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ESTRATTO INFORMATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 130 DEL REGOLAMENTO
CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971
INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998
N. 58 E DEGLI ARTICOLI 129 E 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999
N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE STIPULATO TRA STARTIP S.R.L., ALBERTO
FIORAVANTI, MARCO GABRIELE GAY, WEBWORKING S.R.L., GABRIELE RONCHINI,
LV.EN. HOLDING S.R.L., LUISS LIBERA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI
SOCIALI GUIDO CARLI e LUIGI CAPELLO
Premessa
In data 28 giugno 2023 , StarTIP S.r.l. ( "StarTIP "), Alberto Fioravanti ( "AF"), Marco Gabriele Gay ("MGG "), WebWorking S.r.l. ( "WW"), Gabriele Ronchini ( "GR") (StarTIP, AF, WW, MGG e GR anche collettivamente la " Compagine DM "), LV.EN. Holding S.r.l. ( "LVEN "), LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli ( "LUISS ") e Luigi Capello ( "LC") (LVEN, LUISS e LC anche collettivamente la " Compa gine LVG"; la Compagine DM e la Compagine LVG, complessivamente anche le " Parti ") hanno sottoscritto un patto parasociale (il " Patto Parasociale ") avente ad oggetto la disciplina di taluni profili di governance e dei reciproci rapporti quali azionisti di Zest S.p.A. (" Zest", la " Società " o la " Combined Entity "). Il Patto Parasociale è stato oggetto di due aggiornamenti intervenuti, rispettivamente, in data 3 gennaio 2025 e 23 dicembre 2025, come comunicato ai sensi della normativa applicabile.
In data 27 gennaio 2026 è stato costituito il fondo denominato Z_One (il " Fondo "). Zest detiene il 20% di Eureka! Venture SGR S.p.A., che gestisce il Fondo. Inoltre, la controlla ta della Società Zest Investments S.r.l. si è impegnata a investire Euro 5 milioni nel Fondo al verificarsi di alcune condizioni .
LC assumerà la responsabilità della gestione del Fondo e, in particolare, la carica di consigliere con deleghe di Eureka! Venture SGR S.p.A.
Per effetto di quanto sopra, LC si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Zest, rimettendo tutte le deleghe ricevute ma mantenendo la carica di amministratore della Società sino alla sua naturale scadenza .
Pertanto, in data 16 luglio 2026 le Parti hanno ritenut o necessario modificare e integrare il Patto Parasociale al fine di adeguare gli assetti di governance, amministrazione e controllo disciplinati dal Patto Parasociale alla nuova organizzazione conseguente all'assunzione dell'incarico di cui sopra da parte di LC .
Dalla data di efficacia del Patto Parasociale ("Data di Efficacia ") sono inoltre intervenute variazioni nelle partecipazioni detenute dai soggetti aderenti al Patto Parasociale, debitamente comunicate al mercato ai sensi della normativa applicabile . Le Parti hanno pertanto ritenuto opportuno aggiornare altresì i riferimenti contenuti nel Patto Parasociale relativi alle partecipazioni detenute dai pattisti e alle azioni conferite al Patto Parasociale, al fine di riflettere l'attuale assetto partecipativo .
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Zest S.p.A. (già LVenture Group S.p.A. ), con sede legale in Roma, Via Marsala n. 29H, capitale sociale di Euro 42.710.787,47 , numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 81020000022 e partita IVA 01932500026, le cui azioni sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
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B. Soggetti aderenti al Patto Parasociale
StarTIP S.r.l. , con sede i n Milano, Via Pontaccio 10, C.F., Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08991530968 ;
Alberto Fioravanti , nato a Milano il 26 maggio 1962, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Trento n. 19, C.F. FRVLRT62E26F2050;
Marco Gabriele Gay , nato a Torino il 24 aprile 1976, residente in Torino, Corso G. Matteotti, n.
39, C.F. GYAMCG76D24L219M;
WebWorking S.r.l. , con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 64, C.F., Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 08055200011;
Gabriele Ronchini , nato a Monza il 25 settembre 1964, residente in Vimercate (MB) , Via Manzoni n. 8 (int. 2) , C.F. RNCGRL64P25F704P ;
LV.EN. Holding S.r.l. , con sede in Roma, via Marsala, n. 29 H -I, C.F. e Partita IVA n.
12209651004, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con REA n. 1357901;
LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli , con sede in Roma, viale Pola, n. 12, C.F. 02508710585 e Partita IVA 01067231009;
Luigi Capello , nato a Roma il 14 luglio 1960, residente in Roma Via Adige, n. 48, C.F.
CPLLGU60L14 H501P.
C. Azioni conferite nel Patto Parasociale
Patto Parasociale
Le Parti apportano e vincolano al Patto Parasociale le seguenti azioni della Combined Entity e i relativi diritti di voto (fermo restando che laddove le azioni conferite maturino il voto maggiorato, saranno apportati i diritti di voto in misura maggiorata) :
Azionista Numero Azioni % Capitale Sociale Azioni a
Voto
Maggiorato Diritti di Voto % Diritti di
Voto
Complessivi % Diritti di Voto Rispetto al Totale dei Diritti di Voto Conferiti StarTIP 28.203.201 14,238% - 28.203.201 13,967% 37,297%
LUISS 18.850.159 9,516% - 18.850.159 9,335% 24,928%
LVEN 11.083.330 5,595% 2.199.940 13.283.270 6,578% 17,566%
AF 7.155.256 3,612% - 7.155.256 3,543% 9,462%
WW 3.975.455 2,007% - 3.975.455 1,969% 5,257%
MGG 2.887.298 1,458% - 2.887.298 1,430% 3,818%
GR 1.029.482 0,520% - 1.029.482 0,510% 1,361%
LC 234.410 0,118% - 234.410 0,116% 0,310%
Totale 73.418.591 37,065% 2.199.940 75.618.531 37,448% 100,000%
D. Principali previsioni del Patto Parasociale
D.1 Organi sociali della Combined Entity
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Il Patto Parasociale prevede che:
a) i Soci Combined Entity si sono impegnati a conformare il proprio voto in Assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato nelle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale (iii) operazioni di fusione e/o scissione, (iv) delibere relative alla remunerazione dei component i degli organi sociali e alla definizione delle relative politiche.
b) i Soci Combined Entity si sono impegnati a nominare e mantenere per tutta la durata del Patto Parasociale un Consiglio di Amministrazione della Combined Entity composto da nove membri (qualora in sede di elezione dell’organo amministrativo sia presentata un’unica lista) ovvero da dieci membri qu alora in sede di elezione dell’organo amministrativo sia presentata più di una lista ;
c) Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, ad attribuire (i) la posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Combined Entity a Marco Giovannini e (ii) la posizione di Amministratore delegato della Combined Entity a MGG ;
d) Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Combined Entity, i Soci Combined Entity provvederanno: (i) a fare tutto quanto possibile affinché sia eletto quale membro dell'organo amministrativo in caso di cooptazione, il soggetto indicato su proposta dei Soci Combined Entity che avevano già designato l'amministratore venuto meno nelle liste presentate per la sua elezione; e/o (ii) a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dei Soci Combined Entity che avevano già designato il consigliere venuto meno nelle liste presentate per la sua elezione, nel rispetto della normativa temp o per tempo vigente quanto ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi. A tal fine i Soci Combined Entity che avevano designato l'amministratore venuto meno nelle liste presentate per la sua elezione dovranno comunicare agli altri Soci Combined Entity il nominativo del candidato da eleggere in sostituzione del consigliere venuto meno, almeno 7 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, a seconda del caso, convocata per deliberare in merito alla so stituzione.
e) In caso di decadenza o dimissioni di un membro effettivo del Collegio Sindacale, i Soci Combined Entity si impegnano a fare tutto quanto possibile affinché il membro uscente sia sostituito dal sindaco supplente indicato su proposta dei Soci Combined Entity che avevano designato il sindaco venuto meno.
f) Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla nomina in assemblea di uno o più componenti effettivi o supplenti del Collegio Sindacale, i Soci Combined Entity provvederanno a proporre congiuntamente e votare in assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dei Soci Combined Entity che avevano designato il sindaco effettivo e/o supplente venuto meno, nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di indipendenza e in materia di equ ilibrio tra i generi.
D.2 Corporate governance
1. Corporate governance di Combined Entity
4 Il Patto Parasociale prevede che:
a) al Consiglio di Amministrazione della Combined Entity siano riservati in statuto in via esclusiva i seguenti poteri:
(i) approvazione del budget annuale e del business plan pluriennale di Gruppo, che delineeranno la strategia e la politica di investimento e conterranno il piano di investimenti e disinvestimenti annuale e pluriennale ;
(ii) approvazione degli investimenti e disinvestimenti in partecipazioni straordinari non previsti dal budget e business plan di gruppo, in qualsiasi forma giuridica realizzati, per gli importi eccedenti Euro 300.000 ;
(iii) qualsiasi operazione con parti correlate;
(iv) l’adozione delle delibere di cui agli artt. 2365, comma secondo, del Codice Civile;
b) MGG sia nominato Amministratore Delegato della Combined Entity e gli siano attribuiti, oltre ai poteri funzionali al ruolo rivestito i poteri definiti nel Pato Parasociale.
c) Il Consiglio di Amministrazione della Combined Entity sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica (salvo per quanto previsto in statuto per le riunioni totalitarie) e delibererà a maggioranza dei presenti. Le Par ti hanno concorda to che, laddove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 10 (dieci) membri, venga attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il casting vote in caso di stallo in una decisione da parte dell'organo amministrativo.
d) la costituzione di un comitato strategico al di fuori dei comitati endo -consigliari (il "Comitato Strategico ") con funzioni di coordinamento strategico delle attività di attuazione degli investimenti e disinvestimenti, delle relative attività di supporto nonché delle attività di consulenza. Il Comitato Strategico sarà composto da tre membri, nelle persone dell’Amministratore Delegato della Combined Entity e degli amministratori delegati delle Controllate Operative, e si riunirà e opererà con la frequenza e le modalità che saranno definite dai suoi membri in un’ottica di semplificazion e ed efficienza.
2. Corporate governance delle Controllate Operative
Il Patto Parasociale prevede che:
a) i Soci Combined Entity si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché la Combined Entity nomini e mantenga per tutta la durata del Patto Parasociale un Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle Controllate Operative composto da un numero di componenti fino a nove, fermo rimanendo che è intenzione delle parti limitare il numero dei componenti di tali organi amministrativi a tre, salvo diverse esigenze industriali, in un’ottica di semplificazione ed efficienza. La maggioranza d ei membri del Consiglio di Amministrazione delle entità in cui saranno concentrate le attività relative al Ramo Investimenti saranno designati dalla Compagine DM, mentre la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione delle entità in cui saranno concentrate le attività relative al Ramo Consulenza saranno designati dalla Compagine LVG;
5 b) i Soci Combined Entity si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché MGG sia nominato e mantenuto nella carica di Presidente sia delle entità in cui saranno concentrate le attività relative al Ramo Consulenza sia di quelle in cui saranno concentrate le attività relative al Ramo Investimenti. MGG svolgerà funzioni di supporto agli Amministratori Delegati delle Controllate per lo sviluppo del business;
c) i Soci Combined Entity si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché GR sia nominato e mantenuto nella carica di amministratore delegato ( chief executive officer ) delle entità in cui saranno concentrate le attività relative al Ramo Investimenti, attribuendogli i poteri relativi alla selezione, negoziazione, realizzazione e gestione dei singoli investimenti e disinvestimenti e alla gestione delle partecipazioni, il tutto in linea con quanto previsto dalla politica di investimento e dalla programmazione aziendale di Gruppo nonché nell’ambito delle direttive impartite e dei limiti di spesa stabiliti dalle relative Controllate Operative del Ramo Investimenti e dalla Combined Entity relativamente alle operazioni e attività non previste dal budget e business plan di Gruppo;
d) i Soci Combined Entity si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché Antonella Zullo sia nominata e mantenuta nella carica di amministratore delegato ( chief executive officer ) delle entità in cui saranno concentrate le attività relative al Ramo Consulenza, attribuendole i poteri relativi alla definizione e gestione delle attività di consulenza sui processi di innovazione finalizzati alla crescita, il tutto in linea con quanto previsto dalla politica di sviluppo del business e dalla programmazione aziendale di Gruppo nonché nell’ambito delle direttive impartite e dei limiti di spesa stabiliti dalle relative Controllate Operative del Ramo Consulenza e dalla Combined Entity relativamente alle operazioni e attività non previste dal budget e business plan di Gruppo;
e) ove adottati, i Collegi Sindacali delle Controllate Operative siano composti da tre membri effettivi e due supplenti, in maggioranza designati dalla Compagine DM nelle entità in cui saranno concentrate le attività relative al Ramo Investimenti e dalla Compagine LVG nelle entità in cui saranno concentrate le attività relative al Ramo Consulenza.
D.3 Organi del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale prevede i seguenti organi.
Comitato
Il Comitato svolgerà le seguenti funzioni e adotterà le delibere conseguenti: (a) la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di assemb lea della Combined Entity aventi ad oggetto una delle materie di cui al precedente paragrafo D.1; (b) la designazione, dei componenti degli organi di gestione e di controllo, delle Controllate Operative diversi dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, delle controllate di Zest (collettivamente le "Controllate Operative " e, insieme alla Combined Entity, il " Gruppo ") che gestiscono, rispettivamente, il ramo d'azienda relativo ai nuovi investimenti e alle partecipazioni esistenti ("Ramo Investimenti ") e il ramo d'azienda relativo alla consulenza societaria (" Ramo Consulenza "); e (c) la preventiva consultazione sulle modifiche statutarie determinate da adeguamento a disposizioni normative.
Il Comitato sarà composto dai seguenti quattro membri: (i) due membri designati dalla Compagine DM (di cui uno sarà MG G); (ii) due membri designati dalla Compagine LVG (di cui uno designato
6 da LVEN e l’altro designato da LUISS). La Compagine DM e la Compagine LVG, ciascuno per quanto di sua competenza, hanno designato e nomina to come membri del Comitato: (a) MGG, Amministratore Delegato della Combined Entity; (b) Claudio Berretti, membro designato dalla Compagine DM; (c) LC, membro designato da LVEN; e (d) Paolo De Nardo, membro designato da LUISS.
Il Comitato resterà in carica per tutta la durata del Patto Parasociale.
Il Comitato si riunirà almeno 7 giorni prima della data ( a) di convocazione dell’Assemblea di nomina degli organi sociali delle Controllate Operative e ( b) di convocazione di ciascuna assemblea della Società avente a oggetto una delle materie di cui al precedente paragrafo E.1 (g). Il Comitato si riunisce inoltre ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta.
Il Comitato delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in ordine alla approvazione o al rigetto della materia sottoposta. In caso di stallo decisionale, sarà attribuito al membro designato da LUISS il casting vote . I Soci Combined Entity dovranno partecipare alla relativa riunione di assemblea o di Consiglio di Amministrazione (a seconda del caso) ed esprimere il proprio voto in conformità alle decisioni assunte dal Comitato.
Il Comitato sarà presieduto da un presidente e sarà inoltre possibile eleggere un segretario.
D.4 Vincoli alla circolazione delle azioni della Combined Entity e cambio di controllo dei partecipanti al Patto Parasociale persone giuridiche
Vincoli alla circolazione delle azioni della Combined Entity
I Soci Combined Entity si sono impegnati nel Patto Parasociale, per tutta la durata dello stesso, salvo autorizzazione preventiva per iscritto del 90% del capitale rappresentato dagli altri Soci
Combined Entity:
a) a non effettuare operazioni di vendita, collocamento o comunque atti di disposizione, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, donazione, conferimento in società) che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi compresa l’intestazione fiduciaria o il conferimento di un mandato fiduciario) delle azioni conferite al Patto Parasociale (le “Azioni Bloccate ”) ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni
Bloccate;
b) a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni Bloccate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari;
c) a non stipulare o comunque concludere contratti swap o altri contratti derivati, che abbiano l’effetto di trasferire in tutto o in parte qualsiasi diritto inerente alle Azioni Bloccate;
d) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere qualsiasi diritto, onere o gravame – inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritti di usufrutto sulle Azioni Bloccate e sui relativi diritti, ivi inclusi i diritti d i voto, fermo restando che saranno automaticamente autorizzati i pegni o le altre forme di garanzia in essere nonché pegni o diritti reali i cui diritti di voto rimarranno in capo ai Soci Combined Entity.
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I vincoli alla circolazione delle Azioni Bloccate potranno essere derogati solo qualora una qualsiasi delle operazioni sopra indicate sia posta in essere tra i Soci Combined Entity ovvero in favore di società che li controllano o da essi controllate di dir itto ovvero per le azioni rivenienti da piani di incentivazione con base azionaria. Le operazioni di trasferimento delle Azioni Bloccate, in qualsiasi forma realizzata, saranno consentite solo a condizione che il cessionario, entro la data del trasferiment o effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto Parasociale accettandolo in forma scritta e assoggettando le Azioni Bloccate al Patto Parasociale stesso.
Le Azioni Bloccate saranno altresì liberamente trasferibili mortis causa e gli eredi del Socio Combined Entity rilevante subentreranno automaticamente nel Patto Parasociale come esponenti della compagine a cui apparteneva il de cuius , fermo restando che l’effettivo esercizio da parte degli eredi dei diritti connessi alle Azioni Bloccate potrà avvenire unicamente attraverso un rappresentante comune, da essi designato all’unanimità. I Soci Combined Entity appartenenti alla compagine a c ui apparteneva il de cuius avranno inoltre un diritto di prelazione sulle partecipazioni ricevute mortis causa dagli altri eredi.
Qualora gli eredi intendano vendere, singolarmente o congiuntamente, tutte o parte delle loro Azioni Bloccate, dovranno inviare ai Soci Combined Entity una comunicazione (la "Comunicazione degli Eredi ") con indicazione della partecipazione offerta in vendita (le " Azioni Eredi ") e del prezzo di vendita proposto. Qualora tali Soci Combined Entity intendessero esercitare il diritto di acquistare le Azioni Eredi, dovranno farlo entro i 30 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione degli Eredi mediante comunicazione scrit ta indirizzata al trasferente. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti i Soci Combined Entity, le Azioni Eredi saranno trasferite agli stessi proporzionalmente alla porzione delle Azioni Bloccate da ciascuno di essi detenuta. Vicev ersa, qualora uno o più Soci Combined Entity non esercitassero il proprio diritto entro il termine sopra indicato gli eredi dovranno trasferire la totalità delle Azioni Eredi ai soli Soci Combined Entity che abbiano esercitato il diritto di acquisto, propo rzionalmente alla porzione delle Azioni Bloccate da ciascuno di essi detenuta. Qualora tuttavia uno o più Soci Combined Entity abbiano espressamente manifestato nell'Avviso di Prelazione la propria intenzione di non voler acquistare le Azioni Eredi inoptat e dagli altri Soci Combined Entity rilevanti, le Azioni Eredi dovranno essere vendute secondo il seguente criterio di ripartizione: (x) a tutti i Soci Combined Entity che abbiano esercitato il diritto di acquisto, dovrà essere inizialmente attribuito un nu mero di Azioni Eredi pari proporzionalmente alla porzione delle Azioni Bloccate da ciascuno di essi detenuta; (y) le Azioni Eredi residue saranno attribuite solo ai Soci Combined Entity diversi da quelli che abbiano manifestato l'intenzione di non esercita re la prelazione sulle Azioni Eredi inoptate, proporzionalmente alla porzione delle Azioni Bloccate da ciascuno di essi detenuta. Qualora nessuno dei Soci Combined Entity esercitasse il diritto di acquisto, tale diritto si considererà definitivamente e irr evocabilmente rinunciato e gli eredi saranno liberi, entro i successivi 6 (sei) mesi di trasferire tutte le Azioni Eredi a terzi.
Cambio di controllo
Il Patto Parasociale prevede inoltre che, ove si verifichi un cambio di controllo diretto o indiretto di uno o più Soci Combined Entity persone giuridiche (“ Socio Soggetto a CoC ”), (a) qualora il Socio Soggetto a CoC sia WW, MGG debba presentare le proprie dimissioni dalle cariche, dai ruoli e/o dai rapporti di lavoro assunti nella Combined Entity, nelle Controllate Operative, nel Comitato Strategico e nel Comitato ai sensi del prese nte Patto Parasociale . Le dimissioni presentate da MGG ai sensi di quanto sopra previsto saranno efficaci salvo che i partecipanti al Patto Parasociale diversi da WW e MGG , a seconda dei casi , decidano di confermare MGG nei predetti ruoli, con il voto favorevole del 90% del capitale rappresentato fermo rimanendo che per
8 tutto il periodo durante il quale potrà essere esercitato il predetto diritto di risolvere il Patto Parasociale rimarrà sospesa, per quanto possibile ai sensi di legge, l’applicazione di tutto quanto previsto dalle previsioni in merito alla sostituzione, a lla nomina di nuovi componenti degli organi sociali nonché al mantenimento delle cariche; (b) gli altri partecipanti al Patto Parasociale potranno, a maggioranza del capitale rappresentato, risolvere anticipatamente il Patto Parasociale nei confronti del S ocio Soggetto a CoC. Il Patto Parasociale prevede altresì che in caso di risoluzione anticipata del Patto Parasociale rispetto al Socio Soggetto a CoC, i rimanenti Soci Combined Entity valuteranno in buona fede nei successivi 30 (trenta) giorni come eventualmente riattribuire alle singole compagini i diritti di nomin a e sostituzione degli organi sociali e i poteri da delegare agli amministratori esecutivi di propria espressione in funzione del peso percentuale delle residue azioni della Combined Entity apportate da ciascuna compagine al Patto Parasociale nonché le eve ntuali conseguenti modifiche da effettuare al Patto Parasociale stesso.
D.5 Durata
Il Patto Parasociale ha decorrenza dalla Data di Efficacia sino al terzo anniversario della stessa.
E. Deposito del Patto Parasociale
Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l’estratto delle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale è stato pubblicato sul quotidiano “ Avvenire ” in data 21 luglio 2026 .
Copia del Patto Parasociale è stata depositata presso il registro delle imprese di Roma nei termini di legge.
F. Natura del Patto Parasociale e soggetti che esercitano il controllo sulla Società tramite il Patto Parasociale
Tenuto conto di quanto sopra indicato, il Patto Parasociale rappresenta un sindacato di voto e un sindacato di blocco rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b) del TUF.
Nessuno dei soci avrà, da solo, il diritto di nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione della Combined Entity; pertanto , nessuno dei soci avrà il controllo di diritto della Combined Entity ai sensi dell’art. 93 del TUF.