riunioni del Collegio Sindacale 27.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l ’adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24
16 (ventiquattro) ore prima della riunione. L ’avviso indica il giorno, l ’orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell ’adunanza e le materie all’ordine del giorno.
27.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente con intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.
28. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci 28.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall ’Assemblea all ’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
REVISIONE LEGALE
29. Revisione legale 29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l ’incarico è conferito dall’ Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.
29.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
30. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità.
30.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l ’esercizio delle funzioni, ivi inclusi i poteri per l ’esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare in materia di rendicontazione di sostenibilità .
30.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.
30.3 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che abbia maturato una specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis mutandis, le previsioni di cui all ’Articolo 30.1.
BILANCIO - RIPARTO UTILI
31. Esercizio Sociale e Bilancio 31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
17 31.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
32. Dividendi
32.1 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), possono essere distribuiti ai soci solo se e nella misura deliberata dall ’assemblea.
32.2 Gli utili di cui l ’Assemblea dei soci avesse deliberato la distribuzione e che non siano stati riscossi dai soci legittimati entro 5 (cinque) anni dalla delibera di distribuzione vanno a beneficio della Società e sono destinati a riserva.
32.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell’ esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
PARTI CORRELATE
33. Parti Correlate 33.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia.
33.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l ’esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
33.3 Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell ’Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla stessa procedura.
33.4 Qualora sussistano ragioni d ’urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell ’Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l ’Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qu alora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell ’urgenza siano negative, l ’Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all ’Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capita le votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell’approvazione dell ’operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.
33.5 Le procedure adottate dalla Società in relazione ad operazioni con parti correlate possono prevedere l’esclusione, in tutto o in parte, dal loro ambito di applicazione anche in relazione a fattispecie di operazioni con parti correlate, definite sulla base di soglie di rilevanza individuate ai sensi della normativa regolamentare applicabile, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla Consob ai sensi della normativa regolamentare applicabile. Deve essere in ogni caso garantita l’applicazione di tali proced ure alle operazioni per le quali almeno uno degli indici quantitativi stabiliti dalla Consob ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile risulti superiore alla soglia di rilevanza del 10 (dieci) per cento.
18 SCIOGLIMENTO
34. Scioglimento e Nomina dei Liquidatori 34.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
RINVIO
35. Rinvio
35.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.
Firmato Marco Ferrari