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PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO DI AMPLIFON S.P.A.
IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L.
(ai sensi degli articoli 2506 -bis, 2501 -ter e 2506.1 del codice civile )
Amplifon S.p.A.
Sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 131/133 Capitale Sociale sottoscritto pari ad Euro 5.433.772,40, suddiviso in n. 271.688.620 azioni del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04923960159, iscritta al Registro delle Imprese di Milano , Monza -Brianza, Lodi.
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INDICE
1. PREMESSA 3
2. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA
SCISSIONE 3
3. STATUTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE 5
4. RAGIONI DELLA SCISSIONE 5
5. FORMA DELLA SCISSIONE 5
6. ELEMENTI PATRIMONIALI COSTITUENTI IL COMPENDIO SCISSO ED EFFETTI
PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE 5
7. CONDIZIONI PER LA STIPULA DELL’ATTO DI SCISSIONE 7
8. EFFETTI DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLE
OPERAZIONI RELATIVE AL COMPENDIO OGGETTO DI SCISSIONE 7
9. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE QUOTE DELLA BENEFICIARIA
PARTECIPANO AGLI UTILI 8
10. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI
SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 8
11. VANTAGGI EVENTUALMENTE RISERVATI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE 8
12. REGIME FISCALE 8
13. PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE 8
14. ALTRE INFORMAZIONI 8
15. SPESE 9
16. ALLEGATI 9
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PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE MEDIANTE SCORPORO DI AMPLIFON S.P.A.
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2506 -BIS, 2501- TER E 2506.1 DEL CODICE CIVILE
1. PREMESSA
Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. (“ Amplifon ” o la “Società Scissa ”), società per azioni con sede legale in Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 131/133, CAP 20141, capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 5.433.772,40, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza , Brianza, Lodi n. 04923960159, REA MI – 1064063, quotata presso Borsa Italiana, Euronext Milan, ha redatto e predisposto il presente progetto di scissione parziale mediante scorporo (il “Progetto di Scissione ”) ai sensi degli articoli 2501 -ter, 2506.1, 2506- bis e seguenti del codice civile, avente ad oggetto la scissione parziale di Amplifon mediante assegnazione delle partecipazioni nelle società controllate facenti parte del Compendio Scisso, come di seguito definito, in favore di una società beneficiaria di n uova costituzione, in forma di società a responsabilità limitata, che verrà denominata Amplifon Partecipazioni I S.r.l. (in appresso e negli allegati al presente Progetto di Scissione anche “NewCo ” o la “ Società Beneficiaria ”) (la “Scissione” o l’“ Operazione ”).
Alla Società Scissa, che proseguirà la propria attività, rimarranno le partecipazioni nelle società controllate non facenti parte del Compendio Scisso che non saranno assegnate alla Società Beneficiaria.
La Società Scissa è una società attiva, tra le altre cose, nel commercio al dettaglio di apparecchi acustici, ricambi e accessori, nonché nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni per la cura dell’udito. L’oggetto sociale comprende altre sì il commercio di protesi acustiche e di strumenti e apparecchiature tecniche e scientifiche per applicazioni in campo medico, assistenziale ed educativo, nonché la prestazione di servizi di supporto tecnologico al Servizio Sanitario Nazionale.
L’obiettivo dell’Operazione è adottare una configurazione societaria volta a consentire una gestione separata e più efficace delle attività extra- UE, anche in relazione alla prospettata acquisizione da parte di Amplifon di GN Hearing, garantendo il pieno r ispetto della normativa societaria danese. In particolare, la Scissione, se approvata, sarà attuata mediante l’assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria delle partecipazioni direttamente detenute da Amplifon nelle società dalla s tessa interamente controllate residenti al di fuori dell’Unione Europea facenti parte del Compendio Scisso, come infra meglio descritto e dettagliato, secondo le modalità e nei termini descritti nel presente Progetto di Scissione.
Ad esito della Scissione saranno assegnate, secondo quanto previsto dall’art. 2506.1 c.c., la totalità delle quote della Società Beneficiaria neocostituita (la “Partecipazione ”) direttamente alla Società Scissa, senza alcun concambio.
Tenuto conto che la Scissione è attuata mediante scorporo ai sensi dell’art. 2506.1 c.c. e che la Società Scissa è, a seguito ed in virtù della Scissione, socio unico della Società Beneficiaria, ricorrono i presupposti per l’applicazione delle semplificazi oni previste dall’art. 2506- ter c.c. per la scissione mediante scorporo. Pertanto, secondo quanto previsto dalla legge, non è richiesta la predisposizione (i) della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501- quater c.c., (ii) della relazione degli amministratori di cui all’art. 2501- quinquies c.c., e (iii) della relazione degli esperti di cui all’art. 2501 -sexies c.c.
Il presente Progetto di Scissione viene sottoposto alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Amplifon ai sensi dell’articolo 19 dello statuto.
L’assegnazione alla Società Scissa della predetta Partecipazione, secondo quanto sopra indicato, avverrà all’esito dell’iscrizione dell’atto di Scissione e dell’atto costitutivo della Società Beneficiaria nel Registro delle Imprese competente, che determin erà anche la costituzione della Società Beneficiaria medesima.
2. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
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2.1 Società Scissa Amplifon S.p.A.
Amplifon S.p.A. è una società per azioni con sede legale in Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 131/133, codice fiscale e partita IVA n. 04923960159, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi .
Il capitale sociale di Amplifon S.p.A. sottoscritto è pari a Euro 5.433.772,40, suddiviso in n. 271.688.620 azioni del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna.
2.2 Società Beneficiaria Amplifon Partecipazioni I S.r.l.
La Società Beneficiaria, che sarà costituita nel contesto della Scissione, avrà le seguenti caratteristiche:
• società a responsabilità limitata;
• sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 131/133;
• capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila/00), interamente assegnato al socio unico Amplifon
S.p.A.;
• durata: 31 dicembre 2100;
• oggetto:
“La società ha per oggetto l ’assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico.
La società ha altresì per oggetto l ’esercizio, in via non prevalente, sempre non nei confronti del pubblico, e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, di una o più delle seguenti attività:
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.
Sono in ogni caso tassativamente escluse:
- l’attività di locazione finanziaria;
- le attività professionali riservate;
- la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché l ’esercizio nei confronti del pubblico delle attività riservate ai sensi del TUB 1/9/1993 n. 385 e del TUF 24/02/1998 n.58;
- le attività di cui al D.L. 20 novembre 1990 n. 356;
- l’attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della legge 21 febbraio 1991 n.
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La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di
terzi.”
• data di chiusura degli esercizi sociali: 31 dicembre;
• i membri degli organi sociali (organo amministrativo ed organo di controllo) verranno individuati nell’atto di Scissione.
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3. STATUTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
3.1 Statuto di Amplifon S.p.A.
Lo statuto della Società Scissa, allegato al presente Progetto di Scissione per farne parte integrante e sostanziale ( Allegato A ), non subirà modifiche per effetto della Scissione.
3.2 Statuto della Società Beneficiaria Relativamente alla Società Beneficiaria, si allega come Allegato B lo statuto che , per effetto della Scissione, sarà adottato dalla Società Beneficiaria nella medesima sede di costituzione.
4. RAGIONI DELLA SCISSIONE
L’obiettivo della Scissione è quello di scorporare dalla Società Scissa tutte le partecipazioni direttamente detenute dalla Società Scissa nelle società interamente controllate residenti al di fuori dell’Unione Europea, facenti parte del Compendio Scisso. In particolare, Amplifon ha ritenuto opportuno ridefinire la catena di controllo del gruppo, con l’obiettivo di adottare una configurazione societaria volta a consentire una gestione separata e più efficace delle attività extra- UE, attribuendo a una subholding italiana dedicata le partecipazioni nelle società interamente controllate residenti al di fuori dell’Unione Europea, anche in relazione alla prospettata acquisizione di GN Hearing, garantendo il pieno rispetto della normativa societaria danese. Non sono a ttesi impatti economici e finanziari in relazione alla suddetta Operazione.
5. FORMA DELLA SCISSIONE
Come sopra rappresentato, l’Operazione consiste nella scissione parziale mediante scorporo di cui all’art.
2506.1 c.c., del Compendio Scisso della Società Scissa a favore della Società Beneficiaria, società che sarà costituita al momento e per effetto dell a Scissione. Ciò significa che la Società Scissa, nel contesto della Scissione, assegnerà il Compendio Scisso alla Società Beneficiaria, la quale assegnerà la Partecipazione alla Società Scissa, che sarà socia unica della Società Beneficiaria, senza alcun concambio.
Secondo quanto previsto dalla legge, non è richiesta la predisposizione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501- quater c.c., della relazione degli amministratori di cui all’art. 2501 -quinquies c.c. e della relazione degli esperti di cui all’art. 2501 -sexies c.c.
L’assegnazione alla Società Scissa della predetta Partecipazione, secondo quanto sopra indicato, avverrà alla Data di Efficacia della Scissione (come infra definita), momento in cui si perfezionerà anche la costituzione della Società Beneficiaria medesima.
6. ELEMENTI PATRIMONIALI COSTITUENTI IL COMPENDIO SCISSO ED EFFETTI
PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE
L’operazione di Scissione avverrà mediante assegnazione a favore della Società Beneficiaria, da parte della Società Scissa, delle partecipazioni detenute nelle seguenti società interamente controllate dalla Società Scissa e facenti parte del proprio patrimon io (il “ Compendio Scisso ”):
Società Nazionalità Sede legale Partita IVA
1. Medtechnica
Orthophone Ltd Israele 6 Meitav St., Tel Aviv -
Israel C.N 511340887 2. Audio Bay Pty Ltd Australia SE 301, Level 3, 93 George ST, Parramatta, NSW, 2150 ABN 50 122 385 746
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3. Amplifon USA Inc. Stati Uniti 150 S 5th Street Suite 2300- 55402 -
Minneapolis - MN -
USA 41-1958972
4. Amplifon (China) Investment Co., Ltd Cina Room 307, Xianxia Road no. 319,
Changning District,
Shanghai 91310000MA1FWQ9N35
5. Hangzhou Amplifon Hearing Aid Co., Ltd Cina Room 104, 1F, Building 3, No. 288, Qiuyi Road,
Changhe Street,
Hangzhou, Pilot Free Trade Zone, China (Zhejiang) 91330108MA2CE0L01C 6. Beijing Amplifon
Hearing Technology
Center Co. Ltd. Cina A-03, 5th floor, No.89, Road Xisanhuanbei,Haidian district, Beijing 91110108MA01AAU439 7. Centro Auditivo dell’Uruguay SAS Uruguay Plaza Independencia 831, apartamento 305, Montevideo 210440970016 8. Audical S.A.S. Uruguay Eduardo Acevedo 1531 apartamento 318, Montevideo 213518030010 9. Ikako S.A. Uruguay Rivera 2495,
Montevideo 216595240010
10. Amplifon AG Svizzera Sihlbruggstrasse 109, CH-6340 Baar -
Schweiz CHE -102.180.706 11. Amplifon Earing Middle East SAE Egitto El Bardissi Street 2T Takseem Asmaa Fahmy Ard El Golf Heliopolis Cairo – Egypt 205-169-163 12. Otohub Trust (in liquidazione) Australia C/-TMF Corporate Services (AUST) Pty Ltd Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street -
Sydney - Australia N/A 13. Otohub Australasia Australia C/-TMF Corporate Services (AUST) Pty Ltd Suite 1, Level 11, 66 Goulburn Street -
Sydney - Australia ACN 634 171 547
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L’indicazione degli elementi patrimoniali costituenti il Compendio Scisso è riportato nell’ Allegato C , come risultante dalla situazione patrimoniale della Società Scissa, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2026.
L’assegnazione degli elementi patrimoniali oggetto della Scissione avverrà secondo il principio della continuità contabile. Gli elementi patrimoniali verranno assegnati nella loro consistenza, come risultante dalla contabilità della Società Scissa alla Dat a di Efficacia della Scissione.
Si precisa, in linea generale, che l’esatta composizione e valorizzazione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per S cissione alla Società Beneficiaria potrebbe essere suscettibile di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell’attività aziendale svoltasi tra il 30 giugno 2026, data di riferimento presa a base per la redazione del presente Progetto di Scissione , e la Data di Efficacia della Scissione.
Le variazioni (attive e/o passive) nelle suddette consistenze saranno imputate in capo alla Società Beneficiaria alla R iserva Straordinaria .
Per effetto della Scissione, le quote rappresentative dell’intero capitale della Società Beneficiaria verranno assegnate direttamente alla Società Scissa, e quest’ultima non subirà alcuna riduzione del proprio patrimonio netto contabile.
7. CONDIZIONI PER LA STIPULA DELL’ATTO DI SCISSIONE
La stipula dell’atto di Scissione è condizionata sospensivamente al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive (le “Condizioni Sospensive ”):
- l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Foreign Investment Review Board australiano (“Autorizzazione FIRB ”) in relazione all’assegnazione, a favore della Società Beneficiaria, della partecipazione detenuta dalla Società Scissa nella società controllata di diritto australiano Bay Audio Pty Ltd ricompresa nel perimetro del Compendio Scisso;
- l’ottenimento di qualsivoglia autorizzazione regolamentare e/o governativa all’Operazione, ove richiest a dalla legge, in relazione all’assegnazione, a favore della Società Beneficiaria, della partecipazione detenuta dalla Società Scissa nella società controllata di diritto israeliano Medtechnica Orthophone Ltd;
- l’ottenimento di qualsivoglia autorizzazione regolamentare e/o governativa, ove richiest a dalla legge, in relazione all’assegnazione, a favore della Società Beneficiaria, delle partecipazioni detenute dalla Società Scissa nelle società controllate di diritto cinese (i) Amplifon (China) Investment Co., Ltd (ii) Hangzhou Amplifon Hearing Aid Co., Ltd e (iii) Beijing Amplifon Hearing Technology Center Co. Ltd.
Qualora, alla data prevista per la stipula dell’atto di Scissione, una o più di tali Condizioni Sospensive non si siano avverate, il Consiglio di Amministrazione della Società Scissa avrà facoltà di procedere ugualmente alla stipula dell’atto di Scissione . In tal caso, le partecipazioni per le quali la relativa Condizione Sospensiva non si sia avverata saranno automaticamente escluse dal perimetro del Compendio Scisso e rimarranno in capo alla Società Scissa, senza che ciò pregiudichi la validità e l’efficacia della Sci ssione con riferimento agli ulteriori elementi patrimoniali facenti parte del Compendio Scisso , che saranno pertanto assegnati alla Società Beneficiaria . Il patrimonio netto della Società Beneficiaria risulterà conseguentemente ridotto rispetto all’ ammontare indicato nel presente Progetto di Scissione, fermo restando che dovrà in ogni caso essere garantito il capitale minimo di euro 100.000,00 della NewCo. Parimenti il valore della partecipazione nella Società Beneficiaria detenuta dalla Società Scissa sarà inferiore per pari importo.
8. EFFETTI DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLE
OPERAZIONI RELATIVE AL COMPENDIO OGGETTO DI SCISSIONE
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Gli effetti della Scissione, ai sensi dell’art. 2506 -quater c.c., decorreranno dall’iscrizione dell’atto di scissione e dell’atto costitutivo di NewCo al Registro Imprese (la “Data di Efficacia della Scissione ”);
da tale data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili e fiscali della Scissione.
A decorrere da tale data, pertanto, la Società Beneficiaria assumerà, per quanto di propria competenza, tutti i diritti e gli obblighi della Società Scissa facenti parte del Compendio Scisso.
Pertanto, i costi e i ricavi nonché i debiti e i crediti relativi alle attività oggetto di Scissione, rispettivamente sostenuti/percepiti e impegnati/accertati dalla Società Scissa – con competenza anteriore alla Data di Efficacia della Scissione – saranno imputati alla Società Scissa.
Dalla Data di Efficacia della Scissione ogni onere, costo, perdita previsti o anche sopravvenienti (di qualsiasi natura e per qualsivoglia titolo o causa), afferenti al Compendio Scisso saranno a carico della Società Beneficiaria.
Ai sensi dell’art. 2506- bis, co. 3 e 2506- quater , co. 3, c.c., ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della Società Scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Ai sensi dell’art. 17, co. 2, del D.lgs. n. 173 del 5 novembre 2024, la Società Scissa e la Società Beneficiaria sono altresì obbligate in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni tributarie commesse anteriormente alla Data di Efficacia della Scissione.
9. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE QUOTE DELLA BENEFICIARIA PARTECIPANO AGLI UTILI
Ai sensi dell’art. 2506- bis, comma 4, c.c., trattandosi di scissione mediante scorporo, non trova applicazione al presente Progetto di Scissione il disposto di cui al n. 5) dell’art. 2501- ter c.c.
10. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI
Non vi sono né sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Scissione.
11. VANTAGGI EVENTUALMENTE RISERVATI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
Non sono stati previsti vantaggi o benefici particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.
12. REGIME FISCALE
La Scissione mediante scorporo è un’operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Pertanto, la Scissione non darà luogo al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Società Scissa. La Scissione costituisce operazione fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed è soggetta all’imposta di registro in misura fissa.
13. PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE
In conformità a quanto previsto dagli artt. 2501- ter e 2506- bis, ultimo comma, c.c., il presente Progetto di Scissione verrà depositato, ai fini della relativa iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Milano , Monza , Brianza, Lodi e sarà reso disponibile sul sito internet di Amplifon, ferme restando le ulteriori forme di pubblicità previste dalla normativa applicabile alle società con azioni quotate.
14. ALTRE INFORMAZIONI
Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di
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Scissione e dello statuto della Società Beneficiaria ( Allegato B ), nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
15. SPESE
Le spese del presente Progetto di Scissione e dell’esecuzione della Scissione saranno sostenute dalla Società Scissa.
16. ALLEGATI
Allegato A — statuto della Società Scissa Allegato B — statuto della Società Beneficiaria Allegato C — elenco analitico degli elementi patrimoniali componenti il Compendio Scisso
* * * Milano, 30 luglio 2026 Amplifon S.p.A.
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Amministratore Delegato
Enrico Vita
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ALLEGATO A statuto d ella Società Scissa
STATUTO della SOCIETA'
"AMPLIFON S.p.A. "
--==oo0oo== --
Art. 1 = È costituita una società per azioni con la denominazione "AMPLIFON S.p.A.".
Art. 2 = La società ha per oggetto il commercio di protesi acustiche e otofoni, di articoli di ottica, di strumenti e di apparecchiature tecniche e scientifiche per tutte le applicazioni, con particolare riguardo a quelle destinate al campo medico, nonché la produzione, la progettazione per conto proprio, lo studio ed il commercio di qualsiasi altra apparecchiatura, impianto, presidio o prodotto, elettronico e non, destinato a scopi curativi, assistenziali, educativi e rieducativi, di prevenzione e di protezione sul lavoro e nei laboratori di ricerca ed alla protezione dell'uomo; la produzione e la vendita di cabine silenti e di prodotti isolanti del rumore per applicazione in qualsiasi campo; i servizi di supporto tecnologico al servizio sanitario nazionale.
La società può procedere alla promozione ed organizzazione di attività di ricerca industriale e commerciale, alla organizzazione di corsi di aggiornamento e di studio, di coordinamento e di ricerca scientifica in conto proprio e di terzi su quanto è oggett o di produzione, di commercio e di studio della società, nei limiti di cui alla Legge n. 1815/1939, nonché svolgere attività editoriale, con esclusione - però - della pubblicazione di giornali quotidiani.
Inoltre può procedere alla manutenzione, riparazione, costruzione di parti accessorie od a corredo, assemblaggio, sia per assicurare la garanzia della clientela, sia per facilitarne la commercializzazione e la penetrazione nei rispettivi mercati.
La società potrà agire sia in proprio sia in via di rappresentanza e di commissione.
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio necessarie o utili ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e può prestare
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avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.
In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 (“ TUF”) e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni salvo ottenimento delle stesse.
La società potrà infine assumere partecipazioni in imprese, enti o società funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale, adottare l’organizzazione di gruppo societario ritenuta più opportuna, nonché partecipare a consorzi ed a società consortili e stipulare contratti di associazione in partecipazione, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione riservate ai sensi di legge.
Art. 3 = La società ha sede in Milano.
La società ha la facoltà, con le norme e le modalità volta a volta richieste, di istituire e sopprimere altrove succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero, e sedi secondarie.
Art. 4 = Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
Art. 5 = La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.
Art. 6 = Il capitale sociale è di Euro 5.433.772,40 (cinque milioni quattrocentotrentatremila settecentosettantadue virgola quaranta) diviso in numero 271.688.620 azioni da nominali Euro 0,02 (zero virgola zero due) cadauna.
Il capitale sociale potrà essere aumentato, su conforme delibera assembleare, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge ed anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure
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ivi previste; l'assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2443 c.c. – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma c.c.
La società potrà assumere, nel rispetto dei limiti e della normativa vigente e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi, con o senza obbligo di restituzione, il tutto senza corresponsione di interessi, salvo diversa delibera assembleare.
Art. 7 = Ogni azione è indivisibile e nominativa.
È escluso il rilascio di certificati azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi, in conformità alle applicabili disposizioni normative. Le azioni della Società sono immesse nel sis tema di gestione accentrata previsto dal TUF.
Art. 8 = Le azioni sono liberamente cedibili e trasferibili.
Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti la proroga del termine, nonché l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione del le azioni.
Art. 9 = La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, la quale può aver luogo al di fuori della sede sociale purché in Italia, è regolata dalla legge e dal presente articolo.
Ai sensi dell’art. 2370, quarto comma , c.c., l’intervento all’Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall’avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell’assemblea. Nell’avviso di convocazione può essere stabi lito che l’Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
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La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicarsi, con le modalità e nei termini di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell’art. 113- ter, comma 3, TUF.
Ai sensi dell’art. 2369 c .c. l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in un’unica convocazione, salvo che sia diversamente disposto dall’avviso di convocazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
L'assemblea straordinaria può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelle ordinarie. In particolare potranno essere emesse azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
Inoltre la Società, può emettere, nelle modalità e forme previste dalla legge e dal presente Statuto, obbligazioni al portatore o nominative.
Art. 10 = L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l’intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135 -undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell’avviso di convocazione. La legittimazione all’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto sono disciplinat i dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nell’avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub- deleghe ai sensi dell’articolo 135- novies , TUF.
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Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, l’intervento ed il voto sono regolat i dalla legge. In tal caso, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei termini di legge.
Art. 11 = La Presidenza dell’assemblea spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, ad altra persona eletta con voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente sarà assistito da un segretario anche non socio designato nello stesso modo.
Art. 12 = La costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sono regolate dalla legge.
Art. 13 = 1. – Ogni azioni dà diritto a un voto, salvo quanto di seguito precisato.
2. – A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi attestata dall’iscrizione continuativa, per il medesimo periodo, nell’elenco speciale di cui al presente articolo, sono attribuiti 2 (due) voti. Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi che precede, a ciascuna azione appartenuta (in forza di un diritto reale legittimante) al medesimo soggetto iscritto nell’elenco previsto, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione (complessivamente: “ Condizione del Voto Maggiorato ”).
Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina il venir meno della Condizione del Voto Maggiorato.
3. – Laddove la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta, l’avente diritto sarà legittimato a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile:
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(i) 2 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 24 mesi;
(ii) 3 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 36 mesi;
(iii) 4 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 48 mesi;
(iv) 5 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 60 mesi;
(v) 6 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 72 mesi;
(vi) 7 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 84 mesi;
(vii) 8 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 96 mesi;
(viii) 9 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 108 mesi;
(ix) 10 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di almeno 120 mesi.
4. – In parziale deroga da quanto previsto al precedente comma 3, ed in conformità con quanto previsto dall’articolo 127 -quinquies , comma 2, ultimo periodo, TUF, gli aventi diritto che, alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione dell’assemblea straordinaria della Società del 30 aprile 2024, con la quale è stato emendato il presente articol o (“Data Iscrizione Assemblea Straordinaria”), abbiano già maturato il beneficio del voto doppio e continuino a soddisfare la Condizione del Voto Maggiorato, il periodo aggiuntivo per la maturazione
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degli ulteriori voti decorrerà dalla Data Iscrizione Assemblea Straordinaria; tali aventi diritto saranno dunque legittimati a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile: 3 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 12 mesi dalla Data Iscrizione Assemblea Straordinaria; 4 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 24 mesi dalla Data Iscrizione Assemblea Straordinaria e così via, sino ad un massimo di 10 voti per ciascuna azione qualora la Condizione del Voto Maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di almeno 96 mesi dalla Data Iscrizione Assemblea Straordinaria.
5. – È istituito, presso la sede della Società, l’elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile.
Il Consiglio di Amministrazione nomina l’incaricato della gestione dell’elenco speciale, determinando con regolamento le modalità di iscrizione, del monitoraggio del sussistere della Condizione del Voto Maggiorato e i criteri di tenuta dell’elenco speciale (se del caso, anche soltanto su supporto informatic o). L’incaricato della gestione dell’elenco speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell’elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.
L’elenco speciale è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azi onisti, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 85- bis, comma 4- bis, delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall’articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco speciale, con indi cazione delle relative partecipazioni e della data
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di iscrizione nell’elenco speciale, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
6. – Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto maggiorato ha diritto di chiedere in ogni tempo di essere iscritto nell’elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall’intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell’elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Colui cui spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.
7. – La richiesta di iscrizione nell’elenco speciale può essere sottoposta alla Società in qualsiasi momento, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla certificazione prevista dall’articolo 83- quinquies , comma 3, TUF e da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l’impegno di comunicare alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, senza indugio e, in ogni caso, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;
b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza
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di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto c ontrollante), nonché (iii) di assumere l’impegno di comunicare alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, senza indugio e, in ogni caso, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.
La Società provvede all’iscrizione nell’elenco speciale entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta da parte del soggetto richiedente, corredata dalla documentazione di cui sopra.
8. – Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell’iscrizione nell’elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i ) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l’iscrizione nell’elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).
9. – Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia traferito per (i) successione per causa di morte, ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia, ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo grat uito per la costituzione e/o dotazione di un trust , di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l’iscrizione con la stessa anzianità d’iscrizione
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della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).
10. – Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell’elenco speciale e che sia soggetto a controllo di un soggetto, l’ente avente causa ha diritto di chiedere l’iscrizione con la stessa anzianità d’iscrizione dell’ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell’elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l’ente avente causa ha diritto di chiedere l’iscrizione con la stessa anzianità d’iscrizione dell’ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell’ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell’ente dante causa (con c onseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).
11. – Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito), ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l’azionista iscritto nell’elenco risulti privato del diritto di voto, determina la cancellazione dell’iscrizione nell’elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato, ove già maturato).
12. – Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell’elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all’iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente.
13. – In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio
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del voto maggiorato si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell’elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).
L’estensione del voto maggiorato alle azioni di nuova emissione avverrà in maniera da consentire al soggetto legittimato di mantenere la stessa proporzione tra le azioni che beneficiano di una determinata maggiorazione del diritto di voto, le azioni che beneficiano di una diversa maggiorazione del diritto di voto e le azioni che non beneficiano della maggiorazione del diritto di voto.
14. – Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto maggiorato competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l’avente diritto ha richiesto l’iscrizione nell’elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).
15. – Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono l’approvazione di alcuna assemblea speciale ex art. 2376 c.c., ma unicamente l’approv azione da parte dell’assemblea straordinaria ai sensi di legge.
16. – I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorati eventualmente spettanti. La legittimazione all’esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto maggiorati eventualmente spettanti.
17. – Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
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Art. 14 = La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a undici membri secondo delibera assembleare.
Art. 15 = I Consiglieri di amministrazione sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi, si rinnovano e si sostituiscono ai sensi di legge e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dai soci e/o gruppo di soci aventi una partecipazione minima del 2,5% del capitale sociale ovvero nella minor misura richiesta da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalla normativa pro- tempore vigente.
Il venire meno dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, precisandosi che, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, tale principio non opererà se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro- tempore vigente devono possedere tali requisiti.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi, nel rispetto della normativa pro -tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, arrotondando, sulla base del criterio previsto dalla normati va (anche regolamentare) pro tempore vigente, il numero dei candidati appartenente al genere meno rappresentato qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero.
Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la quota di candidati prevista dalla normativa pro -tempore vigente (con
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arrotondamento in base a quanto previsto dalla normativa (anche regolamentare) pro tempore vigente, in caso di numero frazionario).
Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prim a per numero di voti.
Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto, nonché l'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.
Le liste presentate, indicanti i candidati elencati mediante un numero progressivo, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l’assemblea. La Società provvederà a pubblicare l e liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell’art. 147- ter, comma 1-
bis, TUF, almeno ventuno giorni prima dell’assemblea stessa. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all’esercizio dei di ritti contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ai sensi della normativa vigente.
Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall’art. 122 TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente
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comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.
In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati, un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica, con l’eventuale indicazione dell’idoneità a qual ificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Risultano eletti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere ad eccezione di uno che sarà tratto, tra coloro in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla lista di minoranza, sempre in base all'ordine progressivo, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.
Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato.
In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui
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all'art. 148, comma 3, TUF, almeno nel numero richiesto dalla normativa pro- tempore vigente.
Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell’unica lista presentata, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse conforme alla normativa vigente inerente l’equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappr esentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sos tituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa pro -tempore vigente, inerente l’equilibrio tra generi.
In mancanza di liste, nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista non si raggiunga il numero di amministratori del genere meno rappresentato previsto dalla normativa pro -tempore vigente, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, purché sia comunque assicurato l’equilibrio tra i generi previsti dalla normativa vigente e purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista c ontenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l’Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso il Consiglio procederà alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo
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richiesto dalla normativa pro- tempore vigente, nonché il rispetto della quota di genere nella percentuale prevista dalla normativa pro -tempore vigente.
Qualora, per dimissioni o altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà convocarsi, senza ritardo, l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi A mministratori.
Art. 16 = Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua nomina o rinnovazione - e qualora a ciò non abbia già provveduto l'Assemblea all'atto stesso della nomina o della rinnovazione - nominerà nel proprio seno un Presidente e potrà nominare altresì un Vice- Presidente autorizzato a fare le veci del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare un Segretario anche non socio.
Art. 17 = Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo creda necessario o ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri o da almeno un Sindaco.
Ai sensi dell’art. 2388, primo comma, c .c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall’avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell’avviso di convoc azione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno metà dei Consiglieri e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti il voto del Presidente varrà doppio.
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Art. 18 = La convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante strumenti telematici (ivi inclusa la posta elettronica), almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di quello fis sato per l'adunanza. In caso di ammissione della Società alla quotazione di borsa, il Consiglio di Amministrazione ovvero il Comitato Esecutivo, se nominato, possono essere convocati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anc he dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello stesso.
Art. 19 = Salvo diversa delibera Assembleare all’atto della nomina, al Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti stabiliti dalla legge, tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di disposizione senza limitazione alcuna, qui vi compresi quelli di prestare le garanzie e le fideiussioni a terzi quali previste dal quinto comma dell’art. 2 del presente statuto.
Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter. e 2443 c.c., sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell’art. 2436 c.c., relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt. 2505 e 2505 bis anche quale richiamato per la scissione dall’art. 2506 ter c.c..
In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.
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L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.
Art. 20 = Il Presidente del Consiglio, il Vice -Presidente, il o gli eventuali Amministratori delegati (disgiuntamente fra tutti) rappresentano la Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed hanno la firma sociale.
Agli stessi, sempre in via tra loro disgiunta, è delegata altresì la facoltà di decidere in ordine ad azioni giudiziarie, anche per giudizi di cassazione e di revocazione, di stare in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti, sia in sede civ ile che penale ed amministrativa, con facoltà di rinunciare alle stesse, transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori.
Art. 21 = Il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue attribuzioni e poteri, nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., ad un comitato composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente o ad altro dei suoi membri, anche cumulativamente, fissandone le attribuzioni e compensi ad avrà inoltre facoltà di nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Comitato esecutivo, può costituire uno o più Comitati, aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un Comitato per la remunerazione degli Amministratori inv estiti di particolari cariche e per la determinazione dei criteri dell'alta direzione della Società, composto in prevalenza di Consiglieri non esecutivi, il quale fornisca al Consiglio adeguate proposte in merito, ed un Comitato per il controllo interno, c ui prendano parte un adeguato numero di Consiglieri non esecutivi, con funzioni consultive e propositive in merito, in particolare, alle relazioni dei revisori e dei preposti al controllo interno e alla scelta ed al lavoro svolto dalle società di revisione.
Art. 22 = Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli stessi indennità e compensi a carattere straordinario o
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periodico, anche rapportati agli utili.
Art. 23 = Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154 bis , TUF.
Possono assumere la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni in posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue Società controllate e/o presso altre società per azioni.
Art. 24 = Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, aventi i requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed onorabilità, quelli relativi al cumulo degli incarichi e quelli definiti dalla normativa pro -tempore vige nte inerente l’equilibrio tra generi) previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.
Qualora in sede di composizione del Collegio Sindacale, dall’applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato sulla base del criterio previsto dalla normativa (anche regolamentare) pro tempore vigente .In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 3, D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al comma 2, lettere b) e c) del medesimo articolo 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché materie attinenti al campo della medicina e della ingegneria elettronica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono i settori della produzione o commercializzazione all'i ngrosso e al dettaglio degli strumenti, apparecchiature e prodotti menzionati al precedente articolo 2.
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L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.
Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha la facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.
Il domicilio dei Sindaci è stabilito presso la sede della Società per tutta la durata del mandato.
Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
La nomina del Collegio Sindacale, avviene sulla base di liste presentate dai soci e/o gruppi di soci che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Le liste devono contenere i nominativi dei candidati contrassegnati da un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste devono essere composte da candidati alla carica di Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco supplente appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia comunque assicurato l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro- tempore vigente. Sono eletti sindaci effettivi i candidati indicati al primo e secondo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza. Sono eletti sindaci supplenti il candidato supplente al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato supplente indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza.
Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che:
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i) ai sensi dell'art. 93 TUF, si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF o iii) par tecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né poss ono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l’assemblea e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell’assemblea stessa. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all’esercizio dei diritti contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ai sensi della normativa vigente nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.
In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati, un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.
Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina regolamentare pro -tempore vigente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come
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non presentate.
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la quota di candidati prevista dalla normativa pro tempore vigente (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, in base a quanto previsto dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta vigente).
Non possono altresì essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di Sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani.
Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, né con i soci che hanno present ato o votato la lista di cui al comma che precede sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.
Ai fini della nomina del sindaco di minoranza ai sensi del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, fermo il rispetto della normativa pro- tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.
Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, e sempre che nessuna delle stesse sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato l'altra,
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si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della normativa pro -tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.
Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato; qualora, a causa di precedenti o concomitanti cessazioni dalla carica, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.
Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, fermo il rispetto della normativa pro- tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci effettivi, fermo il rispetto della normativa pro- tempore vigente inerente l’equilibrio t ra generi, i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco o nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale,
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nei suoi membri effettivi, conforme alla normativa pro -tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, si provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostit uzioni, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino "collegati tra loro" in base a quanto stabilito dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, possono essere presentate liste sino al termine addizionale ivi previsto. In tal caso le soglie minime di partecipazione per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sono ridotte alla metà.
Di tale circostanza e di tale possibilità viene data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della normativa pro -tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Art. 25 = Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 26 = Gli utili netti, prelevata la riserva legale sinché questa non raggiunga il quinto del capitale, saranno tutti attribuiti alle azioni, salvo diversa delibera assembleare.
Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo l e modalità stabilite dall'art. 2433- bis c.c.
e dall'art. 158 TUF.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a
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favore della Società.
Art. 27 = Nel caso di scioglimento e di liquidazione della società ed in genere per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
Milano, 30 luglio 2026 Amplifon S.p.A.
_______________________
Amministratore Delegato
Enrico Vita
1
ALLEGATO B statuto della Società Beneficiaria
STATUTO della SOCIETA’
"AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L."
--==OO0OO== --
Articolo 1
Norme relative al funzionamento della società 1. La società è disciplinata dalle norme dell'ordinamento giuridico vigente, in particolare da quelle del capo VII del titolo V del libro V del codice civile, unitamente a quanto specificato e derogato nei seguenti articoli.
Articolo 2
Denominazione
2. La società è denominata: " AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L." .
Articolo 3
Oggetto
3. La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico.
La società ha altresì per oggetto l'esercizio, in via non prevalente, sempre non nei confronti del pubblico, e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, di una o più delle
seguenti attività:
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.
Sono in ogni caso tassativamente escluse:
- l'attività di locazione finanziaria;
- le attività professionali riservate;
- la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività riservate ai sensi del TUB 1/9/1993 n. 385 e del TUF 24/02/1998 n.58;
- le attività di cui al D.L. 20 novembre 1990 n. 356;
- l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della legge 21 febbraio 1991 n. 52.
La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fi ne del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.
Articolo 4
Sede
4. La società ha sede in Milano.
L'organo amministrativo potrà:
- trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- istituire e/o sopprimere anche altrove, in Italia e all'estero, succursali, filiali, uffici, depositi, magazzini, rappresentanze, agenzie e unità locali in genere, purché non aventi natura di sede secondaria.
Articolo 5
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Durata
5. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
Articolo 6
Capitale
6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.
6.2 Nei limiti e con le modalità di legge, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.
6.3 Gli aumenti di capitale, salvo il caso di cui all’art. 2482 -ter cod. civ., possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’art. 2473 cod. civ..
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’art. 2482- bis, co. 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.
6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, il tutto senza interessi salvo diversa decisione dei soci.
6.5 È attribuita alla competenza dei soci l’emissione dei titoli di debito di cui all’art. 2483 cod. civ..
Articolo 7
Libro soci e domiciliazione 7.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.
7.2 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.
7.3 Il domicilio dei soci e di tutti i titolari di cariche sociali, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
Articolo 8
Partecipazioni
8. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili, anche parzialmente, per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
Articolo 9
Recesso
9.1 I soci hanno il diritto di recedere nei soli casi previsti dalla legge.
9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore, egli dovrà darne comunicazione anche a ciascuno degli altri amministratori. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore unico, egli dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci.
La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione nel registro imprese
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o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
L’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore unico, il recesso si intende esercitato il giorno in cui è stata ricevuta l'ult ima delle comunicazioni indirizzate a tutti gli altri soci. Dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Articolo 10
Liquidazione delle partecipazioni 10. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio recedente, il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo (sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati) tenendo conto, oltre che del suo valore di mercato, anche della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società nel giorno in cui si è verificato l'evento cagionante la liquidazione.
Articolo 11
Organo amministrativo
11.1 La società è gestita da un organo amministrativo che, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina, può consistere in:
a. un amministratore unico;
b. un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d’accordo circa l a eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro tre giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
c. due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. In tal caso si applicano gli artt. 2257 e 2258 cod. civ..
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
11.2 Se, nel corso del mandato degli amministratori, i soci decidono di cambiare il tipo di organo amministrativo che deve gestire la società, gli amministratori in carica si intendono automaticamente decaduti.
11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.
11.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., salva diversa decisione dei soci.
Articolo 12
Durata della carica, revoca, cessazione 12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato
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dai soci al momento della nomina.
12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
12.3.2 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore si procederà alla sua sostituzione ai sensi dell’articolo 2396 undecies comma 1 del codice civile.
12.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione:
- se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci;
- se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari), o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari), quelli rimasti in carica devono fare in modo che i soci provvedano alla sostituzione dei mancanti. Gli amminist ratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, salvo diversa decisione dei soci.
12.3.4 Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale, se nominato, o il socio più anziano devono fare in modo che i soci provvedano al più presto a nominare il nuovo organo amministrativo.
Articolo 13
Consiglio di amministrazione 13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.
13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.
Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
13.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
13.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.
Articolo 14
Adunanze del consiglio di amministrazione 14.1 In caso di richiesta di 1 (un) amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, salve le altre ipotesi previste dalla legge.
14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
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14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi audio e/o video collegati. Il Presidente, peraltro, o comunque il soggetto che effettua la convocazione, può anche stabilire nel relativo avviso che l’adunanza del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
In ogni caso è necessario rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto ad intervenire e, quindi, devono sussistere le seguenti condizioni, di cui dare atto nei relativi verbali:
a) che nel luogo di convocazione, se indicato nell’avviso (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria), si trovi il segretario verbalizzante o il notaio;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle
votazioni;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 15
Deliberazioni del consiglio 15.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
15.2 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Articolo 16
Poteri dell’organo amministrativo 16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salve le limitazioni che risultano dall'atto di nomina.
L'organo amministrativo può deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis, quale richiamato anche dall'art. 2506 ter cod. civ..
16.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 cod. civ.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’art.
2475, co. 5, cod. civ..
Il vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ha tutti i poteri del presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, salvo diversa disposizione nell'atto di nomina.
16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
16.4 Qualora l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all’operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull’opposizione sono i soci.
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Articolo 17
Rappresentanza
17.1 L’amministratore unico ha la rappresentanza della società.
17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente, nonché agli eventuali vicepresidente e consiglieri delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.
Per i terzi la firma del vicepresidente, in ogni caso, fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
17.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Articolo 18
Compensi degli amministratori 18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.
Articolo 19
Organo di controllo 19.1 Quando i soci ne ravvisino l’opportunità possono nominare un organo di controllo e/o un revisore.
19.2 La nomina dell’organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
19.3 L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti; in caso di nomina di un sindaco unico, ogni riferimento nel presente statuto al collegio sindacale o ai sindaci si intende automaticamente sostituito con il riferimento al detto unico membro effettivo.
19.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L’organo di controllo e/o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze, i poteri ed i doveri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale in tema di società per azioni.
19.5 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, ovvero dall’organo di controllo ove consentito dalla legge o deciso dai soci.
19.6 Le riunioni dell’organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante audio conferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.
Articolo 20
Decisioni dei soci 20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, in particolare dall'art. 2479 cod. civ..
20.2 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
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20.3 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.
20.4 Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per le operazioni previste dall'art. 2465, co. 2, cod. civ..
Articolo 21
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto 21. Nei casi consentiti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso le modalità sono quelle già sopra indicate per le analoghe decisioni del consiglio di amministrazione (art. 13 punto 3), con la precisazione che il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, se non viene stabilito un termine diverso nel testo della decisione medesima.
Articolo 22
Assemblea
22.1 L'assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.
22.2 L 'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta elettronic a) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le m edesime maggioranze previste per la prima convocazione.
22.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tut ti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Articolo 23
Svolgimento dell'assemblea
23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
23.3 L’Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati. L’organo amministrativo, peraltro, o comunque il soggetto che effettua la convocazione, può anche stabilire nel relativo avviso che l’Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
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omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
Le modalità di svolgimento sono le stesse già indicate nel presente statuto per le analoghe adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 24
Deleghe
24. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio.
Si applica in tal caso l'art. 2372 cod. civ. in quanto compatibile, con la precisazione che la rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati, e che è ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indi pendentemente dal loro ordine del giorno.
Articolo 25
Verbale dell'assemblea
25. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.
Si applica l'art. 2375, co. 1, cod. civ..
Articolo 26
Quorum costitutivi e deliberativi 26.1 I quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea, nonché quelli occorrenti per le decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, sono quelli stabiliti dalla legge, salvo diversa disposizi one del presente statuto.
Nei casi in cui, per legge o ai sensi del presente statuto, a uno o più soci non dovesse competere il diritto di voto (ad esempio per morosità, o per conflitto d'interessi), le loro partecipazioni, anche se essi sono presenti in assemblea, non devono ess ere computate ai fini del calcolo dei quorum sia costitutivi che deliberativi.
26.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art. 2468, co. 3, cod. civ., è necessario il consenso di tutti i soci.
Articolo 27
Bilancio e utili 27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
27.2 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni dallo stesso termine.
27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.
Articolo 28
Clausola compromissoria
28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mini stero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente in relazione alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina degli stessi entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
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Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.
La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina, in via irrituale secondo equità.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.
Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
28.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso come sopra disciplinato (artt. 9 e 10).
Milano, 30 luglio 2026 Amplifon S.p.A.
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Amministratore Delegato
Enrico Vita
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ALLEGATO C - Elementi patrimoniali inclusi nel Compendio Scisso come risultanti dalla situazione patrimoniale della Società Scissa al 30 giugno 2026 Per effetto della Scissione, alla Società Beneficiaria verranno assegnate le seguenti componenti attive, che costituiranno pertanto la situazione patrimoniale della Società Beneficiaria alla Data di Efficacia della
Scissione:
Partecipazioni in imprese controllate (come da tabella di seguito riportata ) per complessivi Euro
592.162.605,89
Pertanto, per effetto della Scissione verrà assegnato alla Società Beneficiaria un patrimonio netto di Euro 592.162.605,89 (attribuito per Euro 100.000,00 al capitale sociale e per la differenza a Riserva Straordinaria);
importo netto complessivo che trova e troverà riscontro e capienza nel patrimonio netto della Società Scissa alla Data di Efficacia della Scissione, senza pertanto alcuna riduzione del capitale della medesima.
Le eventuali differenze tra il valore contabile delle partecipazioni facenti parte del Compendio Scisso alla Data di Efficacia della Scissione, ed il valore contabile delle stesse indicato nella tabella di seguito riportata , che potrebbero risultare in conseguenza della normale dinamica dell’attività aziendale, si rifletteranno in un minor e o maggiore valore della Riserva Straordinaria.
Si riporta di seguito il valore netto contabile di ciascuna partecipazione inclusa nel Compendio Scisso come risultante dalla situazione patrimoniale della Società Scissa al 30 giugno 2026.
Società Valore netto contabile al 30/06/2026 1. Medtechnica Orthophone Ltd 10,049,620.18 2. Audio Bay Pty Ltd 332,185,431.98 3. Amplifon USA Inc. 158,682,029.62 4. Amplifon (China) Investment Co., Ltd 51,061,393.02 5. Hangzhou Amplifon Hearing Aid Co., Ltd 2,426,471.46 6. Beijing Amplifon Hearing Technology Center Co.
Ltd. 14,137,192.18
7. Centro Auditivo dell’Uruguay SAS 1,203,358.70 8. Audical S.A.S. 17,233,421.49 9. Ikako S.A. 641,773.30 10. Amplifon AG 4,307,810.96 11. Amplifon Earing Middle East SAE 234,103.00 12. Otohub Trust (in liquidazione) 0.00 13. Otohub Australasia 0.00
Totale 592.162.605,89
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Milano, 30 luglio 2026 Amplifon S.p.A.