DOTT. FRANCESCA BOSCHETTI
NOTAIO IN VICENZA
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N. 30.989 di Repertorio --------------------------------N. 12.975 di Raccolta
VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA della SOCIETA'
"Officina Stellare S.p.A." tenutasi in data 14 settembre 2026
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventisei, il giorno venticinque del mese di settembre
(25/09/2026)
In Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli n. 6, nel mio studio, io sottoscritta
FRANCESCA BOSCHETTI di Giuseppe
NOTAIO in VICENZA,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'Assemblea Straordinaria della società:
- "Officina Stellare S.p.A. ", PMI Innovativa, con sede in Sarcedo (VI), Via della Tecnica n. 87/89, capitale sociale Euro 1.738.624,10 (unmilionesettecentotrentottomilaseicentoventiquattro virgola dieci centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza: 035 467 80242, R.E.A. n. VI-333887, società con azioni quotate presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (infra chiamata anche
"Società"),
tenutasi in data 14 (quattordici) settembre 2026 (duemilaventisei) , dando atto che detta Assemblea si è tenuta, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io Notaio ero collegato dalla sede della società, in Sarcedo (VI), Via della Tecnica n. 87/89.
Il presente verbale viene pertanto redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
La riunione si è svolta come segue.
* * * * * Il giorno 14 (quattordici) settembre 2026 (duemilave ntisei), alle ore 16 (sedici) e minuti 48 (quarantotto) , mantiene la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 23.1 (ventitrè punto uno) del vigente statuto sociale, il signor DAL LAGO GIOVANNI, nato a Thiene (VI) il 17 novembre 1964, domiciliato per la carica in Sarcedo (VI), Via della Tecnica n. 87/89, Codice Fiscale: DLL GNN 64S17 L157N, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato con me dalla sede della Società mediante mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione, limitatamente alla parte Straordinaria, essendo la parte Ordinaria oggetto di verbalizzazione non notarile a parte, e, con l'ausilio di me Notaio, come infra incaricato della verbalizzazione della parte Straordinaria, dichiara:
- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea Ordinaria e Straordinaria, indetta per il giorno 14 settembre 2026 alle ore 16.30, in unica convocazione, è stato pubblicato, in forma integrale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.it, e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. nonchè, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in data 10 agosto 2026, con
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intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi e nel rispetto dell'articolo 22.1 dello statuto
sociale;
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, né sono stata presentate domande sulle materie all’Ordine del
Giorno;
- che, come indicato nell’avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 21.3 dello statuto sociale, è stato previsto che tutti gli aventi diritto all'intervento in Assemblea dovessero avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (TUF) ("Rappresentante Designato"), in persona di Monte Titoli S.p.A., utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-
undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile su sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea; tuttavia, al solo fine di evitare eventuali contestazioni sull'esistenza di un conflitto di interessi, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che, entro i termini di legge, sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF da parte di complessivi n. 5 (cinque) azionisti rappresentativi circa l'83,858% (ottantatré virgola ottocentocinquantotto per cento) del capitale sociale e di n.
14.579.689 (quattordicimilionicinquecentosettantanovemilaseicentoottanta-
nove) diritti di voto pari circa all'83,858% (ottantatré virgola ottocentocinquantotto per cento) dei diritti di voto totali;
- che, entro i termini di legge, sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF da parte di complessivi n. 21 (ventuno) azionisti rappresentativi complessivamente circa il 3,129% (tre virgola centoventinove per cento) del capitale sociale e di n. 544.054 (cinquecentoquarantaquattromilacinquan-
taquattro) diritti di voto, pari circa al 3,129% (tre virgola centoventinove per cento) dei diritti di voto totali. In particolare, ai sensi dell’art. 135-novies del TUF sono state rilasciate: i) n. 1 (una) delega rappresentativa circa dell'1,610% (uno virgola seicentodieci per cento) del capitale sociale e di n.
279.877 (duecentosettantanovemilaottocentosettantasette) diritti di voto, pari circa all'1,610% (uno virgola seicentodieci per cento) dei diritti di voto totali;
ii) n. 1 sub-delega, che recepisce n. 24 (ventiquattro) deleghe, rappresen-
tative complessivamente circa l'1,519% (uno virgola cinquecentodiciannove per cento) del capitale sociale e di n. 264.177 (duecentosessantaquattro-
milacentosettantasette) diritti di voto, pari circa all'1,519% (uno virgola cinquecentodiciannove per cento) dei diritti di voto totali ("City of New York Group Trust ha rilasciato cinque deleghe ex 135-novies del TUF per le complessive n. 1.254 (milleduecentocinquantaquattro) azioni al medesimo
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socio intestate);
- che il Rappresentante Designato, in persona della signora Francesca Neodo, designato di Monte Titoli S.p.A., collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto, pertanto, entro i termini di legge, n. 30 (trenta) deleghe da parte di numero 26 (ventisei) azionisti rappresentanti n. 15.123.743 (quindicimilionicentoventitremilasettecentoquarantatré) azioni, pari circa all' 86,987% (ottantasei virgola novecentoottantasette per cento) delle complessive n. 17.386.241 (diciassettemilionitrecentoottantaseimiladue-
centoquarantuno) azioni prive di valore nominale e rappresentanti circa l'86,987% (ottantasei virgola novecentoottantasette per cento) del capitale sociale di Euro 1.738.624,10 (unmilionesettecentotrentottomilaseicento-
ventiquattro virgola dieci centesimi).
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria per deliberare sulle materie all'Ordine del Giorno.
Ai sensi dell'art. 23.5 dello statuto sociale, mi designa quale Notaio e Segretario della presente Assemblea Straordinaria, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica, limitatamente all'argomento di parte Straordinaria.
In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.
* * * * * Il Presidente mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:
- che le azioni della Società sono negoziate presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri signori Franzoni Alessandro (Amministratore Delegato), Terracciano Pasquale Quito (Amministratore Delegato), Gianni Riccardo Angelo Maria, Rubeo Fabio, Vanzetta Mara e Biffi Elena, collegati mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 22.1 (ventidue punto uno) del vigente statuto sociale, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri signori Gobbi Martino, Pedrelli Carlotta, Bassani Silvia Paola e Stolfa Andrea;
- che, del Collegio Sindacale, sono presenti tutti i Sindaci Effettivi signori Cerato Sandro (Presidente), Piccolo Gianluca e Ruzzene Domenico, collegati mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 22.1 (ventidue punto uno) del vigente statuto sociale;
- che sono altresì collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- che il capitale sociale di Euro 1.738.624,10 (unmilionesette-
centotrentottomilaseicentoventiquattro virgola dieci centesimi) è diviso in n.
17.386.241 (diciassettemilionitrecentoottantaseimiladuecentoquarantuno)
azioni prive del valore nominale e che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- che è stata verificata, con l’ausilio del Rappresentante Designato, l’identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. “record date” del 3 settembre 2026 ai fini dell’intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti acquisiti agli atti della Società;
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- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il detto Rappresentante Designato alla presente Assemblea con indicazione delle deleghe e subdeleghe accettate, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per la relativa votazione sul punto all'Ordine del Giorno di parte Straordinaria costituirà come infra allegato del verbale assembleare per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- che la Società non detiene azioni proprie;
- che, secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, delle comunicazioni e delle altre informazioni a disposizione, i soci che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:
i) la società "Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l.", titolare di n. 10.323.974 (diecimilionitrecentoventitremilanovecentosettantaquattro) azioni ordinarie, pari circa al 59,38% (cinquantanove virgola trentotto per cento) del capitale sociale;
ii) la società "Virgilio Holding S.p.A." ("Virgilio Holding"), titolare di n.
2.270.090 (duemilioniduecentosettantamilanovanta) azioni ordinarie, pari circa al 13,06% (tredici virgola zero sei per cento) del capitale sociale;
iii) la società "MIRAK Enterprise S.r.l." ("MIRAK Enterprise"), titolare di n.
918.493 (novecentodiciottomilaquattrocentonovantatré) azioni ordinarie, pari circa al 5,28% (cinque virgola ventotto per cento) del capitale sociale;
iv) la società "Astro Alliance S.r.l." ("Astro Alliance"), titolare di n. 918.492 (novecentodiciottomilaquattrocentonovantadue) azioni ordinarie, pari circa al 5,28% (cinque virgola ventotto per cento) del capitale sociale.
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, in particolare relativamente all'Ordine del Giorno nella parte Straordinaria, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali.
Al riguardo, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali, si ricorda che, come già dichiarato in apertura dell'odierna Assemblea in sede Ordinaria, ai sensi dell’art. 2341-ter del Codice Civile, è stata fatta comunicazione alla Società dell’esistenza di un patto parasociale stipulato in data 28 ottobre 2025 tra gli azionisti "Virgilio Holding", "Astro Alliance", MIRAK Enterprise", Gino Bucciol e Stone S.r.l. (“Stone”, e unitamente a Virgilio Holding, Mirak Enterprise, Astro Alliance e Gino Bucciol, gli “Azionisti Manager”), Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l., nonché, con esclusivo riferimento a talune previsioni, i soci degli Azionisti Manager, volto a disciplinare, inter alia, i termini e le condizioni della governance della Società, come risultante ad esito della fusione per incorporazione di "Global Aerospace Technologies Group S.p.A." (“GATG” e la “Fusione”) in "Officina Stellare S.p.A.", e il regime di circolazione delle azioni di quest’ultima, e che è divenuto efficace alla data di efficacia della Fusione, intervenuta lo scorso 1° giugno 2026. Per completezza, si segnala inoltre, per quanto occorrer possa, che tra gli azionisti presenti in Assemblea:
(i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Dal Lago detiene n. 3.250 azioni di "Officina Stellare S.p.A." (pari allo 0,019% del relativo capitale sociale) e, tramite MIRAK Enterprise S.r.l., n. 918.493 azioni di "Officina Stellare S.p.A." (pari al 5,28% del relativo capitale
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sociale); (ii) il Consigliere Gianni Riccardo Angelo Maria detiene n. 4.750 azioni di "Officina Stellare S.p.A." (pari allo 0,027% del relativo capitale sociale) e, tramite "Virgilio Holding S.p.A.", n. 2.270.090 azioni di "Officina Stellare S.p.A." (pari al 13,06% del relativo capitale sociale); (iii) il Consigliere Fabio Rubeo detiene n. 3.750 azioni di "Officina Stellare S.p.A." (pari allo 0,022% del relativo capitale sociale) e, tramite "Astro Alliance S.r.l.", n. 918.492 azioni di "Officina Stellare S.p.A." (pari al 5,28% del relativo capitale sociale); (iv) l’Amministratore Delegato Alessandro Franzoni detiene n. 68.160 azioni di "Officina Stellare S.p.A." (pari allo 0,39% del relativo capitale sociale).
Nessuna dichiarazione viene resa a tal riguardo.
A questo punto, per conto del Presidente e come confermatomi dal
medesimo:
- informo che non sono pervenute domande sulle materie all'Ordine del Giorno di parte Straordinaria;
- faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta formulata sul relativo punto all'Ordine del Giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che è stata accertata la legittimazione all’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali
documenti;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti) e che non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza.
Do quindi lettura del seguente
"ORDINE del GIORNO
Parte ordinaria
(Omissis)
Parte straordinaria
1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del cod.
civ., ad aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo. Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".
Con riferimento all'Ordine del Giorno sopra esposto informo che sono stati depositati nei termini di legge presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società, tra gli altri, la Relazione Illustrativa degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2441, quarto, quinto e sesto comma, C.C., sull'argomento all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, e, per quanto
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necessario, il relativo Parere del Collegio Sindacale, nonché pubblicati sul sito internet della Società e parimenti messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini della normativa, anche regolamentare, applicabile, e inviati a Borsa Italiana S.p.A., documenti entrambi come infra allegati al presente verbale.
Il Presidente dell'Assemblea conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me Notaio.
Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo e unico punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria e invita me Notaio a fornire le informazioni anche procedurali relative all'argomento all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, in particolare con riguardo alla Relazione Illustrativa degli Amministratori infra allegata e al relativo parere del Collegio Sindacale, e a procedere con le relative votazioni.
Aderendo alla richiesta, ricordo, per conto del Presidente, che l'Assemblea è chiamata ad approvare il conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ., della delega ad aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5 e 6, del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000,00 (sessantamilioni virgola zero zero centesimi), incluso sovrapprezzo, delega da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della delibera assembleare, con conseguente proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società.
Si sottolinea, come confermato dal Presidente, che tale operazione ha gli obiettivi strategici e di espansione della Società, essendo tesa in particolare a sostenerne la relativa attività e la strategia industriale, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società stessa, obiettivi meglio indicati dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa, redatta, nel rispetto dei termini di legge, ai sensi degli articoli 2441 e 2443 del Codice Civile, e infra allegata, i cui contenuti vengono qui integralmente richiamati, relazione contenente in particolare l'indicazione delle possibili ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e dei criteri da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, nell'esercizio della proposta ampia delega ex art. 2443 del Codice Civile.
Ciò premesso, ricordo, come confermatomi dal Presidente, che la documentazione, infra allegata, predisposta al fine di tale proposta di delega, è costituita ai sensi di legge:
- dalla Relazione illustrativa sulla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi degli articoli 2441 e 2443 del cod. civ., per aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (Allegato infra sub B);
- dal relativo Parere redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e sesto, del cod. civ. (Allegato infra sub C);
e che sono stati eseguiti, nei termini e nei modi prescritti dalla legge, i relativi depositi e pubblicazione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società e secondo le ulteriori modalità e nel rispetto dei termini della norma-tiva, anche regolamentare, applicabile, nonchè l'invio a Borsa Italiana S.p.A. della succitata Relazione illustrativa concernente l'unico argomento all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria e, per quanto necessario, del
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relativo Parere del Collegio Sindacale.
Si precisa, come confermato dal Presidente, che, poiché per il primo e unico punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, si procede all’omissione della lettura di tutti i detti documenti messi a disposizione del pubblico sul detto punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.
Attesto inoltre, come confermatomi dal Presidente, con riferimento ai
presupposti dell'operazione:
- che la Società non è sottoposta a procedura concorsuale, non è in liquidazione e non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del
cod. civ.;
- che non sussistono strumenti finanziari emessi dalla Società, diversi dalle azioni, che attribuiscono il diritto di voto.
Il Presidente dell'Assemblea conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me Notaio come richiestomi relativamente all'unico punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria.
Come richiestomi dal Presidente, procedo quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:
"L’Assemblea di Officina Stellare S.p.A., in sede straordinaria
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;
- preso atto che il capitale sociale di Euro 1.738.624,10 è interamente sottoscritto e versato e che la Società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile,
delibera
1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell’art.
2443 del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte entro il 14 settembre 2031, in una o più volte, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, i destinatari dell’aumento, il prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell’aumento di capitale e ogni altra decisione connessa all’aumento di capitale;
2. di modificare l’art. 6 dello Statuto sociale, inserendo un nuovo comma, come di seguito riportato:
“L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 14 settembre 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte entro il 14 settembre 2031, in una o più volte, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo, con espressa facoltà per il Consiglio di
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Amministrazione, tra l’altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, i destinatari dell’aumento, il prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovraprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell’aumento di capitale e ogni altra decisione connessa all’aumento di
capitale.”;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere, per ogni eventuale tranche, di: (a) definire, di volta in volta, il prezzo di emissione e l’eventuale sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, nonché i relativi destinatari; (b) stabilire ogni ulteriore condizione e termine dell’aumento di capitale, predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all’aumento di capitale e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell’operazione nel suo complesso, nonché effettuare l’attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile, unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni e pattuizioni richieste dalla legge o comunque opportune per dare piena esecuzione e attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.".
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.
Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relativa relazione illustrativa di parte Straordinaria e di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 26 (ventisei) aventi diritto, rappresentanti n. 15.123.743 (quindici-
milionicentoventitremilasettecentoquarantatré) azioni, pari circa all'86,987% (ottantasei virgola novecentoottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli n. 15.123.743 (quindicimilionicentoventitremilasettecentoqua-
rantatré);
- contrari n. 0 (zero);
- astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).
Dichiaro, per conto del Presidente e come confermatomi dal medesimo, che la proposta di deliberazione è approvata, all'unanimità dei presenti, con n.
15.123.743 (quindicimilionicentoventitremilasettecentoquarantatré) voti favorevoli, pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto presenti in Assemblea e circa all'86,987% (ottantasei virgola novecentoottantasette per
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cento) del capitale sociale, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della presente votazione (Allegato infra sub A).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 del Codice Civile, il testo aggiornato dello statuto sociale, quale risulta dopo l'apportata modifica, scritto su sedici pagine di otto fogli e composto di quarantacinque articoli, verrà allegato come infra sub D) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.
* * * * * Esaurita la trattazione della parte Straordinaria e con essa di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17 (diciassette) e minuti 15 (quindici) del medesimo giorno 14 (quattordici) settembre 2026 (duemilaventisei) e ringrazia gli intervenuti.
* * * * * A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:
"A" Elenco degli intervenuti, con indicazione analitica delle votazioni;
"B" Relazione illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria ai sensi degli articoli 2441 e 2443 del cod.
civ. ;
"C" Parere del Collegio Sindacale;
"D" Statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436 del Cod. Civ.
Viene omessa la lettura da parte di me Notaio dei documenti come sopra allegati per espressa dispensa fattane dal Presidente in Assemblea.
--- Il Presidente ha preso atto che il Notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.
--- Il Presidente ha autorizzato il Notaio ad inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonchè ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.
Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.
Il presente atto, scritto, da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, su nove pagine di cinque fogli, viene da me sottoscritto alle ore quattordici e minuti quindici di questo giorno venticinque settembre duemilaventisei.
Firmato Francesca Boschetti Notaio L.S.
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STATUTO SOCIALE
Articolo 1 - Denominazione 1.1 È costituita una società per azioni denominata: “Officina Stellare S.p.A.” .
Articolo 2 - Sede 2.1 La società ha sede nel comune di Sarcedo (VI).
2.2 Con decisione dell’organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
Articolo 3 - Domicilio 3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
Articolo 4 - Oggetto 4.1 La società ha per oggetto la produzione e il commercio di sistemi, equipaggiamenti, impianti e strumenti astronomici, aerospaziali, satellitari, ottici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, scientifici e industriali in genere, per trasmissione dati, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchiature informatiche e relativi accessori, nonché l’attività di assistenza (inclusa l’installazione, il trattamento informatico dei dati, l’archiviazione ottica e l’ editing cartografico), la manutenzione degli stessi e l’assunzione di rappresentanze.
La società ha inoltre per oggetto l’attività di progettazione e consulenza relativa ai beni suddetti, nonché lo svolgimento di ogni attività e prestazione di servizi nel settore dell’editoria, delle telecomunicazioni, nonché il commercio all’ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza, su catalogo, tramite rete internet e con supporti multimediali in genere e a domicilio di programmi informatici, libri, riviste e pubblicazioni in genere, esclusa la pubblicazione di quotidiani.
La società ha, altresì, per oggetto la gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative, incluse l’energia idroelettrica, quella solare, eolica, marina e geotermica, nonché ogni altra attività operazione e servizio attinente o connesso alla gestione degli impianti di cui sopra, nessuno escluso, ivi compresa la gestione, la realizzazione e la manutenzione di opere e impianti, sia direttamente che indirettamente.
La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati.
4.2 La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluse le attività finanziarie per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi Albi e/o elenchi ai sensi degli artt. 106 e segg. del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.); la società, potrà, pertanto:
- richiedere finanziamenti di qualsiasi genere;
- concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, purché nei limiti di cui all’art. 2361 primo comma cod. civ. Allegato D) ai nn. 30.989 di Rep.
et 12.975 di Racc.
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Articolo 5 - Durata 5.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
Articolo 6 – Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti 6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 1.738.624,10 (unmilionesettecen-
totrentottomilaseicentoventiquattro virgola dieci) suddiviso in n. 17.386.241 (diciassetemilionitrecentoottantaseimiladuecentoquarantuno) azioni; le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l’importo dell’intero capitale per il numero complessivo delle azioni in circolazione.
6.2 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
6.3 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83- bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il “ TUF ”).
6.4 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.
6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
6.6 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.
6.7 L’assemblea straordinaria in data 26 settembre 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, in via scindibile e progressiva, anche in più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 8.080.611,00 comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 524.715 azioni ordinarie di compendio, prive di valore nominale, con godimento regolare, da liberarsi in denaro a servizio dell’esercizio degli “Warrant di Satellogic 2022-2025” entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2025; detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.
6.8 L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 14 settembre 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte entro il 14 settembre 2031, in una o più volte, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, i destinatari dell’aumento, il
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prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovraprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell’aumento di capitale e ogni altra decisione connessa all’aumento di capitale.
Articolo 7 - Strumenti finanziari 7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell’assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
Articolo 8 - Obbligazioni 8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e “ cum warrant ” o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.
8.2 L’assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420- ter del Codice Civile e/o warrants .
Articolo 9 - Patrimoni destinati 9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell’art. 2447- ter del Codice Civile.
9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447- bis lettera b) del Codice Civile.
Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti 10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell’assemblea.
Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni 11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.
11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“ Borsa Italiana ”).
11.3 Nella misura in cui l’ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2325- bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.
Articolo 12 - Recesso 12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di
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durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.
Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento 13.1 La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’art. 2497- bis, comma secondo del Codice Civile.
Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto 14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca o l’esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (di seguito, la “Disciplina Richiamata ”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “ Consob ”) in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del TUF). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
14.2 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
14.3 L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e del TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
14.4 L’articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.
14.5 La disciplina del TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 14 dello Statuto.
14.6 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF,
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tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;
(ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere del l'obbligo o del diritto di acquisto.
14.7 L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare -
determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile -
rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.
Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni
rilevanti
15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza ” come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“ Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).
15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “cambiamento sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.
15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.
Articolo 16 - Convocazione e luogo dell’assemblea 16.1 L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.
16.2 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
16.3 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
16.4 Fermo quanto previsto dall’art. 22, l’assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo
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amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia, nei Paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
16.5 L’assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF-Milano Finanza o Italia Oggi.
16.6 Ove non sia concretato il requisito dell’ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l’assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall’organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall’amministratore delegato (se nominati), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza.
16.7 Nel caso in cui l’emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che l’Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l’Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.
16.8 L’avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l’ora di prima convocazione dell’assemblea e delle eventuali
convocazioni successive;
- le materie all’ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dallo statuto, dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Articolo 17 - Assemblea totalitaria 17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all’assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 22) la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell’organo di controllo.
17.2 Per l’intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.
17.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.
17.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Articolo 18 - Competenze dell’assemblea ordinaria 18.1 L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.
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18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
18.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “ reverse take over ” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.
18.4 Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca dell’ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l’Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con una maggioranza almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale presente in assemblea.
Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
Articolo 19 - Competenze dell’assemblea straordinaria 19.1 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.
19.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell’organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.
Articolo 20 – Quorum assembleari 20.1 L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.
20.2 L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.
20.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
Articolo 21 - Intervento all’assemblea 21.1 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell’ammissione all’Euronext Growth Milan, la legittimazione all’intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l’apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario
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autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.
21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione.
21.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. Fermo quanto precede, la società può designare per ciascuna assemblea – con indicazione contenuta nell’avviso di convocazione – un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 135-
undecies TUF e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la società potrà prevedere che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire, ai sensi dell’art. 135- undecies .1 TUF, esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.
21.4 Nel caso la società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente paragrafo 21.3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la società potrà prevedere che la partecipazione all’assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 22.
Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza 22.1 L’assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
22.2 In tal caso, nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla società, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo.
22.3 È ammesso l’intervento con mezzi di telecomunicazione anche nel caso di assemblea e/o riunione totalitaria, purchè consti il consenso di tutti i
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partecipanti all’assemblea e/o alla riunione; anche in questo caso l’assemblea e/o la riunione si può svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch’essi partecipare all’assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione.
Articolo 23 - Presidente e segretario dell’assemblea. Verbalizzazione 23.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.
23.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l’assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti, ovvero, nel caso di partecipazione esclusivamente tramite delega (o subdelega) ai sensi del precedente paragrafo 21.3, individuata dai soggetti legittimati; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.
23.3 Il Presidente dell’assemblea accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
23.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
23.5 Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell’assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell’assemblea è redatto da notaio.
Articolo 24 - Assemblee speciali 24.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all’assemblea speciale di appartenenza.
Articolo 25 - Amministratori 25.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
25.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione 26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 11 (undici) membri.
26.2 Spetta all’assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell’organo amministrativo e della relativa durata in carica, ferma restando la durata massima prevista dall’art. 2382, comma 2, c.c.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell’articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri di volta in volta previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
26.3 Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea sulla base di liste
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presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, o votare più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell’azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
26.6 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all’assemblea e comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell’assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.
26.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
26.9 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (“ Lista di Maggioranza ”) in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.
26.10 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
26.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
26.12 Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
26.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista,
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ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
26.14 In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica fermo restando che, qualora tale lista non consenta di nominare tutti gli amministratori da eleggere, a tale nomina provvederà l’Assemblea con le maggioranze di legge. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.
26.15 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
26.16 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione 27.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un Paese dell’Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
27.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.
27.3 L’avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l’adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l’ora di convocazione dell’adunanza;
- le materie all’ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
27.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti (anche eventualmente mediante teleconferenza) tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.
Articolo 28 - Quorum consiliari 28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, salvo diverse previsioni di legge.
28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione
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29.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.
29.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
29.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in
teleconferenza
30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
30.2 Si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con quanto sopra previsto al precedente comma 30.1, le disposizioni dell’art. 22 relative all’assemblea in teleconferenza.
Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori 31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell’esercizio vale il disposto dell’art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.
31.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
31.3 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.
Articolo 32 - Decadenza degli amministratori 32.1 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l’intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
32.2 L’assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.
Articolo 33 - Poteri di gestione dell’organo amministrativo 33.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell’impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.
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33.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.
Articolo 34 - Operazioni con Parti Correlate 34.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
34.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “ Procedura ”) ed alla normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
34.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell’assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all’assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell’equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione.
Il compimento dell’operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
34.4 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.
Articolo 35 - Delega di attribuzioni 35.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
35.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.
35.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
35.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.
Articolo 36 - Comitato esecutivo 36.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
36.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati
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o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
36.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 37 - Direttore generale 37.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
37.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.
Articolo 38 - Compensi degli amministratori 38.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
38.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.
38.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
Articolo 39 - Rappresentanza 39.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.
39.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.
Articolo 40 - Collegio Sindacale 40.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall’art. 2403 del Codice Civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) Sindaci Supplenti.
40.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.
I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l’economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all’articolo 3 del presente statuto.
40.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell’ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
40.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
40.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, o votare più di una lista.
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40.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell’azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
40.7 Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all’assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell’assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.
40.8 All’elezione dei sindaci si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.
40.9 Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
40.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.
40.11 Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
40.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall’assemblea con le maggioranze di legge.
40.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
40.14 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l’assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l’integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.
40.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.
40.16 L’assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
40.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.
40.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o
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teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.
40.19 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.
Articolo 41 - Revisione legale dei conti 41.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.
Articolo 42 - Bilancio e utili 42.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.
42.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l’organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.
42.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’assemblea.
Articolo 43 - Scioglimento e liquidazione 43.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.
43.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell’azienda relativa all’impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.
Art. 44 - Controversie 44.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente per materia, in relazione alla normativa di tempo in tempo vigente, e per territorio, in relazione al luogo ove ha sede la società.
Art. 45 - Rinvio 45.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.
Firmato Francesca Boschetti Notaio L.S.
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI
COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913) Certifico io sottoscritto, Dott.ssa FRANCESCA BOSCHETTI , Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 20 luglio 2029 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Certification Authority), che la presente copia composta di numero quarantasei pagine, compresa la presente, e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.
Vicenza , lì 5 (cinque) ottobre 2026 (duemilaventisei) , nel mio studio in Vicenza , Stradella Santi Apostoli n. 6.
File firmato digitalmente dal Notaio FRANCESCA BOSCHETTI .
ADEMPIMENTI E FORMALITA' ESEGUITE
Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Vicenza, il giorno 28 settembre 2026 al n. 30995 serie 1T, Euro 200,00 Iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza il 5 ottobre 2026 n prot.