Procedura in materia di
internal dealing
Approvata dal Consiglio di Amministrazione: 13 maggio 2026
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3 Indice
Glossario ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 5 1. Premessa ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 6 2. Soggetti Rilevanti ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 6 3. Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 26, del MAR) ............... 7 4. Fattispecie oggetto degli obblighi informativi e di comunicazione ................................ ............................ 7 5. Il Soggetto Preposto e obblighi informativi ................................ ................................ ............................... 8 6. Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti ................................ ................................ ............................... 9 7. Limitazioni al compimento di Operazioni (blocking periods) ................................ ................................ . 10 8. Inosservanza degli obblighi informativi ................................ ................................ ................................ ... 11 9. Sanzioni ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 12 10. Trattamento dei dati personali ................................ ................................ ................................ ............. 12 11. Disposizioni finali ................................ ................................ ................................ ............................... 13 ALLEGATO 1 ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 14 ALLEGATO A ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 17 ALLEGATO B ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 19
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5 Glossario
Assemblea : l’Assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A ..
Consiglio o Consiglio di Amministrazione : il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A..
GDPR: il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali , come successivamente aggiornato e modificato .
Regolamento MAR o MAR: il Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation ), come successivamente aggiornato e modificato .
Operazioni: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio effettuate da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti : i soggetti collegati ai Soggetti Rilevanti, come definiti ai sensi dell’art. 3 , par. 1, n. 26 del Regolamento MAR.
Procedura : la Procedura in materia di internal dealing adottata da Digital Bros S.p.A. in data 13 maggio 2026.
Sito internet : www.digitalbros.com Società : Digital Bros S.p.A..
Soggetto Preposto: il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni .
Soggetti Rilevanti o PDMR : la persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo , come definito ai sensi dell’art.3, par. 1, n. 25 del Regolamento MAR . In inglese, Persons Discharging Managerial Responsibilities .
6 1. Premessa In relazione a quanto previsto:
a) dal Regolamento MAR che con l’art. 19 rappresenta la disciplina cardine in materia di internal dealing .
Regola gli obblighi di notifica delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, la soglia di esenzione, i termini di comunicazione e i blocking periods ;
b) dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 in relazione a tipologie di operazioni soggette a notifica;
c) dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 in relazione ai modelli standard di notifica, il contenuto minimo delle comunicazioni, le modalità tecniche di trasmissione alle autorità competenti il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Procedura in materia di internal dealing già in data 23 dicembre 2002 . Il Consiglio, in data 13 settembre 2016 ha apportato modifiche ed integrazioni al fine di recepire le disposizioni di cui al Regolamento 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato. La procedura è stata poi modificata in data 12 settembre 2017 per riflettere le modifiche introdotte con delibera Consob del 22 marzo 2017 n.19925 e, da ultimo, in data 13 maggio 2026 per recepire l a Legge n.21 del 5 marzo 2024 ( Legge Capital i).
2. Soggetti Rilevanti Ai fini della Procedura, per Soggetti Rilevanti si intendono le person e che , all’interno della Società , siano:
a) componente dell’organo di amministrazione o di controllo della Società; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
7 3. Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Per Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti si intendono:
a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell’operazione in questione, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti
Rilevanti;
b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alla precedente lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di
gestione;
c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera (a);
d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera (a);
e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera (a).
4. Fattispecie oggetto degli obblighi informativi e di comunicazione La presente Procedura si applica alle Operazioni effettuate, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti o dalle Person e Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, aventi ad oggetto:
• azioni emesse dalla Società;
• strumenti di debito della Società;
• strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati;
come individuati dall’art. 19 MAR e dagli artt. 7 e 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 (per maggiori dettagli si rinvia all’ Allegato B della Procedura).
L’obbligo di comunicazione sorge al superamento della soglia complessiva di Euro 20.000 per ciascun PDMR (salvo diversa soglia prevista dalla normativa pro tempore vigente) , calcolata:
• su base annua;
• sommando tutte le operazioni, senza compensazione;
• includendo anche le operazioni effettuate dalle Persone Strettamente Legate.
Una volta superata la soglia , tutte le operazioni successive devono essere comunicate indipendentemente dall’importo.
8 5. Il Soggetto Preposto e obblighi informativi Il Soggetto Preposto è individuato nel responsabile dell a funzione di Investor Relations della Società.
Il Soggetto Preposto predispone ed aggiorna l’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e delle controllate rilevanti di cui al precedente articolo 2 (c) e porta a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti la presente Procedura, trasmettendo loro una copia della stessa.
I Soggetti Rilevanti informano le rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti delle condizioni in base alle quali queste ultime sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura.
All’atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione, conforme al modello Allegato 1, attestante la presa di conoscenza e l’accettazione della Procedura , e provved ono a trasmetterla tempestivamente al Soggetto Preposto tramite uno dei mezzi previsti nella Procedura .
Ciascun o dei Soggett i Rilevant i è tenuto a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni compiute dallo stesso e dalle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 a seconda dei casi, tramite, alternativamente:
a) consegna brevi manu della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto presso la sede legale della
Società; ovvero
b) trasmissione della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto via e -mail (internaldealing@digitalbros.com ) o posta elettronica certificata (digital -bros@registerpec.it ) in formato pdf.
Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazio ne della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.
Nello svolgimento degli adempimenti connessi con la propria funzione , il Soggetto Preposto si avvale del General Counsel della Società o di altri soggetti appositamente incaricati dal Soggetto Preposto.
9 6. Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti I Soggetti Rilevanti comunicano alla CONSOB ( consob@pec.consob.it e posta elettronica protocollo@consob.it indicando il destinatario “Ufficio Informazione Mercati ” e l’oggetto “MAR Internal Dealing ”) e alla Società le informazioni relative alle Operazioni compiute da loro stessi e dalle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione.
La Società rende pubbliche le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9, i Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l’effettuazione delle comunicazioni alla CONSOB relative alle Operazioni, previa stipula di apposito accordo con la Società. In tale ipotesi, i Sogget ti Rilevanti dovranno comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni effettuate dagli stessi o dalle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell’Operazione, richiedendo che la comunicazione alla CONSOB venga effettuata dalla Società. A condizione che la Società abbia ricevuto le comunicazioni relative alle Operazioni entro tale termine, la Società provvederà ad effettuare la comunicazione alla CONSOB, con le modalità previste dalla normativa anche regol amentare pro tempore vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento delle informazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e comunque entro e non oltre il 3° (terzo) giorno lavorativ o a partire dalla data di effettuazione dell’Operazione.
Le comunicazioni dirette e indirette alla CONSOB (ivi incluse quelle alla Società ai sensi del precedente paragrafo ), al pubblico e al meccanismo di stoccaggio autorizzato previste dal presente articolo 6 devono essere effettuate utilizzando lo schema e le modalità indicate nell’allegato previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523 (si veda l’Allegato A alla Presente Procedura), come eventualmente successivamente modificato e integrato, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
10 7. Limitazioni al compimento di Operazioni ( closed periods ) Ai sensi dell’art. 19, par . 11 del MAR ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere , per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la diffusione al pubblico di un comunicato stampa relativo all’approvazione del bilancio annuale, della relazione finanziaria semestrale e degli eventuali ulteriori resoconti periodici che la Società sia tenuta a rendere pubblic i secondo le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti (“Closed periods”) , salvo quanto previsto nei paragrafi successivi del presente articolo.
Il divieto di cui al presente articolo si applica fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalla normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
La Società può consentire, in casi eccezionali e previa valutazione caso per caso, il compimento di Operazione durante il Closed Period:
a) in presenza di casi eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari; ovvero b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di azionariato dei dipendenti, programmi di risparmio, garanzie o diritti su azioni, ovvero operazioni in cui l’interesse del beneficiario nel relativo strumento finanziario non è soggetto a variazioni, nei limiti delle condizioni previste dall’art. 19, p ar. 12, del MAR e degli articoli 7,8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
Il Soggetto Rilevante che intenda richiedere l’autorizzazione al compimento di Operazioni durante un Closed Period deve presentare motivata richiesta al Soggetto Preposto, indicando:
a) la descrizione dell’Operazione;
b) le ragioni che rendono necessaria l’esecuzione dell’Operazione durante il Closed Period;
c) ogni ulteriore informazione e documentazione ragionevolmente richiesta dalla Società.
La Società, per il tramite del Consiglio di amministrazione ovvero dei soggetti a ciò delegati, valuta la richiesta caso per caso e comunica per iscritto al richiedente l’eventuale autorizzazione. Restano in tal caso vietate le Operazioni effettuate in pos sesso di informazioni privilegiate.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre individuare ulteriori periodi di limitazione o divieto al compimento di Operazioni (“Black -out Periods ”) , dandone tempestiva comunicazione ai Soggetti Rilevanti .
11 8. Inosservanza degli obblighi informativi È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi loro imposti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
L’eventuale accordo con la Società al fine dell’effettuazione, da parte di quest’ultima, delle previste comunicazioni non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti dalla presente Procedura e dalla normativa an che regolamentare pro tempore vigente. In particolare, i Soggetti Rilevanti sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Soggetto Preposto riceva le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e che le comunicazioni alla CONSOB e al pubblico sian o effettuate tempestivamente.
L’ottemperanza alle disposizioni della presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quella inerente agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.
L’eventuale ritardo o omissione nella comunicazione potrà essere segnalato alle autorità competenti nei casi previsti dalla normativa applicabile .
12 9. Sanzioni In caso di violazione della presente Procedura, la Società procederà, nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in c onseguenza della violazione.
L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla d eliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
Fermo restando quanto sopra, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione o delle limitazioni all’effettuazione di Operazioni comporta:
a) per i Soggetti Rilevanti che rivestano la funzione di dirigente, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva applicabile;
b) per gli amministratori ed i sindaci della Società, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa dell’amministratore o del sindaco inadempiente.
10. Trattamento dei dati personali All’atto del ricevimento della presente Procedura , i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all’Allegato 1, che attesti l’integrale accettazione dei contenuti della Procedura, l’impegno a notificare alle Persone ad essi Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e della Procedura e la ricezione della informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Per le finalità d ella Procedura , la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli stessi. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di t rattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a i Soggetti Rilevanti sono pertanto tenuti, in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell’informativa di cui all’articolo 13 del GDPR.
13 La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia in un obbligo di legge, sia nella valutazione, condotta dalla Società, in qualità di titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardi a del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
Con la sottoscrizione dell’Allegato 1 alla presente Procedura da parte, rispettivamente, dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l’impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni previste.
11. Disposizioni finali La presente Procedura è messa a disposizione sul sito internet della Società nell’apposita sezione “Governance/Documenti e Procedure ”.
I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione. Il testo aggiornato dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti, nei modi previsti dal precedente articolo 10 .
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano direttamente le disposizioni del Regolamento (UE) n.
596/2014 e della normativa UE di attuazione.
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ALLEGATO 1
NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI CON ALLEGATO MODULO PER
DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA
PROCEDURA INTERNAL DEALING E DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DEL D. LGS.
N. 196/2003 , COME MODIFICATO
15 Egregio Sig. / Gentile Signora [indirizzo ]
OPPURE
Spett.le [ Denominazione della Società ]
[indirizzo ]
Oggetto: Comunicazione iscrizione nel l’elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai fini della Procedura di Internal Dealing ai sensi dell’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014
Egregio Signore/Gentile Signora [ inserire nominativo ] /Spett.le [ inserire denominazione della persona giuridica ], con la presente si informa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, che, in ragione dell’incarico di1 da Lei ricoperto [ oppure, se persona giuridica: ricoperto da [inserire denominazione sociale] in Digital Bros S.p.A. (la “ Società” o “Digital Bros” ) il suo nominativo è stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di DIGITAL BROS e trovano applicazione nei Suoi confronti, in qualità di “ Soggetto Rilevante ”, le disposizioni in materia di internal dealing di cui all’art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.
In ragione di ciò, La invito [se persona giuridica aggiungere: nella sua qualità di legale rappresentate di [inserire denominazione sociale] a:
- esaminare con cura l’allegata “ Procedura Internal Dealing ” della Società (la “ Procedura ”), che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l’altro, anche in capo alle “ Persone Strettamente Legate ” ai Soggetti Rilevanti”, unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del “ Modello di Notifica ” di cui all’Allegato A alla Procedura, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di comunicazione conseguenti all’eventuale negoziazione di Strumenti Finanziari di DIGITAL BROS (in particolare, azioni o obbligazioni) o strumenti derivati o altri str umenti finanziari ad essi collegati da parte Sua [ovvero , se persona giuridica : da parte di [inserire denominazione sociale] ];
- restituirmi la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della Procedura e dei relativi allegati.
Si informa infine che i dati personali comunicati alla Società sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima DIGITAL BROS, del Registro Internal Dealing previsto dall’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla Procedura.
I predetti dati saranno tenuti con l’ausilio di supporti informatici, in conformità con le disposizioni applicabili in materi a di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di internal dealing previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria. In allegato si fornisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolame nto UE 2016/679.
Nel porgere i nostri più cordiali saluti, si invita a contattare il sottoscritto ai seguenti recapiti per qualsiasi informazi one e/o chiarimento fosse necessario in relazione alla presente comunicazione e ai suoi allegati: [inserire recapiti] .
[Inserire nominativo e firma del Soggetto Preposto ]
Per presa visione [Luogo e Data ] [Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante - se persona giuridica inserire il nominativo del legale rappresentate di [inserire denominazione sociale ]
1 Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di “Soggetto Rilevante” ai fini della disciplina dell’ internal dealing (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, ovvero alto dirigente).
16 Il/la sottoscritto/a [nato/ a il residente in , C.F. n. ] [con sede legale in ,P. IVA n. , n. di iscrizione al Registro delle Imprese ] in qualità di ai sensi della vigente procedura in materia di internal dealing approvata dal Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. (la “ Società ”), le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate,
dichiara
(i) di aver preso atto di essere stato/a identificato/a quale Soggetto Rilevante ai sensi della Procedura e degli obblighi derivanti da tale identificazione ed indica i seguenti recapiti personali (mail \ numero telefonico) agli effetti della Proced ura: ____________________________________________________________;
ai sensi della Procedura e degli obblighi derivanti indica i dati (Nome – Cognome – Codice Fiscale – Indirizzo – Recapito telefonico - e-mail) delle seguenti Persone Strettamente Legate:
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
(ii) di aver ricevuto la Procedura e di aver preso atto delle disposizioni in essa contenute, di accettarle e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle stesse;
(iii) di impegnarsi a rendere nota alle proprie Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla
Procedura;
(iv) di aver ricevuto dalla Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali, l’informativa di cui all’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e di impegnarsi a consegnarla anche alle proprie pe rsone strettamente legate;
(v) di essere stato informato che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno tratta ti dalla Società esclusivamente per le finalità relative alle prescrizioni in materia di internal dealing, nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento di tali dati contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni di legge applicabili, anche nazionali, nonché dell’informativa privacy qui allegata.
(vi) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Digital Bros S.p.A. ogni futura variazione/integrazione all e informazion i sopra fornite.
Luogo e Data
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Nome
_____________________________
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ALLEGATO A
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA
PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E
DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE (allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523)
1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona
strettamente associata
a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 2 Motivo della notifica a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d’asta, del commissario d’asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica.
In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta a) Nome [Nome completo dell'entità.] b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma
ISO 17442.]
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione;
iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di
strumento
Codice di identificazione [— Indicare la natura dello strumento:
— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.
— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
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c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc. ) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni all e autorit à competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
— sono della stessa natura;
— sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario , la valuta della quantità secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europe o e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi:
— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario , la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europe o e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] e)
Data dell'operazione
[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA -
MM-GG; ora UTC.]
f)
Luogo dell'operazione
[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata a l di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] d) Informazioni aggregate — Volume aggregato
— Prezzo
19 ALLEGATO B
ELENCO DELLE OPERAZIONI INCLUSE NELLE OPERAZIONI RILEVANTI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti
includono:
a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant ;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di obbligazioni o titoli di debito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un’obbligazione della Società, compresi i credit default swap ;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle
operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall’articolo 19 del Regolamento(UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante , se così previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante ;
p) l’assunzione o la concessione in prestito di azioni od obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
20 Ai sensi dell’art. 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì :
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante ;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante , anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante ; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gl i strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.