Informazione
Regolamentata n.
0205-17-2026Data/Ora Inizio Diffusione 16 Settembre 2026 21:26:49Euronext Milan
Societa' :PININFARINA
Utenza - referente :PININFARINAN05 - Druetta Corrado
Tipologia :2.2
Data/Ora Ricezione :16 Settembre 2026 21:26:49 Data/Ora Inizio Diffusione :16 Settembre 2026 21:26:49
Oggetto :COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO
102, COMMA 1 TUF
Testo del comunicato Si trasmette la comunicazione ex art. 102 comma 1 TUF e art. 37 Regolamento Emittenti per conto di PF Holdings B.V.
COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA PININFARINA S.P.A. PER CONTO DI PF HOLDINGS
B.V.
LA DIFFUSIONE , PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA , IN
TUTTO O IN PARTE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, VERSO O DA QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE
CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE RELATIVE LEGGI O DEI RELATIVI REGOLAMENTI .
Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da PF Holdings B.V.
su tutte le Azioni di Pininfarina S.p.A.
* * *
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ’ARTICOLO 102, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (IL “TUF” ), E DELL ’ARTICOLO 37 DEL
REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999,
N. 11971 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI ”) (LA “COMUNICAZIONE ”)
* * * L’Aia , 16 settembre 2026 – Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF e all’articolo 37 del Regolamento Emittenti, PF Holdings B.V. (“PFH ” o l’“ Offerente ”) rende noto di aver assunto, alla data della presente Comunicazione , la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l’“Offerta ”) avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse da Pininfarina S.p.A.
(“Pininfarina ” o l’“ Emittente ”)1 – quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“ Borsa Italiana ”) – fatta eccezione per quelle detenute dall’Offerente, direttamente e indirettamente, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta (come di seguito definito) (cfr. Paragrafo 3.1), incluse le Azioni proprie detenute dall’Emittente (le “Azioni ” e ciascuna un’“ Azione ”).
Alla data della presente Comunicazione, l’Offerta ha ad oggetto massime n. 16.660.587 Azioni , rappresentative del 21,177% del capitale sociale dell’Emittente , che comprende tutte le Azioni al netto delle n. 62.013.249 Azioni , rappresentative del 78,823% del capitale sociale dell’Emittente , attualmente detenute da PFH (la “Partecipazione PFH ”).
L’Offerta è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su Euronext Milan (il “Delisting ”).
Per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta , l’Offerente corrisponderà un corrispettivo in denaro pari a Euro 1,00 per Azione (il “Corrispettivo ”).
Tale Corrispettivo incorpora un premio:
– pari a l 20,0% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni dell’Emittente rilevato alla chiusura del 15 settembre 2026 (2); e – pari a 19,7% , 22,0% , 26,9% and 22,3% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali per Azione dell’Emittente relativa agli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi antecedenti il 15 settembre 2026 (incluso) (3).
* * *
(1) Ai sensi dello statuto dell’Emittente, si fa riferimento alle Azioni emesse alla data della presente Comunicazione.
(2) Elaborazioni effettuate sui dati Bloomberg.
(3) Elaborazioni effettuate sui dati Bloomberg.
2 Di seguito sono indicati i presupposti giuridici , i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell’Offerta .
Con le modalità e nei termini previsti dalla legge applicabile, l’Offerente promuoverà l’Offerta presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB ”) il documento di offerta relativo all’Offerta (il “ Documento di Offerta ”), che sarà pubblicato a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB . Per una completa descrizione e valutazione dell’Offerta si rinvia al Documento di Offerta.
L’Offerente precisa che, nella strutturazione dell’Offerta, si è basato esclusivamente sulle informazioni e sui dati resi pubblici dall’Emittente.
* * *
1. PRESUPPOSTI GIURIDICI E SOGGETTI COINVOLTI NELL ’OFFERTA
1.1 Presupposti giuridici dell’Offerta L’Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti .
L’avvio dell’Offerta è subordinato alla pubblicazione del Documento di Offerta, a seguito della sua approvazione da parte della CONSOB; i termini dell’Offerta sono subordinati all’avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) delle Condizioni di Effica cia dell’Offerta (come di seguito definite) di cui al Paragrafo 3.6.
1.2 L’Offerente
L’Offerente è “PF Holdings B.V. ”, una besloten vennootschap (società a responsabilità limitata) costituita ai sensi delle leggi dei Paesi Bassi, con sede legale in Maanplein 20, 2516CK L’Aia , Paesi Bassi, iscritta presso la Camera di Commercio dei Paesi Bassi – KVK con il numero 65937635 .
Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell’Offerente ammonta a Euro 65.840.125, suddiviso in n. 65.840.125 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.
La seguente tabella mostra gli azionisti che, alla data della presente Comunicazione , detengono una partecipazione nel capitale sociale dell’Offerente :
Soggetto dichiarante o persona al vertice della catena di controllo Azionista diretto % del capitale sociale
dell’Offerente
Tech Mahindra Limited Tech Mahindra Limited 60% Mahindra & Mahindra Limited Mahindra & Mahindra Limited 40% Alla data della presente Comunicazione, l’Offerente è controllato da Tech Mahindra Limited , una società costituita ai sensi delle leggi indiane , con sede legale presso Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai - 400 001, India , che offre servizi di consulenza tecnologica e soluzioni digitali a imprese globali in diversi settori, favorendo una trasformazione su larga scala a una velocità senza pari. Tech Mahindra Limited , le cui azioni sono quotate presso il National Stock Exchange of India Limited (NSE) e il BSE Limited (BSE) , fa parte del gruppo multinazionale noto con il nome di Mahindra (il “Gruppo Mahindra ”).
Mahindra & Mahindra Limited, con sede legale presso Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai - 400 001, India, è la società capogruppo del Gruppo Mahindra , che opera principalmente nel settore automobilistico ; le sue azioni sono quotate presso il National Stock Exchange of India
3 Limited (NSE) e il BSE Limited (BSE); le sue GDR sono quotate sul Luxemb ourg Stock Exchange .
Mahindra & Mahindra Limited detiene circa il 25,30% del capitale sociale di Tech Mahindra Limited e, in quanto tale, è qualificata come il maggiore e più significativo “promotore ” di Tech Mahindra Limited; gli altri tre “promotori ” del gruppo sono TML Benefit Trust, che detiene circa il 9,61% di Tech Mahindra Limited, e Mahindra Holdings Ltd e Mahindra Investment Company Mauritius Limited , ciascuna con una partecipazione minoritaria dello 0,02%. La partecipazione complessiva rappresentativ a di circa il 34,95% del capitale sociale di Tech Mahindra Limited consente di esercitare poteri in relazione alle principali decisioni di governance e strategiche in Tech Mahindra Limited .
In data 3 maggio 2016 Tech Mahindra Limited e M ahindra &Mahindra Limited hanno stipulato un accordo di joint venture e patto parasociale – al quale ha aderito anche PFH – regolato dal diritto indiano , volto a disciplinare i reciproci rapporti e impegni quali azionisti di PFH (l’“Accordo ”).
L’Accordo non riguarda l’Emittente e la sua governance ; infatti, esso prevede espressamente che, fatto salvo quanto previsto nell’Accordo, i processi decisionali di Pininfarina e delle sue controllate saranno disciplinati autonomamente in conformità alle disposizioni dei rispettivi documenti costitutivi.
Tuttavia, considerato che l’Accordo contiene disposizioni relative all’esercizio dei diritti di voto nell’assemblea di PFH ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF, disposizioni concernenti il trasferimento delle azioni di PFH ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lettere b) e c), del TUF, e disposizioni che potrebbero essere interpretate come accordi aventi per oggetto o per l’effetto l’esercizio di un’influenza dominante su PFH ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lettera d), del TUF, l’Accordo è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del TUF4.
Alla data della presente Comunicazione, PFH è titolare di n. 62.013.249 Azioni, rappresentative del 78,823% del capitale sociale dell’Emittente e del 78,839% dei diritti di voto dell’Emittente, al netto delle n. 15.958 Azioni proprie detenute dall’Emittente .
1.3 Persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta Con riferimento all’Offerta, non vi sono persone che agiscono di concerto con l’Offerente ai fini dell’articolo 101 -bis, commi 4, 4 -bis, 4-ter e 4-quater , del TUF e dell’articolo 44 -quater del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per (i) Tech Mahindra Limited , che è considerata persona che agisce di concerto con l’Offerente in quanto società che controlla direttamente l’Offerente, anche ai sensi dell’articolo 101 -bis, comma 4 -bis, lettera b), del TUF , e (ii) M ahindra & Mahindra Limited, che è considerata persona che agisce di concerto con l’Offerente in quanto parte dell’Accordo descritto nel precedente paragrafo 1.2.
Fatto salvo quanto precede, l’Offerente sarà il solo acquirente delle Azioni portate in adesione all’Offerta.
4Per informazioni sui relativi accordi, si rinvia alle relative informazioni essenziali depositate presso la CONSOB (https://www.consob.it/web/area -pubblica/w/pininfarina -spa-estratto -dei-patti-parasociali -2016 -10-13?redirect=%2Fweb%2Farea -
pubblica%2Fquotate%2Fpatti -
attuali%3Fp_p_id%3Dit_consob_QuotateAssettiPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dv iew
%26_it_consob_QuotateAssettiPortlet_delta%3D50%26_it_consob_QuotateAssettiPortlet_resetCur%3Dfalse%26_it_consob_Quot
ateAssettiPortlet_cur%3D2 ), nonché alle informazioni riportate nella relazione sul governo societario dell’Emittente relativa all’esercizio 2025 ( https://d3rnwp0hscz1j9.cloudfront.net/storage/uploads/dde52776 -5e4b-4baa-b9be-
331c9723544c/pininfarina -corporate -governance -report -2025 -en.pdf )
4 1.4 L’Emittente L’Emittente è “ Pininfarina S.p.A. ”, una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Torino, Via Raimondo Montecuccoli n. 9, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00489110015 , con partita IVA n. IT00489110015 .
Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 56.481.931,72, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 78.673.836 Azioni prive di valore nominale. Sulla base del le informazioni pubblicate dall’Emittente, l’Emittente detiene n. 15.958 Azioni proprie, rappresentative dello 0,020% del capitale sociale dell’Emittente.
Le Azioni dell’Emittente (ISIN IT0003056386 ) sono quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
La tabella che segue indica i soggetti che, alla data della presente Comunicazione – sulla base delle comunicazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 120 del TUF, come pubblicate sul sito internet della CONSOB, nonché sulla base delle altre informazioni a d isposizione dell’Offerente (incluse le informazioni di dominio pubblico pubblicate dall’Emittente ) – detengono una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente superiore al 5% del capitale sociale:
Soggetto dichiarante o persona al vertice della catena di controllo Azionista diretto % del capitale
sociale
dell’Emittente
Tech Mahindra Limited PFH 78,823% Alfonso Prascina -- 5,86% Le percentuali sopra indicate potrebbero non essere aggiornate e/o coerenti con altri dati, comprese le informazioni pubblicate sul sito internet della CONSOB.
Fatto salvo l’Accordo di cui sopra, alla data della presente Comunicazione, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti, come pubblicate sui siti internet della CONSOB e dell’Emittente, non vi sono patti parasociali relativi all’Emittente .
2. MOTIVAZIONI DELL ’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL ’OFFERENTE
2.1 Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri dell’Offerente L’obiettivo dell’Offerta è acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e conseguire il Delisting.
L’Emittente sta attraversando una significativa trasformazione , evolvendo dal suo tradizionale posizionamento quale casa di design automobilistico verso una piattaforma più ampia incentrata su design, architettura, ingegneria e brand .
L’attuazione di tale strategia richiede, a parere dell’Offerente, una trasformazione con un orizzonte pluriennale , focalizzata su investimenti volti ad accelerare il passaggio verso attività meno dipendenti dai tradizionali servizi di design automobilistico. Si prevede che una maggiore integrazione con l’ecosistema del Gruppo Tech Mahindra Limited e Mahindra & Mahindra Limited possa miglior are l’accesso al mercato, ampli are l’offerta di servizi e incrementare l’efficienza operativa. In qualità di azionista di maggioranza, l’Offerente intende sostenere tale trasformazione attraverso il supporto finanziario, la supervisione strategica e l’accesso alle più ampie competenze commerciali, ingegneristiche e tecnologic he del gruppo.
5 In tale contesto, l’Offerente ritiene che l’attuale status di società quotata dell’Emittente possa limitare la flessibilità necessaria per attuare la trasformazione prevista , che potrebbe richiedere un significativo ulteriore apporto di capitale da parte degli azionisti.
Inoltre, l’Offerente ritiene che i costi connessi al mantenimento dello status di società quotata dell’Emittente non siano adeguatamente giustificati alla luce della scarsa liquidità delle Azioni sul mercato.
Attraverso la promozione del l’Offerta, l’Offerente offre agli azionisti dell’Emittente la possibilità di liquidare i l propri o investiment o a fronte di un corrispettivo più vantaggioso rispetto alle attuali condizioni di mercato (si veda il Paragrafo 3.2) , anziché rimanere investiti in una società le cui azioni sono scarsamente liquide e per la quale è probabile che nel breve -medio termine si rend ano necessari apporti di capitale.
Alla luce di quanto sopra, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF, l’Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni .
Qualora, a esito dell’Offerta, inclusa ogni eventuale proroga, non si consegua il Delisting, l’Offerente potrà conseguire il Delisting mediante la fusione per incorporazione dell’Emittente in una società non quotata .
3.8Per ulteriori informazioni sui possibili scenari dell’Offerta e sull’eventuale Delisting si rinvia al paragrafo 3.8.
Per una descrizione più dettagliata delle motivazioni dell’Offerta e dei programmi futuri, si rinvia al Documento di Offerta, che sarà predisposto e messo a disposizione del pubblico in conformità alla normativa applicabile.
3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL ’OFFERTA
3.1 Categorie e numero di Azioni oggetto dell’Offerta L’Offerta ha ad oggetto tutte le Azioni5, fatta eccezione per quelle costituenti la Partecipazione PFH , incluse le Azioni proprie detenute dall’Emittente che – secondo le informazioni pubblicate dall’Emittente – alla data della presente Comunicazione ammontano a n. 15.958 Azioni , rappresentative dello 0,020% del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, alla data della presente Comunicazione, l’Offerta ha ad oggetto massime n. 16.660.587 Azioni, rappresentative del 21,177% del capitale sociale dell’Emittente.
L’Offerente si riserva il diritto di acquistare, direttamente e/o indirettamente, Azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta prima dell’inizio del Periodo di Adesione (come di seguito definito), ovvero durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, in conformità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile. Tali acquisti saranno tempestivamente comunicati al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti. Il numero di Azioni oggetto dell’Offerta pot rebbe pertanto ridursi automaticamente a seguito di tali acquisti.
Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli e gravami di qualsiasi genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.
L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni dell’Emittente.
(5) Ai sensi dello statuto dell’Emittente, si fa riferimento alle Azioni emesse alla data della presente Comunicazione.
6 3.2 Corrispettivo dell’Offerta 3.2.1 Corrispettivo per Azione Il Corrispettivo è pari a Euro 1,00 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Il Corrispettivo incorpora un premio del 20,0% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 15 settembre 2026 (vale a dire il giorno di borsa aperta precedente l’annuncio dell’Offerta al mercato) (la “ Data di Riferimento ”), pari a E uro 0,833 .
La seguente tabella riporta i dati relativi alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni nei periodi di riferimento:
Data di Riferimento (6) Media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali per Azione (7) Premio Data di Riferimento 0,833 20,0% 1 mese antecedente la Data di Riferimento (inclus a) 0,836 19,7% 3 mesi antecedenti la Data di Riferimento (inclus a) 0,819 22,0% 6 mesi antecedenti la Data di Riferimento (inclus a) 0,788 26,9% 12 mesi antecedenti la Data di Riferimento (inclus a) 0,817 22,3% Il Corrispettivo è stato calcolato assumendo che, prima della data di pagamento del Corrispettivo, l’Emittente non deliberi né effettui alcuna distribuzione di dividendi e non deliberi né effettui alcuna operazione sul proprio capitale sociale e/o in relaz ione alle Azioni .
Qualora, prima della Data di Pagamento (come di seguito definita), l’Emittente: (i) corrisponda un qualsiasi dividendo ai propri azionisti, ovvero in altro modo venga staccata dalle Azioni la cedola relativa a dividendi deliberati ma non ancora pagati dall’Emittente, il Corrispettivo sarà automaticamente ridotto di un importo pari all’ammontare di tale dividendo; (ii) appr ovi o effettui qualsiasi operazione sul proprio capitale sociale e/o in relazione alle Azioni, fatto salvo l’eventuale mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta, l’Offerente si riserva il diritto di adeguare il Corrispettivo tenendo conto degli eventuali effetti delle suddette operazioni.
Il Corrispettivo è da intendersi al netto dell’imposta italiana sulle transazioni finanziarie, dei bolli e dell’imposta di registro, ove dovuti, nonché delle spese, degli onorari e delle commissioni, che saranno sostenuti dall’Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta e imposta sostitutiva, ove dovuta in relazione a qualsiasi eventuale plusvalenza realizzata, sarà a carico degli azionisti che avranno portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta.
3.2.2 Esborso massimo complessivo dell’Offerta L’esborso massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base delle Azioni indicate al Paragrafo 3.1, sarà pari a E uro 16.660.587,00 (l’“Esborso Massimo ”).
3.2.3 Pagamento del Corrispettivo Il pagamento del Corrispettivo avverrà, contestualmente al trasferimento all’Offerente della
(6) Gli intervalli di tempo (date di inizio e fine incluse) considerati per le medie ponderate sono: i) 1 mese: 14 agosto 2026 – 15 settembre 2026; ii) 3 mesi: 16 giugno 2026 – 15 settembre 2026; iii) 6 mesi: 16 marzo 2026 – 15 settembre 2026; iv) 12 mesi: 16 settembre 2025 – 15 settembre 2026 .
(7) Elaborazioni sui dati Bloomberg (prezzi e volumi riferiti al mercato Euronext Milan).
7 proprietà delle Azioni portate in adesione, alla data di pagamento (la “ Data di Pagamento ”) che sarà indicata nel Documento di Offerta .
3.2.4 Garanzia
L’Offerente dichiara, ai sensi dell’articolo 37 -bis del Regolamento Emittenti, di essere in grado di adempiere integralmente al proprio impegno di pagare il Corrispettivo delle Azioni oggetto dell’Offerta.
L’Offerente consegnerà alla CONSOB , entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, adeguate garanzie di esatto adempimento in relazione al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell’articolo 37 -bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.
3.3 Durata dell’Offerta L’Offerente presenterà alla CONSOB il Documento di Offerta entro 20 giorni di calendario dalla data della presente Comunicazione, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del TUF.
Il periodo di adesione all’Offerta (il “ Periodo di Adesione ”) – che, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettera b), del Regolamento Emittenti, sarà concordato con Borsa Italiana e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, esclusa qualsiasi eventuale proroga o modifica dell’Offerta che possa intervenire in conformità alla normativa applicabile (si veda il Paragrafo 3.7) – avrà inizio a seguito della pubblicazione del Documento di Offerta, in conformità alla normativa applicabile e come indicato nel Documento di Offerta e sarà comunicato al pubblico.
Subordinatamente al l’avveramento delle (o alla rinuncia alle) Condizioni di Efficacia dell’Offerta di cui al Paragrafo 3.5, l’Offerente procederà al regolamento dell’Offerta e, pertanto, al pagamento del Corrispettivo.
Fatta eccezione per il caso di offerte concorrenti ai sensi delle pertinenti disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, le Azioni portate in adesione all’Offerta resteranno vincolate all’Offerta fino alla Data di Pagamento e gli azionisti che avrann o portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi inerenti alle Azioni, ma non potranno vendere, in tutto o in parte, né comunque compiere atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri v incoli o gravami) relativi alle Azioni portate in adesione all’Offerta. Durante il medesimo periodo, nessun interesse sul Corrispettivo sarà dovuto dall’Offerente.
3.4 Applicabilità degli articoli 39 -bis (Parere degli Amministratori Indipendenti) e 40 -bis (Riapertura del Periodo di Adesione) del Regolamento Emittenti Poiché la Partecipazione PFH detenuta dall’Offerente supera la soglia del 30% prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF, all’Offerta si applicano gli articoli 39-bis (Parere degli amministratori indipendenti ) e 40 -bis (Riapertura del periodo di adesione ) del Regolamento Emittenti.
Pertanto:
(i) prima dell’approvazione del comunicato ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente, gli amministratori indipendenti che non siano parti correlate dell’Offerente dovranno redigere un parere motivato contenente le proprie valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, potendosi avvalere , a tal fine, dell’assistenza di un esperto indipendente da essi individuato; e (ii) entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta al verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 40 -bis,
8 comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, sempreché non ricorrano le circostanze previst e dall’articolo 40 -bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.
3.5 Autorizzazioni
L’Offerente, entro la data di presentazione del Documento di Offerta alla CONSOB, presenterà la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del Decreto -Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56 del 2012, come successivamente modificat a e integrat a, tra l’altro, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020, n. 179 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 , n. 180, in relazione all’Offerta e/o al suo perfezionamento . Il relativo nulla osta che sarà rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà di seguito denominato “ Autorizzazione Golden Power ”.
Si precisa che l’Autorizzazione Golden Power non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 102, comma 4, del TUF. Pertanto, l’approvazione del Documento di Offerta da parte della CONSOB potrà avvenire – e l’Offerta potrà quindi avere inizio – anche prima dell’ottenimento dell’Autorizzazione Golden Power.
3.6 Condizioni di Efficacia dell’Offerta Ferma restando la (e in aggiunta alla) necessaria approvazione del Documento di Offerta da parte della CONSOB al termine della relativa istruttoria e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 102, comma 4, del TUF, l’Offerta è subordinata all’avveramento di ciascuna delle seguenti condizioni sospensive, che saranno ulteriormente dettagliate nel Documento di Offert a (le “ Condizioni di Efficacia dell’Offerta ”):
(i) il rilascio, entro il secondo giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento, dell’Autorizzazione Golden Power senza prescrizioni, condizioni o limitazioni ;
(ii) che, a esito dell’Offerta, l’Offerente venga a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e/o degli eventuali acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta ai sensi della normativa applicabile prima o durante il Periodo di Adesione, una partecipazione pari ad almeno il 90% del capitale sociale con diritto di voto dell’Emittente (la “ Condizione di Soglia
Minima ”);
(iii) il mancato verificarsi o il mancato emergere, entro la Data di Pagamento, di (x) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale, che abbiano l’effetto, o possano ragionevolmente avere l’effetto, di determinare significativi mutamenti o effetti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, sanitaria, regolamentare o di mercato e/o che possano avere, anche prospetticamente, un effetto sostanzialmente pregiudizievole sull’Offerta e/o sull’attività e/o sulla situazione patrimoniale, finanziaria, economica e/o reddituale dell’Emittente (e/o delle sue controllate e/o società collegate) e/o dell’Offerente (e/o delle sue controllate e/o società collegate); e /o (y) fatti o situazioni riguardanti l’Emittente, non resi pubblici dall’Emittente, o comunque non conosciuti dall’Offerente e/o dal mercato, alla data della presente Comunicazione, che abbiano l’effetto, o possano ragionevolmente avere l’effetto, di dete rminare mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli nella situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell’Emittente rispetto alla situazione riportata nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, nell’andamento economico, nell’attività e nelle prospettive dell’Emittente (e/o delle sue controllate e/o società collegate) a tale data, nonché nella reputazione dell’Emittente (e/o delle sue controllate e/o società collegate) (la “ Condizione MAC/MAE ”). Resta inteso che la Condizione MAC/MAE non si considererà avverata qualora, entro la Data di Pagamento,
9 si verifichino eventi aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti (x) e (y) e che derivino da, o siano connessi a, le attuali crisi politiche internazionali (incluse quelle in corso in Ucraina e in Medio Oriente) che, sebbene pubblicamente note alla data della presente Comunicazione, potrebbero avere conseguenze negative sull’Offerta e/o sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria od operativa dell’Emittente o dell’Offerente e/o delle rispettive controllate e/o società collegate, quali, a titolo esemplificativo, eventuali interruzione temporane e e/o chiusur e dei mercati finanziari e produttivi e/o delle attività commerciali relative ai mercati nei quali operano l’Emittente, l’Offerente o le rispettive controllate e/o società collegate, che avrebbe un effetto negativo sull’Offerta e/o determinerebbe cambiament i nella situazione patrimoniale, economica, finanziaria od operativa dell’Emittente, dell’Offerente o delle rispettive controllate e/o società collegate;
(iv) tra la data della presente Comunicazione e la Data di Pagamento, l’Emittente e/o le sue controllate , direttamente o indirettamente, e/o società collegate non deliberino (anche ai fini dell’articolo 104, comma 1, del TUF) e in ogni caso non compiano, né si impegnino a compiere, né consentano che siano compiuti, atti o operazioni (inclus i quell i posti in essere in esecuzione di delibere adottate prima della data della presente Comunicazione) che possano ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’Offerta ai sensi dell’articolo 104 del TUF, anche qualora tali atti o d operazioni siano stati autorizzati dall’assemblea ordinaria o
straordinaria dell’Emittente;
(v) tra la data della presente Comunicazione e la Data di Pagamento, gli organi sociali dell’Emittente (e/o delle sue controllate , direttamente o indirettamente , o società collegate) non deliberino, non compiano, non si impegnino a compiere né consentano che siano compiuti (anche mediante accordi condizionati e/o partnership con terzi) atti o operazioni al di fuori dell’ordinaria amministrazione: (x) che possano comportare un significativo deterioramento o cambiamento, anche prospettico, del capitale sociale, del patrimonio, della situazione economica, finanziaria e/o dell’attività e/o dei piani strategici dell’Emittente (e/o delle sue controllate , direttamente o indirettamente , o società collegate); (y) che incidano sulla redditività dell’Emittente e/o limitino la libertà operativa dello stesso; o (z) che siano in ogni caso incoerenti con l’Offerta e con la relativa logica industriale e commerciale, salvo ove ciò derivi dall’adempimento di obblighi di legge e regolamentari e fatto comunque salvo quanto previsto dalla Condizione MAC/MAE e dalla condizione di cui al precedente punto (iv); quanto precede si riferisce, a mero titolo esemplificativo, ad aumenti di capitale (anche se realizzati mediante emissione di obbligazioni convertibili o in esecuzione di deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del C odice Civile), riduzioni di capitale, distribuzioni di riserve, approvazione da parte dell’assemblea di dividendi straordinari (intendendosi per tali dividendi il cui ammontare complessivo ecceda l’utile risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della distribuzione), utilizzo di fondi propri, acquisti o atti aventi a oggetto Azioni proprie, fusioni, scissioni, trasformazioni, modifiche dello statuto in generale, annullamento o raggruppamento di azioni, dismissioni, acquisizioni, esercizio di opzioni call o put, o trasferimenti, anche temporanei, di attività (materiali o immateriali), partecipazioni (o relativi diritti economici o amministrativi), società o rami d’azienda, stipula, rinnovo o mancato rinnovo di accordi di cooperazione industriale, fornitura e/o distribuzione e accordi di joint venture , emissioni obbligazionarie o assunzione di debiti; e (vi) tra la data della presente Comunicazione e la Data di Pagamento, non si verifichino fatti, eventi o circostanze che impediscano all’Offerente di dare esecuzione all’Offerta in
10 conformità alle autorizzazioni ottenute in relazione all’Offerta e alle relative disposizioni .
L’Offerente potrà rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta ovvero modificarle, in tutto o in parte, in conformità alla normativa applicabile, dandone comunicazione ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emi ttenti.
In conformità all’articolo 36 del Regolamento Emittenti, l’Offerente darà comunicazione dell’avveramento o del mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta o, qualora una o più di tali Condizioni non si siano avverate, dell’eventuale rinu ncia a una o a tutte tali Condizioni, entro i seguenti termini:
(i) con riferimento alla Condizione di Soglia Minima, nel comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta che sarà pubblicato entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Adesione – e, in ogni caso, entro le ore 7:29 del primo giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione – da confermarsi successivamente nel comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta che sarà pubblicato entro le ore 7:29 del giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento ; e (ii) con riferimento a tutte le altre Condizioni di Efficacia dell’Offerta, nel comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta che sarà pubblicato entro le ore 7:29 del giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento .
Qualora una qualsiasi (anche una sola) delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta non si avveri e l’Offerente non eserciti il proprio diritto di rinunciar vi e, conseguentemente, l’Offerta sia inefficace, le Azioni portate in adesione all’Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari, senza che a questi ultimi siano addebitati oneri o spese, entro la fine del giorno di borsa aperta successivo al primo annuncio che dichiari l’inefficacia dell’Offerta.
3.7 Modifiche all’Offerta Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile (e, in particolare, entro i limiti e secondo la procedura di cui all’articolo 43 del Regolamento Emittenti), l’Offerente potrà modificare l’Offerta entro il giorno precedente la data prevista per la chiusura del Periodo di Adesione.
Qualora l’Offerente eserciti il proprio diritto di modificare l’Offerta nell’ultimo giorno utile ( i.e., il giorno di borsa aperta precedente la data prevista per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
3.8 Intenzione di conseguire il Delisting delle Azioni oggetto dell’Offerta L’Offerta è finalizzata a conseguire il Delisting delle Azioni.
3.8.1 Obbligo di acquisto ai sensi degli articoli 108, commi 1 e 2, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF Qualora, a esito dell’Offerta, l’Offerente (anche congiuntamente a eventuali persone che agiscono di concerto ) venga a detenere – per effetto delle adesioni all’Offerta e degli eventuali acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta dall’Offerente e/o da eventuali persone che agiscono di concerto ai sensi della normativa applicabile, entro la fine del Periodo di Ade sione, come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile – una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria intenzione di esercitare il diritto di acquistar e le Azioni residue ai sensi dell’articolo 111 del TUF (il “ Diritto di Acquisto ”) e, nel caso previsto dall’articolo 108, comma 2, del TUF, la propria intenzione di non
11 ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
Qualora ricorrano i relativi presupposti ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2, del TUF, mediante l’esercizio del Diritto di Acquisto l’Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto di eventuali persone che agiscono di concerto – all’obbligo di acquistare le Azioni residue dagli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (l’“ Obbligo di Acquisto ”), dando pertanto corso a un’unica procedura (la “ Procedura Congiunta ”).
Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dagli articoli 108, commi 1 e 2, e 111 del TUF, le Azioni proprie detenute dall’Emittente (qualora non siano già state portate in adesione all’Offerta) saranno incluse nella partecipazione complessiva dell’Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell’Emittente (denominatore).
Il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate mediante l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto sarà determinato ai sensi dell’articolo 108, commi 3 o 4, del TUF, a seconda del numero di Azioni oggetto dell’Offerta po rtate in adesione all’Offerta, e potrà, a seconda dei casi, essere pari al Corrispettivo o essere determinato dalla CONSOB ai sensi dei criteri di cui all’articolo 50, commi 4 e 5, del Regolamento Emittenti.
L’Offerente renderà noto, in una specifica sezione del comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta, se siano state soddisfatte o meno le condizioni per l’esercizio del Diritto di Acquisto.
In tal caso, saranno altresì fornite le seguenti informazioni: (i) il numero di Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni sia di valore percentuale in relazione al capitale sociale dell’Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà a ll’Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e i tempi del Delisting delle Azioni dell’Emittente.
Ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, in caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o l’esclusione dalla quotazione delle Azioni dell’Emittente, tenendo conto del tempo necessario per l’esercizio del Diritto di Acquisto.
3.8.2 Possibile scarsità del flottante Qualora, a seguito dell’Offerta (inclusa qualsiasi proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), non siano soddisfatte le condizioni per il Delisting, non si può escludere che si verifichi una scarsità di flottante tale da non garantire la regolare negoziazione delle Azioni. In tal caso, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o l’esclusione dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l’Offerente decida di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
A tale riguardo, si precisa che, anche in caso di scarsità di flottante, l’Offerente non intende adottare misure volte a ripristinare le condizioni di flottante minimo per la regolare negoziazione delle Azioni, in quanto la normativa applicabile non impone alcun obbligo al riguardo.
In caso di Delisting, si precisa che i titolari delle Azioni oggetto dell’Offerta che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà a liquidare il proprio i nvestimento in futuro.
3.8.3 Fusione
Fusione in assenza di Delisting
12 Qualora, al completamento dell’Offerta, inclusa qualsiasi proroga, non siano soddisfatte le condizioni per il Delisting, l’Offerente si riserva il diritto di conseguire il Delisting mediante una fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente o in un’altra società del gruppo non quotata .
A seguito del perfezionamento della fusione per il Delisting, gli azionisti che non esercitino il proprio diritto di recesso (come di seguito indicato) diventerebbero azionisti del capitale sociale di una società non quotata.
In caso di fusione dell’Emittente nell’Offerente, considerato che l’Offerente è una parte correlata dell’Emittente ai sensi della normativa che disciplina le operazioni con parti correlate, adottata dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 (il “ Regolamento Parti Correlate ”), la fusione si qualificherebbe come operazione tra parti correlate ai sensi del medesimo Regolamento e, conseguentemente, sarebbe soggetta ai principi e alle regole di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalla procedura per le o perazioni con parti correlate adottata dall’Emittente in attuazione del Regolamento Parti Correlate. Lo stesso potrebbe trovare applicazione nel caso di fusione dell’Emittente in un’altra società del gruppo.
Gli azionisti dell’Emittente che non abbiano partecipato alla delibera zione di approvazione della fusione (e quindi del Delisting) avrebbero diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 -quinquies del Codice Civile, poiché, in tal caso, riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso sarebbe determinato ai sensi dell’articolo 2437 -ter, comma 3, del Codice Civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti le cui delibere legittimino il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso, così determinato, potrebbe differire, anche significativamente, dal Corrispettivo.
Pertanto, a seguito della fusione, ove perfezionata, gli azionisti dell’Emittente che decidessero di non esercitare il proprio diritto di recesso deterrebbero strumenti finanziari non negoziati su alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento in futuro.
Ulteriori possibili operazioni straordinarie L’Offerente non esclude altresì la possibilità di valutare, a propria discrezione, in futuro, l’opportunità di effettuare – in aggiunta o in alternativa alle eventuali operazioni di fusione descritte sopra – qualsiasi ulteriore operazione straordinaria rit enuta opportuna in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell’Offerta, sia in caso di Delisting sia di mancata revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente, quali, a mero titolo esemplificativo, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l’Emittente o talune delle sue attività o unità aziendali, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla data della Comunicazione, gli organi competenti delle società coinvolte non hanno assunto alcuna decisione in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente paragrafo.
3.9 Mercati nei quali è promossa l’Offerta L’Offerta sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente.
Fatto salvo quanto precede, l’Offerta sarà promossa in Italia, in quanto le Azioni dell’Emittente sono quotate esclusivamente su Euronext Milan, organiz zato e gestito da Borsa Italiana.
L’adesione all’Offerta da parte di persone residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni imposti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. I destinatari dell’Offerta sono gli unici responsabili del rispetto di tali disposizioni e, pertanto, prima
13 di aderire all’Offerta, sono tenuti a verificare, avvalendosi del parere dei propri consulenti, se tali disposizioni esistano e siano applicabili. L’Offerente non sarà ritenuto responsabile per la violazione delle suddette disposizioni da parte di altri so ggetti.
L’Offerta non sarà effettuata negli Stati Uniti d’America (né sarà rivolta a persone statunitensi come definite dal Regulation S ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato), in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altra giurisdizione nella quale tale Offerta non sia autorizzata, né a qualsiasi persona nei cui confronti non sia consentito effettuare tale offerta o sollecitazione .
L’Offerente e le sue controllate o società collegate possono, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell’Offerta in conformità alla normativa applicabile .
4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL ’OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI
CONCERTO
Alla data odierna , l’Offerente è titolare della Partecipazione PFH , vale a dire n. 62.013.249 Azioni, rappresentative del 78,823% del capitale sociale dell’Emittente.
5. SITO INTERNET SUL QUALE SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE I DOCUMENTI RELATIVI
ALL’OFFERTA
Qualsiasi comunicato, il Documento di Offerta e tutti i documenti relativi all’Offerta saranno disponibili, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.pininfarina.it .
6. CONSULENTI
In relazione all’Offerta, l’Offerente è assistito da Intermonte, in qualità di advisor finanziario e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, e da PedersoliGattai, in qualità di consulente legale.
* * *
LA DIFFUSIONE , PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È
VIETATAA , IN TUTTO O IN PARTE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE
OVE LA DIFFUSIONE , PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE
POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN
TALE GIURISDIZIONE .
L’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria descritta nella presente Comunicazione sarà promossa da PFH sulla totalità delle azioni ordinarie di Pininfarina .
La presente Comunicazione non costituisce un’offerta di acquisto o vendita delle azioni di Pininfarina .
Prima dell’inizio del Periodo di Adesione , come richiesto dalla normativa applicabile , l’Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di Pininfarina dovranno esaminare attentamente .
L’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti di Pininfarina .
L’Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Pin infarina sono quotate su Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana e, salvo quanto indicato di seguito , è soggetta agli obblighi e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano .
L’Offerta non è e non sarà effettuata negli Stati Uniti d’America , in Canada, in Giappone , in Australia e in qualsiasi altra giurisdizione ove l’effettuazione dell’Offerta non sarebbe consentita senza l’approvazione delle competenti autorità o l’adempimento di ulteriori requisiti da parte dell’Offerente (tali giurisdizioni , inclusi gli Stati Uniti d’America , il Canada, il Giappone e l’Australia , congiuntamente , gli “Altri Paesi ”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionali o internazionali degli Altri Paesi (inclusi, a titolo esemplificativo , la rete postale , il fax, il telex, la posta elettronica , il telefono e internet), né attraverso alcuna struttura di intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun
14 altro modo .
Nessuna copia della presente Comunicazione né altri documenti che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, o di sue parti , sono e saranno inviat i, o in alcun modo trasmess i o comunque distribuit i, direttamente o indirettamente , negli Altri Paesi . Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli , inoltrarli o inviarli (né tramite il servizio postale né utilizzando strumenti nazionali o internazionali di comunicazione o commercio ) negli Altri Paesi .
Qualsiasi adesione all’Offerta risultante da una sollecitazione effettuata in violazione delle suddette limitazioni non sarà accettata .
La presente Comunicazione , così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta , non costituisce e non è parte di un’offerta di acquisto , né di una sollecitazione a presentare un’offerta di vendita , di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato , o siano esenti dall’obbligo di registrazione . Nessuno strumento finanziario può essere offerto o trasferito negli Altri Paesi senza una specifica autorizzazione in conformità alle relative disposizioni applicabili in tali paesi o in assenza di un’esenzione da tali disposizioni . PFH non ha assunto alcuna decisione in merito a un’eventuale estensione dell’Offerta negli Stati Uniti d’America in conformità alla normativa applicabile e si riserva ogni diritto al riguardo.
La presente Comunicazione può essere consultata nel o dal Regno Unito esclusivamente : (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’“ Order ”); o (ii) da società aventi un patrimonio netto significativo e da persone alle quali la Comunicazione può essere legittimamente trasmessa in quanto rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 49(2), paragrafi da (a) a (d), dell’Order (tutte tali persone sono congiuntamente definite “ Soggetti Rilevanti ”). Gli strumenti finanziari descritti nella presente Comunicazione sono messi a disposizione esclusivamente dei Soggetti Rilevanti (e qualsiasi sollecitazione , offerta , accordo per la sottoscrizione , l’acquisto o altrimenti l’acquisizione di tali strumenti finanziari sarà rivolto esclusivamente a tali persone ). Qualsiasi persona che non sia un Soggetto Rilevante non deve agire sulla base del presente documento né dei suoi contenuti, né farvi affidamento .
L’adesione all’Offerta da parte di persone residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni imposti dalle disposizioni di legge o regolamentari di tali giurisdizioni . I destinatari dell’Offerta sono gli unici responsabili del rispetto di tali leggi e regolamenti e , pertanto , prima di aderire all’Offerta , sono tenuti a verificare, avvalendosi dei propri consulenti, se tali leggi esistano e siano applicabili . L’Offerente non assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni delle suddette limitazioni da parte di qualsiasi persona .
Fine Comunicato n.0205-17-2026 Numero di Pagine: 16