Dettaglio Segnalazione
N. Protocollo 0071231/26 Data Invio 09/07/2026 00:00:00
Stato INVIATA
Modello 120 (TR-1) per la notifica delle partecipazioni rilevanti e per la dichiarazione delle intenzioni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") i (da inviarsi al relativo emittente e alla Consob) ii
I) NOTIFICA DI PARTECIPAZIONE RILEVANTE
1. Identità dell'emittente azioni quotate iii Ragione Sociale KRUSO KAPITAL SPA
Codice LEI 8156009EA56A5FC4CF02
Indirizzo della sede legale MILANO - (MI) - (ITALIA) Qualifica di PMI quotata PMI 2. Motivazione della notifica
notifica obbligatoria
La variazione oggetto della notifica è dovuta a: (selezionare la/le casella/e appropriata/e) acquisizione o cessione di azioni con diritti di voto nell'ambito di un'offerta pubblica d'acquisto o scambio 3. Identità del soggetto tenuto all'obbligo di notifica vi Nome e cognome / Ragione sociale FONDAZIONE SICILIA Codice LEI (ove applicabile) Città e Stato della sede legale (ove applicabile) PALERMO - (PA) - (ITALIA) 4. Nome dell'azionista effettivo o degli azionisti effettivi (se diverso/i dal precedente punto 3) vii Nessun azionista da indicare 5. Data in cui la soglia è stata oltrepassata o raggiunta, ovvero in cui è sorto l'obbligo di notifica viii
Data 22/06/2026
Soglia per la partecipazione in azioni (diritti di voto) ix 5% in salita Soglia per la partecipazione in strumenti finanziari e/o aggregata x Nessuna 6. Posizione complessiva del soggetto tenuto all'obbligo di notifica % dei diritti di voto allegati alle azioni (totale alla voce 7.A)% dei diritti di voto
attraverso strumenti
finanziari
(totale delle voci 7.B.1 +
7.B.2)Totale di
entrambe le % (di cui alle voci 7.A + 7.B)Numero totale dei diritti di voto del capitale sociale dell'emittente xi Situazione risultante alla data in cui la soglia è stata oltrepassata o raggiunta5,05% 0,00% 5,05% 2.411.740.114 Posizione risultante dalla precedente notifica (ove applicabile) 7. Dettagli della situazione risultante alla data in cui la soglia è stata oltrepassata o raggiunta xii
A: Diritti di voto allegati alle azioni xiii Numero di azioni con voto Numero dei diritti di voto % dei diritti di voto Classe/tipologia
delle azioni
(indicare il codice
ISIN)Titolarità diretta
(art. 117 RE e art.
9 Dir.
2004/109/CE)Titolarità indiretta
(art. 118 RE e art.
10 Dir.
2004/109/CE)Titolarità diretta
(art. 117 RE e art.
9 Dir.
2004/109/CE)Titolarità indiretta
(art. 118 RE e art.
10 Dir.
2004/109/CE)Titolarità diretta
(art. 117 RE e art.
9 Dir.
2004/109/CE)Titolarità indiretta
(art. 118 RE e art.
10 Dir.
2004/109/CE)
IT0005707341 121.725.752 121.725.752 5,05%
SUBTOTALE 7.A 121.725.752 121.725.752 5,05%
Quota su cui il diritto di voto non viene esercitato B1: Strumenti finanziari ex art. 116-terdecies, c. 1, lett. d) RE (partecipazioni potenziali) e art. 13(1)(a) Dir. 2004/109/CE Tipo di strumento finanziario xv Data/e di scadenza xviPeriodo di Esercizio/Conversione xviiNumero di diritti di voto acquistabili nel caso di esercizio/conversione dello strumento% dei diritti di
voto
SUBTOTALE 7.B.1 0 0,00%
Eventuali informazioni aggiuntive sugli strumenti finanziari (es. condizioni dei contratti): -
B2: Strumenti finanziari aventi effetti economici simili alle azioni ex art. 116-terdecies, c. 1. lett. d1) RE (altre posizioni lunghe) e art.
13(1)(b) Dir. 2004/109/CE Tipo di strumento finanziario xv Data/e di scadenza xviPeriodo di
Esercizio/Conversione xviiRegolamento
fisico o in denaro xviiiNumero di diritti di voto% dei diritti di
voto
SUBTOTALE 7.B.2 0 0,00%
Eventuali informazioni aggiuntive sugli strumenti finanziari (es. condizioni dei contratti, eventuale fattore delta applicato): -
8. Informazioni concernenti il soggetto tenuto all'obbligo di notifica (selezionare l'opzione applicabile) Il soggetto tenuto all'obbligo di notifica non è soggetto al controllo di alcuna persona fisica o persona giuridica e non esercita il controllo su alcun altro soggetto che detiene direttamente ovvero indirettamente una posizione nell'emittente sottostante.
9. Eventuali diritti di voto acquisiti tramite un prestito titoli xxii Nessun prestito titoli da indicare 10. Informazioni aggiuntive/ulteriori xxiii -
Data, 09/07/2026
Note per la compilazione Le disposizioni attuative dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza ("TUF") sono contenute negli articoli da 117 a 122-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti" o "RE") e recepiscono le previsioni in materia di partecipazioni rilevanti della Direttiva 2004/109/CE cd. "Transparency" ("Direttiva").i.
Il Modello 120 (TR-1) deve essere trasmesso, alla Consob e all'emittente quotato partecipato, entro 4 giorni di negoziazione dalla data in cui è sorto l'obbligo di notifica.
ii.
Ragione sociale completa e altri dati anagrafici dell'emittente delle azioni quotate a cui si riferiscono i diritti di voto ovvero delle azioni quotate sottostanti gli strumenti finanziari. Le azioni soggette all'obbligo della presente notifica sono unicamente quelle emesse da società aventi sede legale in Italia (o in uno Stato extra-UE purché abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine) le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell'UE.
iii.
Ulteriori casi di acquisizione o cessione di azioni con diritto di voto possono includere l'acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi, la successione mortis causa, la costituzione di un prestito, la conversione in azioni ordinarie di altri titoli, ecc.
iv.
Ulteriori variazioni oggetto di notifica possono includere l'inizio delle negoziazioni o il translisting delle azioni dell'emittente sul mercato regolamentato, operazioni di fusione/scissione dell'emittente, modifiche della partecipazione (es. per scadenza degli strumenti finanziari), venir meno per l'azionista dello status di società controllata e della relativa esenzione dall'obbligo di notifica, azione di concerto.
v.
Si intende la denominazione completa della persona fisica o giuridica che: (i) detiene la proprietà delle azioni; (ii) acquisisce, dispone di ovvero esercita i diritti di voto nei casi previsti dall'art. 118, c. 1, da lett. a) a lett. d) e comma 3 del RE (art. 10, da lett. (b) a lett. (h) della Direttiva); o (iii) detiene, anche tramite società controllate, gli strumenti finanziari di cui all'art. 119 del RE (art. 13(1) della Direttiva). Con riguardo al punto (ii), si fornisce il seguente elenco, a titolo esemplificativo, dei soggetti che dovrebbero essere menzionati:
- nei casi di partecipazione detenuta da un soggetto tramite una o più società controllate, di cui all'art. 118, c. 3, del RE (art. 10, lett. (e) della Direttiva), il soggetto al vertice della catena di controllo. La società controllata può essere a sua volta tenuta, individualmente, ad obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 117 o dell'art. 118, c. 1 del RE (art. 9 e art. 10, lettere da (a) a (d), della Direttiva), ferma restando l'esenzione prevista per la società controllata se l'obbligo di notifica è assolto dal soggetto controllante (art. 119-bis, c. 1 del RE e art. 12, c. 3 della Direttiva). È sempre preferibile che la notifica sia effettuata a livello del soggetto controllante ultimo, anche nei casi in cui una soglia sia superata, in salita o in discesa, dalla sola società controllata;
- nei casi di usufrutto o pegno cui all'art. 118, c. 1, lett. a) del RE (art. 10, lett. (c) e (d) della Direttiva), l'usufruttuario o creditore pignoratizio, a condizione che eserciti discrezionalmente i diritti di voto relativi alle azioni, fermo restando l'obbligo dell'azionista di cui al punto (i) che ha costituito l'usufrutto (nudo proprietario) o il pegno;
- nei casi di intestazione conto terzi o deposito di cui all'art. 118, c. 1, lett. b) del RE (art. 10, lett. (f) e (g) della Direttiva), l'intestatario conto terzi o il depositario delle azioni, a condizione che eserciti discrezionalmente i relativi diritti di voto, fermo restando, in caso di deposito, l'obbligo dell'azionista di cui al punto (i) che ha depositato le azioni;
- nei casi di delega di cui all'art. 118, c. 1, lett. c) del RE (art. 10, lett. (h) della Direttiva), il soggetto delegato al voto (es. la società di gestione, il general partner, l'investment manager, ecc.), a condizione che possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto, fermo restando l'obbligo dell'azionista di cui al punto (i) che ha conferito la delega;
- nei casi di trasferimento retribuito del diritto di voto di cui all'art. 118, c. 1, lett. d) del RE (art. 10, lett. (b) della Direttiva), il soggetto che ha titolo ad esercitare i diritti di voto ai sensi delle previsioni contrattuali, fermo restando l'obbligo dell'azionista di cui al punto (i) che ha ceduto il diritto di voto mediante un trasferimento provvisorio e retribuito;vi.
Applicabile nei casi previsti dall'art. 118, c.1, da lett. a) a lett. d) e c. 3 del RE (art. 10 da lett. (b) a lett. (h) della Direttiva): indicare la denominazione completa dell'azionista che è la controparte del soggetto tenuto all'obbligo di notifica indicato al precedente punto 3 (es. fondi gestiti dalle società di gestione, nudo proprietario, ecc.), ovvero della società controllata da tale soggetto che detiene direttamente le azioni o gli strumenti finanziari, salvo che la percentuale dei relativi diritti di voto sia inferiore alla soglia minima per la notifica prevista dagli artt. 117 e 119 del RE.
vii.
La data in cui la soglia è oltrepassata (in salita o in discesa) o raggiunta è da intendersi quale la data in cui l'acquisizione ovvero la cessione si è perfezionata (es. la data di conclusione dell'accordo nel caso di compravendita; la data di consegna dei titoli nel caso di prestito) o in cui si è verificato il diverso evento che ha fatto sorgere l'obbligo di notifica (es. la data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell'emittente su un mercato regolamentato; la data in cui l'emittente ha comunicato la perdita della qualifica di PMI ai sensi del TUF; la data in cui è venuta meno per l'azionista l'esenzione prevista dall'articolo 119-bis, c. 1 del RE; ecc.). Per i superamenti di soglia passivi (in salita o in discesa), rileva la data di efficacia dell'evento societario ovvero la data di validità del nuovo capitale sociale o ammontare dei diritti di voto comunicato dall'emittente ai sensi dell'art. 85-bis del RE.
viii.
Indicare la soglia il cui superamento, in salita o in discesa, ha fatto sorgere l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 117 del RE. In caso di superamento contemporaneo di più soglie, in salita o in discesa, o comunque nell'arco di una stessa giornata di negoziazione, indicare la soglia rispettivamente più alta o più bassa superata. Se la partecipazione è detenuta da una società di gestione o soggetto abilitato che può avvalersi dell'esenzione prevista dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del RE, la soglia più bassa è il 5% anche in caso di emittenti che non sono PMI.
ix.
Indicare la soglia il cui superamento, in salita o in discesa, ha fatto sorgere l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 119, c. 1 e/o 2, del RE. In caso di superamento contemporaneo di più soglie, in salita o in discesa, indicare la soglia rispettivamente più alta o più bassa superata.
x.
Indicare il numero totale dei diritti di voto che risulta alla data in cui è sorto l'obbligo di notifica (come reso noto dall'emittente con comunicato diffuso ai sensi dell'art. 85-bis del RE), tenendo conto di tutte le azioni dell'emittente dotate di diritto di voto (inclusi i titoli di deposito rappresentativi di azioni, come ADR e GDR, e le eventuali altre categorie di azioni non ammesse a quotazione), anche nel caso in cui il relativo diritto di voto sia sospeso (es. azioni proprie), e conteggiando gli eventuali diritti di voto multipli derivanti dalla maggiorazione del voto o dall'emissione di azioni a voto plurimo.xi.
Anche nel caso in cui la partecipazione sia scesa al di sotto della soglia minima applicabile ai sensi degli artt. 117 e 119 del RE, indicare sempre il numero di azioni o di strumenti finanziari e la percentuale di partecipazione detenuta.
xii.
In caso di una combinazione di "partecipazione diretta" (in qualità di proprietario o prestatario) e "partecipazione indiretta" (acquisizione, disposizione o esercizio dei diritti di voto e/o partecipazione detenuta tramite società controllate), ripartire il numero e la percentuale dei diritti di voto nelle colonne "titolarità diretta" e "titolarità indiretta" e fornire gli ulteriori dettagli richiesti nel quadro A.2; nel caso in cui non ci sia tale combinazione, lasciare la relativa colonna in bianco.
xiii.
In caso di raggiungimento o superamento della soglia del 5%, sia in salita che in discesa, indicare se il soggetto tenuto all'obbligo, o la società di gestione controllata, si avvale dell'esenzione dall'obbligo di notificare il superamento o la riduzione al di sotto della soglia del 3% dei diritti voto, applicabile nei casi previsti dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del RE.
xiv.
Indicare il tipo di strumento finanziario, facendo riferimento, ove applicabile, all'elenco indicativo pubblicato dall'ESMA (Reference 2015/1598) degli strumenti finanziari che sono soggetti agli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 13, c. 1-bis, della Direttiva.
xv.
Data di maturazione/scadenza dello strumento finanziario, cioè la data in cui il diritto di acquistare le azioni sottostanti viene meno.
xvi.
Indicare se lo strumento finanziario prevede una data o un periodo per essere esercitato/convertito, specificando tale periodo (es. un intervallo di date o una volta ogni tre mesi a decorrere da una certa data).
xvii.
Nel caso di strumenti con regolamento in denaro, il numero massimo e la relativa percentuale dei diritti di voto devono essere indicati sulla base dell'aggiustamento per il fattore delta ai sensi dell'art. 119, c. 4-bis del RE (art. 13(1a) della Direttiva).
xviii.
La catena di controllo completa, a partire dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena, deve essere rappresentata anche nei casi in cui la soglia rilevante sia oltrepassata o raggiunta esclusivamente a livello di una società controllata e la notifica sia effettuata dalla stessa società controllata (art. 119-bis, c. 2 del RE), poiché solo in tal modo il mercato è informato della struttura completa del gruppo. In caso di catene multiple attraverso le quali i diritti di voto e/o gli strumenti finanziari siano effettivamente detenuti, tali catene partecipative devono essere elencate separatamente - catena per catena - lasciando uno spazio bianco tra le diverse catene (es: A, B, C, spazio bianco, A, B, D, spazio bianco, A, E, F ecc.). In caso di variazioni intervenute nella catena di controllo rispetto alla precedente notifica, ovvero di rapporti di controllo tra i soggetti della catena diversi dal controllo di diritto, è possibile fornire ulteriori dettagli al successivo punto 10.
xix.
Il nome delle società controllate attraverso le quali i diritti di voto e/o gli strumenti finanziari sono direttamente detenuti deve essere sempre indicato, indipendentemente dalla circostanza che la società controllata oltrepassi o raggiunga individualmente la soglia minima di notifica.
xx.
Mentre i nomi delle diverse società controllate devono essere forniti in ogni caso, le percentuali di partecipazione nell'emittente devono essere fornite solo se raggiungono o superano la soglia minima applicabile (3% o 5% a seconda dei casi) e solo accanto ai nomi delle società che sono titolari dirette o esercitano direttamente i relativi diritti di voto, perché l'attribuzione indiretta dei diritti di voto ad un soggetto per il solo fatto di essere un'impresa madre è già resa trasparente fornendo la sua posizione nella catena di controllo.
xxi.
Nel caso in cui i diritti di voto indicati alla voce 7.A siano stati acquisiti, in tutto o in parte, tramite la costituzione di un prestito titoli, si chiede di specificare se il contratto di prestito è stato sottoscritto dal soggetto tenuto all'obbligo di notifica ovvero da una società controllata (salvo che la percentuale dei diritti di voto ricevuti in prestito dalla società controllata sia inferiore alla soglia minima per la notifica prevista dall'art. 117 del RE), il numero e la percentuale dei diritti di voto oggetto del prestito e la data della loro restituzione, ovvero le clausole del contratto relative alla durata del prestito. Si ricorda, invece, che i diritti di voto relativi alle azioni cedute a prestito non devono essere computati ai fini del calcolo della partecipazione effettiva (voce 7.A) ma devono essere computati ai fini della partecipazione detenuta attraverso strumenti finanziari (voci 7.B.1 + 7.B.2) e della partecipazione aggregata (di cui alle voci 7.A + 7.B).
xxii.
Ulteriori informazioni da indicare possono riguardare, ad esempio: il possesso di diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione di enti creditizi e imprese d'investimento comunitari, non conteggiati alla voce 7.A ai sensi dell'art. 119-bis, c. 4 del RE (art. 9, c. 6 della Direttiva); le informazioni richieste, in caso di partecipazione detenuta direttamente o indirettamente da un trust, dalla Comunicazione Consob n. 0066209 del 2013; l'avvalersi, da parte del soggetto tenuto all'obbligo di notifica ovvero del soggetto controllante, dell'esenzione dall'obbligo di aggregare le partecipazioni gestite da società controllate ai sensi dell'art. 119-ter c. 1 e 2 (art. 12, c. 4 e 5 della Direttiva); la descrizione delle variazioni intervenute nella catena di controllo rispetto alla precedente notifica, ovvero di fattispecie di controllo tra i soggetti della catena diverse dal controllo di diritto; l'acquisizione, il perdurare o la perdita del controllo di fatto esercitato sull'emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF;
il rinvio a eventuali comunicati diffusi al pubblico dall'investitore o dall'emittente in merito all'operazione oggetto di notifica.
xxiii.
Ai sensi dell'art. 120 c. 4-bis del TUF, in occasione dell'acquisto di una partecipazione rilevante ai sensi degli artt. 117 e 119 del RE che raggiunga o superi le soglie del 10%, 20% e 25%, il soggetto tenuto all'obbligo di notifica deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire con il suo investimento nel corso dei sei mesi successivi. Per acquisto della partecipazione si intende anche quello conseguito per effetto della maturazione del voto maggiorato o indirettamente tramite l'acquisizione del controllo di una società che già detiene una partecipazione superiore al 10%, 20% o 25%.
xxiv.
Selezionare in caso di non applicabilità della norma primaria (ad es. in caso di azioni proprie acquistate da parte dell'emittente o di partecipazioni già detenute dai soci prima dell'ammissione a quotazione dei titoli sul mercato regolamentato) oppure in casi particolari da valutare caso per caso.
xxv.
Ai sensi dell'art. 120 c. 4-bis del TUF, se nel termine di sei mesi dall'invio della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza indugio trasmessa alla Consob e all'emittente. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine iniziale di sei mesi.
xxvi.
Ulteriori osservazioni da indicare possono includere il rinvio a comunicati o documenti diffusi al pubblico in merito all'acquisizione e, nel caso di aggiornamento di una dichiarazione entro i sei mesi dall'invio, informazioni sulle circostanze oggettive sopravvenute che hanno motivato il cambiamento delle intenzioni dichiarate in precedenza.
xxvii.
Nel caso di persona fisica, si raccomanda di fornire, come indirizzo di residenza e, se disponibile, di posta elettronica certificata, i recapiti personali del soggetto tenuto all'obbligo di notifica.
xxviii.
Segnalare qui ogni eventuale variazione o integrazione dei dati anagrafici o societari, sia del soggetto tenuto all'obbligo di notifica sia di quello che effettua la dichiarazione, rispetto a quanto indicato nella precedente notifica, ovvero rispetto ai dati che risultano già in possesso della Consob (es. cambio di denominazione o di indirizzo, aggiunta del codice LEI o dell'indirizzo PEC personale, ecc.) xxix.