Informazione
Regolamentata n.
2295-7-2026Data/Ora Inizio Diffusione 21 Settembre 2026 16:08:19ExtraMOT - Segmento
Professionale
Societa' :DOMORI
Utenza - referente :DOMORIN04 - Scatena Gian Luca
Tipologia :2.3
Data/Ora Ricezione :21 Settembre 2026 16:08:19 Data/Ora Inizio Diffusione :21 Settembre 2026 16:08:19 Oggetto :Comunicato stampa assemblea 260716, regolamento e PdA Testo del comunicato
Vedi allegato
DOMORI S.p.A .
Sede uffici: via Sestriere 116, 10060 None (TO), Italy Sede produttiva e legale: via Pinerolo 72/74, 10060 None (TO), Italy Tel. +39 011 9863465 - Fax +39 011 9905634
P.IVA e CF: 03785920103
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domorisrl@legalmail.it – info@domori.com
Comunicato Stampa
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONSTI 16 luglio 2026
Il giorno 16 luglio 2026, ore 10.00, avanti il Notaio in Milano Giacomo Ridella, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, si è tenuta in videoconferenza l’assemblea degli Obbligazionisti sottoscrittori del Prestito Obbligazionario già denominato " Domori S.p.A. 3,75% 2020-2026 " di nominali Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), codice ISIN IT005428070, emesso in data 29 ottobre 2020.
Hanno presenziato in proprio n. 10 obbligazionisti, rappresentanti complessivamente il 100% delle obbligazioni in circolazione, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti.
L’assemblea degli obbligazionisti ha approvato a maggioranza qualificata:
1) di approvare il Regolamento del Prestito Obbligazionario ora denominato "«Domori S.p.A. 3,75% 2020 – 2028» DI NOMINALI EURO 5.000.000,00 CODICE ISIN IT0005428070" nel testo modificato di cui al documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
2) di subordinare l’efficacia della presente delibera di modifica del Regolamento all’invio agli Obbligazionisti da parte della Società e/o del Soggetto Capofila di comunicazione scritta a firma di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. avente ad oggetto la conferma della proroga della Garanzia di cui all’art. 3 del Regolamento sino alla nuova Data di Scadenza del 31 dicembre 2028;
3) subordinatamente e condizionatamente alla intervenuta efficacia della delibera di modifica del regolamento, di rinunciare, ora per allora, a formulare la Richiesta di Rimborso Anticipato, anche in deroga a quanto previsto alle lettere i), v) e xii) dell’Articolo 11 e di cui alla lettera (xviii) dell’Articolo 12 del regolamento, con riferimento agli eventi occorsi sino alla data di efficacia della presente delibera di modifica del regolamento del prestito obbligazionario;
4) di prendere atto e consentire, per quanto occorrer possa, che l’Emittente e, per essa, il proprio organo amministrativo, anche a mezzo di procuratori speciali, pongano in essere ogni attività, atto, comunicazione, deposito e formalità necessari o opportuni ai fini dell’esecuzione delle deliberazioni che precedono, ivi inclusi l’accertamento dell’avveramento della condizione di efficacia relativa alla Garanzia e gli adempimenti conseguenti nei confronti degli Obbligazionisti, di Monte Titoli, di Borsa Italiana/Euronext, del Soggetto Capofila, di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. e/o del Gestore del Fondo ”.
Inoltre, l’assemblea degli obbligazionisti ha approvato.
5) di nominare la società "GLAS Agency Services S.r.l.", con sede legale in Roma (RM), via del Poggio Laurentino n. 66, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 10568391006 (R.E.A.
RM-1240675), quale Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ”.
Si comunica, infine, che in data 27 luglio 2026 Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. ha confermato la proroga della Garanzia di cui all’art. 3 del regolamento del Prestito Obbligazionario sino alla nuova Data di Scadenza del 31 dicembre 2028.
A fronte di ciò, deve intendersi, integralmente adempiuta la c.d. Condizione di Efficacia di cui al punto 2) della delibera di modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario, con la conseguente efficacia, ai sensi del punto 3) della delibera di modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario anche della rinuncia da parte degli Obbligazionisti a formulare la Richiesta di Rimborso Anticipato, anche in deroga a quanto previsto alle
DOMORI S.p.A .
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domorisrl@legalmail.it – info@domori.com lettere i), v) e xii) dell’Articolo 11 e di cui alla lettera (xviii) dell’Articolo 12 del Regolamento, con riferimento agli eventi occorsi sino alla data di efficacia della delibera di modifica del Regolamento.
È stato conseguentemente approvato il piano di ammortamento del Prestito Obbligazionario per il rimborso della quota di interessi e della quota capitale in adesione a quanto deliberato dall’assemblea degli obbligazionisti.
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REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Domori S.p.A. 3,75% 2020 – 2028» (già denominato «Domori S.p.A. 3,75%
2020 – 2026») DI NOMINALI EURO
5.000.000,00 CODICE ISIN
IT0005428070
Domori S.p.A.
con sede legale in Via Pinerolo, 72/74, None - 10060 (TO) capitale sociale Euro 823.590,00 i.v.
codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Torino n.
03785920103
Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.
1. Definizioni
Si riporta di seguito l’elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.
"Agente per il Calcolo " indica BPER Banca S.p.A. nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.
"Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.
"Assemblea degli Obbligazionisti " indica l’assemblea degli Obbligazionisti, come meglio definita all’articolo 20.
"Borsa Italiana " indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
"Core Business " indica le principali attività svolte dall’Emittente che comprendono (i) la produzione e commercializzazione in Italia e all’estero di prodotti dolciari pregiati a base di cacao a marchio Domori, sia per il segmento retail che per il segmento professionale, e (ii) la distribuzione di prodotti alimentari di alta gamma del proprio gruppo o di aziende terze.
"Data di Calcolo " indica il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2021.
"Data di Emissione " indica il 14 dicembre 2020.
"Data di Godimento " indica il 14 dicembre 2020.
"Data di Pagamento " indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario.
"Data di Rimborso Anticipato " indica la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata dall’Emittente ai sensi dell’Articolo 11 ( Rimborso anticipato a favore dell’Emittente ) ovvero all’Emittente ai sensi dell’Articolo 11 ( Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti ).
"Data di Scadenza " indica il 31 dicembre 2028.
"Decreto Liquidità " indica il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, così come convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40.
"Dichiarazione sui Parametri " indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla relativa Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.
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"Disposizioni Operative " indica le disposizioni operative del Fondo di Garanzia attualmente in vigore, così come modificate e/o integrate per effetto del Decreto Liquidità.
"EBIT" indica, in relazione all’Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio annuale la somma algebrica delle seguenti voci:
(a) (+) il valore della produzione di cui alla lettera A) dell’articolo 2425 del Codice Civile;
(b) (-) i costi della produzione di cui alla lettera B) dell’articolo 2425 del Codice Civile, restando inteso che, eventuali costi e ricavi straordinari e/o non ricorrenti e/o non operativi e/o cessanti, classificati rispettivamente nei costi della produzione e nel valore della produzione non verranno considerati nel calcolo dell’EBIT.
"Emittente " indica Domori S.p.A., con sede legale in Via Pinerolo, 72/74, None (TO) – 10060, capitale sociale Euro 823.590,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Torino n. 03785920103.
"Evento Pregiudizievole Significativo " indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio dell’Emittente o sulle attività svolte dall’Emittente alla Data di Emissione in modo tale da compromettere in modo significativo la capacità dell’Emittente stessa di rimborsare il debito derivante dal Prestito Obbligazionario.
"Evento Rilevante " indica ciascun evento al verificarsi del quale gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all’Emittente il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ai sensi dell’Articolo 111 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti ).
"Fondo di Garanzia " indica il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attivabile ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Liquidità.
"Garanzia " indica la Garanzia, così come meglio definita all’articolo 3 ( Garanzia).
"Gestore del Fondo " indica MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.
"Giorno Lavorativo " indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.
"Gruppo Illy " indica Gruppo Illy S.p.A. ovvero altra società controllata direttamente o indirettamente dal dott. Riccardo Illy, codice fiscale LLYRCR55P24L424L.
"Indebitamento Finanziario " indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:
(a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
(b) qualsiasi obbligo di garanzia personale assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari);
(c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
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(d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage vincolanti o forti;
(e) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato ( mark to market value ) oppure, se l’effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in derivati, tale importo); e (f) l’ammontare derivante da qualsiasi garanzia personale assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (e) che precedono.
"Investitori Professionali " indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali come individuata dall’articolo 35, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari ( i.e. il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018).
"Legge Fallimentare " indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.
"Mercato ExtraMOT " indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".
"Monte Titoli " indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
"Obbligazioni " indica n. 50 (cinquanta) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall’Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni).
"Obbligazionisti " indica, congiuntamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni.
"Oneri Finanziari " indica la somma algebrica delle seguenti voci della lettera C), della voce ‘Proventi e oneri finanziari’ dell’articolo 2425 del Codice Civile, calcolate con riguardo a ciascun esercizio:
(a) (-) 16) altri proventi finanziari;
(b) (+) 17) interessi e altri oneri finanziari.
"Parametri Finanziari " indica i seguenti covenant finanziari che dovranno essere rispettati dall'Emittente, nella misura indicata al successivo articolo 11, paragrafo (v):
- EBIT/Oneri Finanziari;
- PFN/ P N.
"Patrimonio Netto " o "PN" indica in relazione all’Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio annuale l’importo relativo alla voce A) del Passivo - Patrimonio Netto iscritto nello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile.
"Posizione Finanziaria Netta " o "PFN" indica, in relazione all’Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio annuale la somma algebrica complessiva delle seguenti voci:
1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:
(+) 1 – Obbligazioni;
(+) 2 – Obbligazioni convertibili;
(+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
(+) 4 – Debiti verso banche;
(+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
(+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
(+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
(+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di
natura finanziaria);
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(+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).
Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui detti finanziamenti siano subordinati e postergati.
2. Voci iscritte nell’Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:
(-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
(-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);
3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.
4. (+) I debiti relativi a cessioni per factoring con formula pro solvendo ove già non inclusi nelle voci precedenti.
"Prestito Obbligazionario " indica il prestito costituito dalle Obbligazioni per un importo nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) denominato «Domori S.p.A. 3,75% 2020 – 2026» emesso dall’Emittente.
"Rappresentante Comune " indica il rappresentante comune eventualmente nominato dall’Assemblea degli Obbligazionisti.
"Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento Mercato ExtraMOT PRO3 emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato e integrato).
"Regolamento del Prestito " indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.
"Regolamento sulla Gestione Accentrata" indica il " Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata ".
"Richiesta di Rimborso Anticipato " indica la richiesta scritta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata dall’Emittente agli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 11 ( Rimborso anticipato a favore dell’Emittente ) ovvero all’Emittente tramite PEC dagli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 111 ( Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti ), in questo ultimo caso contenente (i) l’indicazione specifica e motivata dell’Evento Rilevante nonché (ii) l’indicazione della Data di Rimborso Anticipato.
“Rimborsi Rateali ” indica i pagamenti che saranno eseguiti dall’Emittente a favore degli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 9 ( Rimborso ).
"Segmento ExtraMOT PRO3" indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali.
"Socio" indica Polo del Gusto S.r.l., titolare del 100% delle azioni dell’Emittente.
"Soggetti Sottoscrittori Eligible " indica i soggetti definiti come "Soggetti Finanziatori" nelle Disposizioni Operative, in quanto unici soggetti titolati a beneficiare della Garanzia.
"Soggetto Capofila " indica BPER Banca S.p.A.
"Tasso di Interesse " ha il significato indicato nell’Articolo 8 ( Interessi).
"TUF" indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e/o integrato.
"Valore Nominale " indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuna delle n. 50 (cinquanta) Obbligazioni pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).
"Vincoli Ammessi " indica in relazione all’Emittente:
a) i Vincoli costituiti ex lege;
b) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente;
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c) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
d) i Vincoli previamente approvati per iscritto dagli Obbligazionisti;
e) i Vincoli costituiti nell’ambito del Core Business , ivi compresi i Vincoli concessi a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dei locali adibiti a negozi Domori; e f) i Vincoli diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere da (a) ad (f) inclusa, a condizione che il valore complessivo di tali Vincoli costituiti nel corso dell’intera durata del Prestito non sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione).
"Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni detenuti dall’Emittente nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).
2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione del Prestito Obbligazionario da parte di Domori S.p.A.
Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) già denominato «Domori S.p.A. 3,75% 2020 – 2026» (ed ora denominato «Domori S.p.A.
3,75% 2020 – 2028»), è costituito da n. 50 (cinquanta) obbligazioni al portatore, emesse in forma dematerializzata, del Valore Nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna in taglio non frazionabile (le " Obbligazioni ") ed è emesso dall’Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.
L’Emittente procederà all’accentramento del Prestito Obbligazionario presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-quinquies del TUF.
3. Garanzia
Il Prestito Obbligazionario è stato ammesso all’intervento del Fondo di Garanzia (la " Garanzia ") e, pertanto, beneficia della Garanzia per un ammontare pari al 90% dell’importo nominale dello stesso e quindi per un importo pari a Euro 4.500.000,00, ai termini e alle condizioni delle Disposizioni Operative.
Il Soggetto Capofila è il soggetto incaricato di tenere i rapporti con l'Emittente e con il Gestore del Fondo, avendo curato - anche per conto dei Soggetti Sottoscrittori Eligible - il procedimento di richiesta e ottenimento della Garanzia. Il Soggetto Capofila si occuperà inoltre, inter alia, delle comunicazioni periodiche al Gestore del Fondo e, all’occorrenza, dell’attivazione dell’eventuale richiesta di escussione della Garanzia, in conformità con le previsioni delle Disposizioni Operative.
4. Limiti di sottoscrizione e circolazione Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali che siano Soggetti Sottoscrittori Eligible, i quali potranno beneficiare della Garanzia.
In caso di successiva circolazione, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni a investitori che non rientrino nella definizione di Soggetti Sottoscrittori Eligible.
Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto d’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34- ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.
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Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.
Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.
5. Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.
6. Data di Emissione e Data di Godimento Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla Data di Godimento.
7. Durata
Il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Emissione sino alla Data di Scadenza, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste al successivo Articolo 10 ( Rimborso anticipato a favore dell’Emittente ) ovvero all’Articolo 11 ( Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti ).
8. Interessi
Il Prestito Obbligazionario è fruttifero di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 3,75% (il "Tasso di Interesse ") dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste al successivo Articolo 10 ( Rimborso anticipato a favore dell’Emittente ) ovvero all’Articolo 11 ( Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti ).
Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 14 giugno 2021.
L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale delle Obbligazioni (al netto dei Rimborsi Rateali di cui al successivo Articolo 9) per il Tasso di Interesse applicabile, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L’importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).
Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:
(i) la Data di Scadenza; e (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 11 ( Rimborso anticipato a favore dell’Emittente ) ovvero Articolo 12 ( Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti ), la Data di Rimborso Anticipato, restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento
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del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.
Per "Periodo di Interesse " si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento ( Following Business Day Convention – unadjusted ).
9. Rimborso
Salvo quanto previsto al successivo Articolo 10 ( Rimborso anticipato a favore dell’Emittente ) e Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti ), il Prestito Obbligazionario verrà rimborsato mediante i seguenti pagamenti rateali (“ Rimborsi Rateali ”):
(a) Euro 1.000.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2026;
(b) Euro 1.000.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2027;
(c) Euro 3.000.000,00 entro e non oltre la Data di Scadenza.
Qualora le date di pagamento dei Rimborsi Rateali sopra indicate dovessero cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo , le stesse saranno posticipate al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.
10. Rimborso anticipato a favore dell’Emittente L’Emittente avrà la facoltà di procedere in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento sottoindicate, al rimborso anticipato delle Obbligazioni.
Il rimborso avverrà:
(i) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 14 giugno 2021 (inclusa) e il 14 dicembre 2022 (inclusa);
(ii) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 14 giugno 2023 (inclusa) e il 14 dicembre 2023 (inclusa);
(iii) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 14 giugno 2024 (inclusa) e il 14 dicembre 2024 (inclusa);
(iv) ad un valore pari al 100% del capitale residuo non rimborsato qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 14 giugno 2025 (inclusa) e il 30 giugno 2028 (inclusa).
Il rimborso anticipato da parte dell’Emittente dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti e a Borsa Italiana almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato.
11. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti Eventi Rilevanti:
i) il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
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ii) la presentazione nei confronti dell’Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all’Emittente stessa, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente stessa salvo il caso in cui (i) l’Emittente, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione, non fornisca evidenza agli Obbligazionisti (in forma e sostanza di gradimento degli Obbligazionisti) della propria situazione di solvenza e/o (ii) l’Emittente non proponga opposizione ai sensi di legge, dandone evidenza agli Obbligazionisti, e questa sia accolta in prima istanza dall’autorità competente, e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all’Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra
normativa applicabile;
iii) il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182- bis della Legge Fallimentare che comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
iv) l’inefficacia o la revoca della Garanzia in conformità alle Disposizioni Operative, tranne che per effetto di azione imputabile direttamente agli Obbligazionisti;
v) il mancato rispetto di entrambi i Parametri Finanziari alla relativa Data di Calcolo, a seconda dell’anno di riferimento, come espresso nella seguente tabella:
Anno Ebit/Oneri Finanziari PFN/PN 2021 > 1,6; 2,4 < 2022 > 1,6; 2,4 < 2023 > 1,8; 2,2 < 2024 > 1,8; 2,2 < 2025 > 1,8; 2,2 < 2026 > 1,8; 2,2 < 2027 > 1,8; 2,2 <
vi) la perdita di controllo dell’Emittente da parte del Socio ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile ovvero la perdita di controllo del Socio da parte di Gruppo Illy ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;
vii) la costituzione di Vincoli da parte del Socio sulle azioni dell’Emittente;
viii) il mancato rispetto da parte dell’Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
ix) l’adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO3;
x) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell’Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
xi) l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della
sua attività;
xii) il mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente ) del presente Regolamento del Prestito; e
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xiii) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo il caso in cui (i) allo stesso non venga posto rimedio entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dall’Assemblea degli Obbligazionisti o dal Rappresentante Comune, ove nominato o (ii) l’Emittente fornisca evidenza agli Obbligazionisti della propria situazione di solvenza.
Al verificarsi di un Evento Rilevante, l’Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare l’invio all’Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune) della Richiesta di Rimborso Anticipato da inviarsi a mezzo PEC ai sensi del successivo Articolo 23 ( Varie) almeno 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.
A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla stessa data.
L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l’avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l’indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.
Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 11 ( Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti ) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.
12. Impegni dell’Emittente Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l’Emittente si impegna nei confronti degli
Obbligazionisti a:
(i) ad eccezione dei Vincoli Ammessi, non costituire né permettere la costituzione di alcun Vincolo sui propri beni;
(ii) non cessare né modificare significativamente il Core Business dell’Emittente;
(iii) non realizzare investimenti in attività non collegate e non rientranti nel Core Business per un importo superiore ad Euro 300.000,00 (trecento mila) per tutta la durata del Prestito
Obbligazionario;
(iv) fatta eccezione per le operazioni straordinarie intercompany e per le operazioni preventivamente approvate dall’Assemblea degli Obbligazionisti, non approvare o compiere operazioni straordinarie sul proprio capitale, quali operazioni di trasformazione societaria, fusione o scissione ovvero conferimenti di beni o rami di azienda;
(v) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge o per effetto dell’annullamento di azioni proprie, e nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione;
(vi) non procedere senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447- bis e seguenti e 2447- decies del Codice Civile;
(vii) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell’utile netto dell’Emittente risultante dall’ultimo bilancio approvato, a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento di Default;
(viii) far sì che le obbligazioni di pagamento assunte dall’Emittente e derivanti dalle Obbligazioni, mantengano il medesimo grado di privilegio rispetto alle eventuali future obbligazioni di pagamento che saranno assunte dallo stesso Emittente in via chirografaria e non subordinata, fatto salvo il diritto dell’Emittente di assumere ulteriori e nuove obbligazioni di pagamento garantite o assunte in via privilegiata nel rispetto dei termini definiti all’interno del presente Regolamento del Prestito;
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(ix) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento dell’Emittente (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquanta mila), tale per cui tale obbligazione di pagamento venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" a causa di un evento di inadempimento da parte dell’Emittente, sulla base di un provvedimento giudiziale di primo grado;
(x) non effettuare richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO3 (c.d. delisting), né permettere o consentire tale esclusione;
(xi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3 nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di
Borsa Italiana;
(xii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
(xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana;
(xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
(xv) far sì che tutti i propri libri sociali siano tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili
applicabili;
(xvi) far sì che, per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, il bilancio di esercizio dell’Emittente relativo agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, pubblicati sul sito internet dell’Emittente entro la Data di Emissione, restino pubblicati sullo stesso sito internet;
(xvii) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3), il bilancio di esercizio dell’Emittente relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
(xviii) far sì che i Parametri Finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Calcolo;
(xix) ai fini dell’obbligo di cui al punto che precede, pubblicare sul sito internet dell’Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione del bilancio, la Dichiarazione sui
Parametri;
(xx) comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. informativa price sensitive ai sensi dell’articolo 181 del
TUF);
(xxi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole
Significativo;
(xxii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività condotte dall’Emittente alla Data di Emissione; in ogni caso provvedendo ad informare gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l’autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti, permessi e licenze; e
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(xxiii) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo.
13. Status delle Obbligazioni Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate e chirografe presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.
Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società.
Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell’Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.
14. Servizio del prestito Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
15. Ammissione alla negoziazione L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO3.
La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO3, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3.
16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni L’emissione delle Obbligazioni e l’ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO3 è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente con delibera del 29 ottobre 2020. In particolare, l’Emittente ha deciso di procedere all’emissione delle Obbligazioni per un valore nominale complessivo fino ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni).
17. Modifiche
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’Articolo 23 ( Varie) che segue.
Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente Articolo 17 ( Modifiche ), le condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente soltanto previo consenso scritto degli Obbligazionisti.
18. Termine di prescrizione e decadenza I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.
19. Regime fiscale L’emissione del Prestito Obbligazionario è soggetta ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 15 e
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seguenti del D.P.R. 601/1973 il cui pagamento, ove dovuto, è a carico dell’Emittente.
Salvo quanto sopra, sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente.
Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.
20. Assemblea degli Obbligazionisti Qualora si abbia una pluralità di Obbligazionisti, questi potranno riunirsi in un’assemblea per la tutela degli interessi comuni (l’" Assemblea degli Obbligazionisti ").
Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente, nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.
Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.
In conformità con l’articolo 2415 del Codice Civile, l’Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):
(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il " Rappresentante Comune ");
(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
(c) sulla proposta di concordato;
(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.
21. Legge applicabile e giurisdizione Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino.
22. Identificazione degli Obbligazionisti Ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l’Emittente, ovvero il Soggetto Capofila, a ciò debitamente autorizzato per tutta la durata del Prestito Obbligazionario dall’Emittente, al fine di effettuare le comunicazioni richieste dal Gestore del Fondo, potranno procedere, in qualsiasi momento e con oneri a carico dell’Emittente, all’identificazione degli Obbligazionisti richiedendo (i) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (ii) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.
L’Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta anche su istanza dell’Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall’articolo 2415, comma 2 del Codice Civile, ed i relativi costi (salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente) sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.
Per consentire al Soggetto Capofila di adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo a qualsiasi fine in relazione alla Garanzia, ad ogni trasferimento delle Obbligazioni,
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anche tramite operazioni over the counter, gli Obbligazionisti saranno tenuti a comunicare entrambi (e per tali si intendono sia i soggetti che vendono le Obbligazioni che quelli che le acquistano) senza indugio all'Emittente e al Soggetto Capofila, agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al successivo Articolo 23 ( Varie), l’ammontare delle Obbligazioni trasferite e i dati identificativi dei rispettivi Obbligazionisti.
Ai fini di quanto sopra, gli Obbligazionisti rinunciano espressamente a quanto previsto in loro favore dall'articolo 48, comma quinto, del Regolamento sulla Gestione Accentrata.
23. Varie
Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC agli Obbligazionisti all’indirizzo da questi ultimi separatamente comunicato all’Emittente e al Soggetto Capofila e/o per il tramite di Monte Titoli, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della relativa normativa applicabile.
Ove nominato tutte le comunicazioni con gli Obbligazionisti potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.
Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune all’Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: domori.minibond@legalmail.it.
Qualunque comunicazione al Soggetto Capofila dovrà essere effettuata, anche mediante posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi: ib@pec.gruppobper.it e domori@bper.it. L’Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente al Soggetto Capofila e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente l’invio della suddetta comunicazione all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione da parte degli Obbligazionisti di tutte le condizioni fissate (i) nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dalle Disposizioni Operative e (ii) nei documenti richiamati dal presente Regolamento del prestito, tra cui la Garanzia. In particolare, la sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione (a) del ruolo di BPER Banca S.p.a. quale Soggetto Capofila e (b) del fatto che il Soggetto Capofila è il soggetto che manterrà i rapporti con l’Emittente e con il Gestore del Fondo, anche ai sensi di quanto previsto all'Articolo 3 ( Garanzia ) del presente Regolamento del Prestito, e che adempierà agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 22 (Identificazione degli Obbligazionisti ).
Gli Obbligazionisti consentono espressamente e autorizzano l’intermediario presso Monte Titoli presso il quale sono depositate volta per volta le Obbligazioni da ciascuno di essi rispettivamente detenute a comunicare senza indugio al Soggetto Capofila, dietro richiesta, i propri dati identificativi e tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 22 (Identificazione degli Obbligazionisti). Il Soggetto Capofila non sarà tenuto a indagare circa la completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni di volta a volta ricevute.
Fine Comunicato n.2295-7-2026 Numero di Pagine: 18