DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AL PIANO DI
COMPENSI BASATI SU
STRUMENTI FINANZIARI
DENOMINATO “PIANO DI PERFORMANCE SHARES
2026/202 7-2030/20 31” (redatto ai sensi dell’art. 84 -bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e secondo lo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971/1999)
PREMESSA
Il presente documento informativo è redatto ai sensi dall’art. 114 -bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, come successivamente modificato e integrato (il “ TUF”), dell’art. 84 -bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) e secondo lo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti (il “Documento Informativo”).
Il Documento Informativo ha ad oggetto il piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “ Piano di Performance Shares 2026 /2027 -2030/ 2031 ” di Juventus F.C. S.p.A. (“ Juventus ” o la “ Società ”), da sottoporsi, ai sensi dell’art. 114 -bis del TUF, all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Juventus.
Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, se disponibili, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell’art. 84 -bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ( www.juventus.com , sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” ( www.1info.it ).
Il Piano è da considerarsi di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114 -bis del TUF e dell’art. 84 -bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quan to rivolto, inter alia , a componenti del Consiglio di Amministrazione e a Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Juventus.
2
DEFINIZIONI
Come richiesto dallo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta di seguito un elenco di definizioni volte a illustrare il significato dei termini, di uso non comune, utilizzati nel presente Documento Informativo.
“Assegnazione” L’assegnazione a ciascun Beneficiario di Diritti.
“Attribuzione” L’attribuzione delle Azioni a ciascun Beneficiari o, successivamente al termine di ciascun Periodo di Vesting, secondo i termini e al verificarsi delle condizioni previste dal Piano .
“Azioni Juventus ” o “Azioni ” Le azioni ordinarie d i Juventus .
“Bad Leaver” Tutte le ipotesi di cessazione del Rapporto (inclusa la revoca di deleghe in caso di Rapporto di amministrazione) diverse dalle ipotesi di Good Leaver nonché l’ipotesi in cui il Beneficiario sia dispensato dal prestare attività lavorativa (c.d. Esonero) .
“Beneficiari ” I beneficiari del Piano individu ati a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, con l’eventuale ausilio della Direzione People, Culture & ESG, tra (i) gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società, nonché (ii) gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate.
“Cambio di Controllo” (a) cambio di controllo di Juventus ai sensi dell’art. 93 del TUF;
(b) l’acquisizione, diretta o in diretta, da parte di uno o più soggetti terzi di un numero di azioni o di una quota di una Società Controllata cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario, purché diverse dalla Società, complessivamente superiore al 50% del relativo capitale sociale, a meno che la Società non ne continui a detenere il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; (c) il trasferimento definitivo a qualunque titolo a uno o più soggetti terzi dell’azienda ovvero del ramo di azienda cui faccia capo il Rapporto del Benef iciario. Resta inteso che i Cambi di Controllo individuati sub b) e c) che precedono trovano applicazione solo nei confronti dei Beneficiari che abbiano in essere un Rapporto con la Società Controllata, l’azienda o il ramo di azienda oggetto del Cambio di Controllo .
“Cicli del Piano ” o “ Cicli di Assegnazione del Piano ” I tre cicli di assegnazione dei Diritti, il primo relativo al Periodo di Vesting 1° luglio 202 6 – 30 giugno 202 9 (“Primo Ciclo”), il secondo relativo al Periodo di Vesting 1° luglio 2027 – 30 giugno 2030 (“Secondo Ciclo”); il terzo relativo al Periodo di Vesting 1° luglio 2028 – 30 giugno 2031 (“Terzo Ciclo”).
“Comitato per le Nomine e la Remunerazione ” Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Juventus.
“Consiglio di Amministrazione ” Il Consiglio di Amministrazione di Juventus di volta in volta in carica.
“Data del Documento Informativo ” Il 29 settembre 2026 .
“Dirigenti con Responsabilità Strategiche” I soggetti così definiti nell’Appendice al Regolamento Consob n.
17221 del 12 marz o 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato.
3 “Diritti ” I diritti – condizionati, gratuiti, non trasferibili inter vivos e non assoggettabili a vincoli o ad altri atti di disposizione a qualsiasi titolo – che, ove maturati, conducono all’Attribuzione a titolo gratuito di Azioni nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 1 Diritto maturato secondo i termini, le condizioni e le modalità del Piano .
“Esonero ” La dispensa dei tesserati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, Direttori Sportivi e lavoratori sportivi soggetti a tesseramento sportivo) dal prestare attività lavorativa.
“EXM ” Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Finance KPI Obiettivo di Performance previsto dal Piano, come individuato al Paragrafo 4.5 .
Football KPI Obiettivo di Performance previsto dal Piano, come individuato al Paragrafo 4.5.
“Giorno Lavorativo ” Qualsiasi giorno diverso da un sabato e da una domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche sono autorizzate alla chiusura nella città di Torino.
“Good Leaver” Le seguenti ipotesi di cessazione del Rapporto: (i) dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento; (ii) morte o invalidità permanente; (iii) il mancato rinnovo del contratto da direttore sportivo non riconducibile a giusta causa; (iv) p er gli Amministratori con deleghe, il mancato rinnovo del mandato non riconducibile a giusta causa.
“Gruppo ” o “Gruppo Juventus ” Juventus e le società che sono o dovessero in futuro divenire controllate da Juventus ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
“Incentivo Target ” Ha il significato attribuito nel Paragrafo 2.3 .
“Leadership Team ” La struttura organizzativa apicale di Juventus con il compito di garantire l’implementazione a livello aziendale delle strategie definite e delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché la corretta pianificazione e gestione delle attività operative, come di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.
“Lettera di Assegnazione” La lettera che la Società invierà ad ogni Beneficiario in riferimento a ciascun Periodo di Vesting per comunicare al medesimo l’assegnazione dei Diritti.
“Livello Massimo di Performance” il raggiungimento del valore massimo di performance individuato per i singoli Obiettivi di Performance che comporta un payout del 150% del Nu mero Target di Azioni dell’Obiettivo di Performance di riferimento , così come definito al successivo
Paragrafo 4.5
“Livello Soglia di Performance” il raggiungimento del valore soglia di performance eventualmente individuato per i singoli Obiettivi di Performance che comporta un payout del 50% del Numero Target di Azioni dell’Obiettivo di Performance di riferimento , così come definito al successivo Paragrafo 4.5 “Livello Sub Massimo di Performance” Il raggiungimento del valore sub massimo di performance eventualmente individuato per i singoli Obiettivi di Performance che comporta un payout del 125% del Numero Target di Azioni
4 dell’Obiettivo di Performance di riferimento , così come definito al successivo Paragrafo 4 “Livello Target di Performance” Il raggiungimento del valore target di performance individuato per i singoli Obiettivi di Performance che comporta un payout del 100% del Numero Target di Azioni dell’Obiettivo di Performance di riferimento , così come definito nel Paragrafo 4.5 “LTI Opportunity” ha il significato a esso attribuito nel Paragrafo 4.5 “Numero Target di Azioni ” il numero di Azioni che è attribuito a ciascun Beneficiario al raggiungimento del Livello Target di Performance per ciascun Obiettivo di Performance ai termini e alle condizioni previste dal Piano .
“Obiettivi di Performance ” Per ciascun Periodo di Vesting, gli Obiettivi di Performance previsti dal Piano, come individuati al Paragrafo 4.5 e dettagliati nella Lettera di Assegnazione.
“Periodo di Vesting ” Il periodo di misurazio ne degli Obiettivi di Performance suddiviso in tre cicli di assegnazione dei Piani (“rolling”), rispettivamente 1° luglio 202 6 – 30 giugno 202 9, 1° luglio 202 7 – 30 giugno 20 30; 1° luglio 202 8 – 30 giugno 20 31, al termine di ciascuno dei quali si procederà al calcolo dell’Attribuzione delle Azioni in funzione della verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance.
“Piano di Performance Shares” o “Piano” Il piano di incentivazione a lungo termine di cui al presente Documento Informativo.
“Piano S trategico” Il Piano industriale di Juventus, approvato e/o aggiornato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del quale vengono definiti i target di performance del Piano .
“Rapporto ” Il rapporto di amministrazione e/o il rapporto di lavoro dipendente in essere tra il singolo Beneficiario e Juventus e/o una delle Società Controllate, che rientri tra quelli eleggibili quale Beneficiario .
“Remunerazione Fissa ” Retribuzione annua lorda (intesa come sola retribuzione fissa non inclusiva di eventuali premi variabili e benefici non monetari) e/o l’eventuale remunerazione fissa degli amministratori per lo svolgimento di particolari cariche ex art. 2389, comma 3, cod. civ. (con esclusione, per chiarezza, della remunerazione per la carica di amministratore, della remunerazione variabile e di benefici non monetari) .
“Società o Juventus” Juventus F.C. S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Via Druento n. 175, codice fiscale e partita iva 00470470014, iscritta al Registro delle Imprese di Torino.
“Società Controllate ” Indistintamente, ciascuna delle società del Gruppo diverse da Juventus , con cui uno o più Beneficiari abbia in essere un Rapporto.
Value Creation KPI Obiettivo di Performance previsto dal Piano, come individuato al Paragrafo 4.5.
“Vesting” La maturazione del Diritto all’attribuzione di Azioni al raggiungimento degli Obiettivi di Performance nel corso del Periodo di Vesting.
1. I SOGGETTI DESTINATARI
I beneficiari del Piano sono i soggetti che saranno individuati a cura del Consiglio di Amministrazione
5 della Società, con l’eventuale ausilio della Direzione People, Culture & ESG, tra (i) gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società, nonché (ii) gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate. I Beneficiari saranno individuati seguendo criteri oggettivi legati al processo di valutazione delle posizioni unitamente al sistema di banding adot tato dalla Società.
La Società potrà procedere all’individuazione di Beneficiari e all’assegnazione ai medesimi di Diritti anche in più soluzioni.
Al fine di poter essere individuati tra i Beneficiari, è necessaria, al momento dell’assegnazione dei Diritti, la presenza di tutti i seguenti requisiti:
- essere titolari di un Rapporto al 15 luglio del primo anno del Ciclo del Piano di riferimento, fatto salvo quanto infra indicato;
- non aver comunicato la propria volontà di recedere ovvero terminare, a seconda de i casi, il Rapporto e non essere in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento;
- non essere destinatari di una comunicazione di licenziamento ovvero di recesso da parte della Società o delle Società Controllate ovvero di revoca dal Rapporto;
- non aver concordato la risoluzione consensuale del Rapporto;
- l’assenza nei confronti del Beneficiario di provvedimenti disciplinari come valutato dal Consiglio di Amministrazione .
È consentito l’ accesso al Piano a seguito di instaurazione di un Rapporto successi vamente al 15 luglio del primo anno del Ciclo del Piano di riferimento su base pro‑rata temporis .
Si segnala che alla Data del Documento Informativo risulta n. 1 Amministrator e con deleghe e n. 2 Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Inoltre, alla Data del Documento Informativo, la Società stima che per il primo periodo di vesting possano essere attribuiti Diritti a circa 20 soggetti.
L’indicazione nominativa dei Beneficiari sarà fornita secondo le modalità e i termini di cui all’art. 84 -
bis, comma 5, l ett. a), del Regolamento Emittenti.
2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L’ADOZIONE DEL PIANO
2.1 Obiettivo del piano Attraverso l’implementazione del Piano, la Società intende:
- allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti;
- legare la remunerazione dei Beneficiari, quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di Juventus, ai risultati economici conseguiti dalla Società e al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico;
- garantire il commitment dei Beneficiari rispetto ai principali obiettivi strategici e finanziari della Società;
- supportare e premiare il raggiungimento di obiettivi di lungo termine, consentendo di perseguire l’obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio -lungo periodo;
- garantire il bilanciamento del pay-mix retributivo (peso relativo della Remunerazione Fissa, della remunerazione variabile di breve termine e di lungo termine), in linea alle prassi di mercato e fornendo alla Società uno strumento retributivo utile all’ attra ction e alla retention delle risorse chiave.
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari I Diritti assegnati giungono a maturazione, integralmente o parzialmente, qualora siano stati raggiunti dal Gruppo Juventus specifici Obiettivi di Performance .
Per maggiori informazioni sugli Obiettivi di Performance si rinvia al successivo paragrafo 4.5.
6 2.3 Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso ba sato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione Le decisioni sull’individuazione dei Beneficiari e del numero di Diritti da attribuire sono assunte tenendo conto del sistema di banding adottato dalla Società.
L’incentivo ottenibile da ciascun Beneficiario ai sensi del Piano in caso di raggiungimento del Livello Target di Performance in relazione a tutti gli Obiettivi di Performance è determinato in percentuale (tale percentuale definita come LTI Opportunity) rispetto alla Remunerazione Fissa d i ogni Beneficiario secondo il sistema di banding della Società (l’“Incentivo Target ”).
Il Piano prevede un meccanismo di c.d. overperformance che permette l’erogazione di un premio variabile ai sensi del Piano fino al cap del 150% del Numero Azioni Target.
Pertanto, a ciascun Beneficiario verrà attribuito un numero di Diritti in misura pari al 150% del Numero Azioni Target secondo la seguente formula:
150% Incentivo Target / Prezzo di Riferimento Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione de lla predetta formula, non si ottenga un numero intero, tale numero verrà arrotondato per difetto al numero intero più vicino.
In caso di instaurazione di un Rapporto successivamente al 15 luglio del primo anno del Ciclo di Riferimento, al Beneficiario verrà attribuito un numero di Diritti calcolato secondo la seguente formula
[150% Incentivo Target / Prezzo di Riferimento] * numero mesi di riferimento
________________________________________________________________
36 mesi
Dove:
- 36 mesi rappresentano la du rata massima del Periodo di Vesting;
- per numero mesi di riferimento si intende il numero di mesi compresi tra il mese di instaurazione di un Rapporto e l’ultimo mese del Periodo di Vesting (estremi inclusi);
- il mese è considerato tra i mesi di riferimento se l’instaurazione di un Rapporto avviene entro il 15° giorno del mese.
Non si considereranno i mesi dell’anno di instaurazione di un Rapporto se non nella misura in cui tale Rapporto sia stato instaurato entro il 1° gennaio (incluso) di tale esercizio.
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione della predetta formula, non si ottenga un numero intero, tale numero verrà arrotondato per difetto al numero intero più vicino.
Ai fini della determinazione dell’Incentivo Target, la Remunerazione Fissa presa a riferimento è quella
in essere:
• al 1° luglio del primo anno d el relativo Periodo di Vesting, oppure • alla data in cui viene instaurato il Rapporto , qualora tale data sia successiva all’inizio del Periodo di Vesting.
Con riferimento a ciascun Ciclo del Piano, eventuali variazioni della Remunerazione Fissa e/o della Banda di inquadramento intervenute nel corso del relativo Periodo di Vesting non producono effetti ai fini del Piano. Pertanto, ai fini dell’individuazione della Remunerazione Fissa e della LTI Opportunity, rilevano esclusivamente la Remunerazione Fissa e la Banda in essere al 1° luglio dell’anno di inizio del Periodo di Vesting o, se successiva, alla data in cui il soggetto diviene eligible quale Beneficiario del Piano ; eventuali modifiche di Remune razione e/o Banda successive non incidono dunque sulla partecipazione al Piano né sul livello di incentivazione già determinato .
2.4 Ragioni alla base dell’eventuale decisione di attribuire piani di compensi basati su strumenti finanziari non emessi dalla Società Non applicabile.
7 2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile Non ci sono particolari implicazioni di ordine fiscale e/o contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.
2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 Il Piano non è sostenuto da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DEL PIANO
3.1 Poteri e funzioni delegati dall’assemblea al consiglio di amministrazione per l’attuazione del
piano
È prevista l’attribuzione da parte dell’Assemblea degli azionisti al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub -delega a terzi, di ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ogni potere per: (i) individuare i Beneficiari del Piano e il numero massimo di Diritti da assegnare a ciascuno di essi; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento de l Piano; (iii) modificare il Piano nei limiti di quanto previsto nel presente Documento Informativo ; nonché (iv) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo.
3.2 Soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e competenza L’organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l’Amminis tratore Delegato (ad eccezione che per le questioni che interessino l’Amministratore Delegato, che rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione), con il supporto istruttorio e consultivo del Comitato per le Nomine e la Remunerazione per le questioni di competenza, conformemente e subordinatamente alle disposizioni espresse nel regolamento del Piano . La gestione operativa e l’attuazione pratica del Piano saranno affidate alla struttura People, Culture & ESG della Società, con eventuale supporto della Direzione Finance e di altre strutture competenti.
3.3 Procedure esistenti per la revisione del piano Fermo restando quanto previsto infra , il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, di apportare al Regolamento, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni che ritenga utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, avendo riguardo agli interessi della Società e dei Beneficiari, a condizione che le modifiche non alterino in maniera sostanziale le caratteristiche essenziali e il valore economico del Piano .
Fatto salvo quanto precede, s i riportano di seguito le fattispecie al verificarsi delle quali Piano potrà essere oggetto di revisione o attuazione diversa dalle previsioni ordinarie del Piano stesso.
Modifiche alla normativa previdenziale e fiscale Qualora, per modificazioni intervenute nella normativa previdenziale e/o fiscale, o nella relativa interpretazione o applicazione, l'attuazione del Piano dovesse comportare maggiori oneri tributari, previdenziali o di altra natura per la Società rispetto a quelli in essere alla data di approvazione del Piano , il Piano potrà essere modificato o annullato, per la parte che non abbia già avuto esecuzione, senza che i Beneficiari possano avere alcun diritto di indennizzo per i Diritti loro assegnati, ma non ancora maturati a quella data.
Operazioni straordinarie ed eventi straordinari In caso di eventi specifici, quali:
(a) operazioni straordinarie sul capitale della Società e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di Azioni,
8 (b) operazioni di fusione o scissione, acquisto o vendita di partecipazioni, aziende o rami di
azienda oppure,
(c) modifiche legislative o regolamentari suscettibili di influire sui Diritti, sulle Azioni, sul Piano nonché sulla Società e sul Gruppo (fatto salvo quanto sopra previsto) , (d) variazioni rilevanti del quadro macro -economico , eventi rilevanti al di fuori del corso ordinario degli affari della Società o, più in generale, di altre circostanze eccezionali suscettibili di influire su i Diritti, sulle Azioni, sul Piano nonché sulla Società e sul Gruppo, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Piano , autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell’Assemblea dei Soci della Società, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti sostanziali ed economici essenziali del Piano, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dallo stesso perseguiti e dei diritti economici riconosciuti dal medesimo, nonché della normativa pro tempore vigente.
Modifiche dell’assetto societario o delisting Qualora, nel corso del Periodo di Vesting:
(a) dove sse intervenire un Cambio di Controllo, (b) venisse conclusa un’offerta pubblica di acquisto o un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le Azioni, o (c) venisse revocata la quotazione delle Azioni presso l’EXM (c.d. delisting ) o fossero assunte delibere e/o impegni che rendano certo il delisting , il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di procedere all’attribuzione anticipata delle Azioni ai Beneficiari, ovvero di prevedere l’anticipata cessazione del Piano. Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.
L’eventuale attribuzione anticipata delle Azioni verrà effettuata – pro rata – per tutti i Beneficiari secondo il meccanismo infra descritto . Le Azioni saranno attribuite sulla base di una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta all’esito della valutazione degli Obiettivi di Performance conseguiti al momento del verificarsi dell’evento.
3.4 Modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l’assegnazione delle azioni A servizio del Piano potranno essere utilizzate sia azioni proprie da acquistarsi da parte della Società previa autorizzazione assembleare ai sensi dell’art. 2357 c.c. sia azioni rivenienti da aumento di capitale .
3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati Le caratteristiche del Piano sono state determinate, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione , dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale di Juventus.
Il Consiglio di Amministrazione individuerà nominativamente i Beneficiari che siano amministrator i, con l’astensione di volta in volta del diretto interessato.
3.6 Data della decisione assunta da parte dell’organo competente a proporre l’approvazione del piano all’assemblea e dell’eventuale proposta dell’eventuale comitato per la remunerazione Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 29 settembre 2026 , il Piano e la proposta di sottoporre lo stesso a ll’approvazione dell’Assemblea, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione riunitosi in pari data.
3.7 Data della decisione assunta dall’organo competente in merito all’assegnazione degli strumenti e dell’eventuale proposta al predetto organo formulata dall’eventuale comitato per la remunerazione Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato in merito all’assegnazione dei Diritti.
In caso di approvazione del Piano da parte dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riunirà, di
9 volta in volta, per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell’attuazione del Piano.
Tali informazioni saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all’art. 84 -bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
3.8 Il prezzo di mercato delle azioni registrato nelle date indicate nei parr. 3.6 e 3.7 Il prezzo di chiusura delle Azioni registrato alla data della proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione , ossia anche la data in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano (i.e., 29 settembre 2026 ) era pari a Euro 1,865 .
3.9 Presidi adottati dall’emittente in relazione alla tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano e possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Le decisioni in merito all’assegnazione dei Diritti sarann o assunte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. Nell’ambito della tempistica di assegnazione dei Diritti, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione prenderanno in considerazione tutte le informazioni di cui siano in possesso, fermo il rispetto della normativa vigente.
L’eventuale consegna delle Azioni ai Beneficiari avverrà in un momento differito rispetto all’assegnazione dei Diritti, secondo quanto indicato n el Paragrafo 4.18.
Conseguentemente, l’eventuale diffusione di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 al momento dell’assegnazione dei Diritti non spiegherebbe effetti apprezzabili sul comportamento dei Beneficiari, che, a tale momento, non possono effettuare alcuna operazione sulle Azioni oggetto del Piano, essendo la consegna delle stesse differita ad un momento successivo a quello dell’assegnazione dei Diritti medesimi.
La Società ottempererà, ad ogni modo, agli obblighi di informativa al mercato, ove previsti dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.
4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti
finanziari
Il Piano prevede che ai Beneficiari individuati dalla Società siano assegnati gratuitamente Diritti, i diritti – condizionati, gratuiti, non trasferibili inter vivos e non assoggettabili a vincoli o ad altri atti di disposizione a qualsiasi titolo – che, ove matu rati, conducono all’Attribuzione a titolo gratuito di Azioni nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 1 Diritto maturato secondo i termini, le condizioni e le modalità del Piano .
L’assegnazione de lle Azioni a ciascun Beneficiario è comunicata mediante consegna ai medesimi di apposita Lettera di Attribuzione Azioni. I Diritti si intendono assegnati una volta che sia pervenuta alla Società la Lettera di Assegnazione debitamente compilata e sottoscritta.
4.2 Periodo di attuazione del piano Il Piano ha durata pluri ennale ed è suddiviso nei seguenti tre periodi di vesting , ciascuno di durata triennale, secondo una logica di attribuzione c.d. rolling : (i) 1° luglio 202 6 – 30 giugno 202 9; (ii) 1° luglio 2027 – 30 giugno 20 30; e (iii) 1° luglio 2028 – 30 giugno 20 31.
4.3 Termine del piano Il Piano avrà termine il 31 dicembre 2031.
4.4 Quantitativo massimo di strumenti finanziari assegnabili Il Piano prevede l’assegnazione di massimi n. 3.000.000 diritti, validi per l’attribuzione di massime n.
3.000.000 azioni Juventus per il Pr imo Ciclo di Piano in caso di raggiungimento degli obiettivi nella misura massima ( overperformance ). Il medesimo numero è attualmente determinato, allo stato, per ciascuno dei due Cicli di Piano successivi sulla base del valore del titolo preso a riferimento per il Primo Ciclo di Piano, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di incrementare tale importo, previa approvazione assembleare. I Diritti non assegnati o tornati nella disponibilità della Società in relazione a un Ciclo di Piano potranno e ssere assegnati in relazione a un altro Ciclo di Piano.
10 4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati A seguito della ricezione di una apposita Lettera di Assegnazione, i Beneficiari interessati ad aderire al Piano dovranno consegnare alla Società tale lettera, con allegato il regolamento del Pian o, da loro debitamente sottoscritti e siglati in segno di accettazione, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera, a pena di decadenza dal diritto di adesione al Piano medesimo.
L’attribuzione delle Azioni a ciascun Beneficiario, per effetto della maturazione dei rispettivi Diritti, è subordinata alla circostanza che, alla fine del Periodo di Vesting il Rapporto rilevante tra il Beneficiario con la Società o con la Società Controllata rilevante o con il Gruppo sia ancora in essere e non sia venuta meno, con riferimento al ruolo ricoperto, la sua condizione di Beneficiario all’interno della Società, della Società Controllata rilevante o del Gruppo, salve le ipotesi di Good Leaver .
Qualora un Beneficiario cambiasse posizione organizzativa all’interno della Società o fosse trasferito ad una delle società del Gruppo, il Gruppo può procedere ad una eventuale rettifica dei Diritti e /o degli Obiettivi di Performance attribuiti al Beneficiario stesso. Tali elementi potranno essere modificati in relazione alla nuova posizione ricoperta.
La maturazione dei Diritti e la corrispondente Attribuzione delle Azioni ai Beneficiari in un’unica soluzione sarà subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli Obiettivi di Performance – ossia il livello di raggiungimento di uno o più indicatori di performance al termine del Periodo di Vesting in ciascun Ciclo di Assegnazione del Piano LTI.
In particolare, per ciascun Ciclo del Piano, i Diritti potranno maturare in un r ange da 0% al 150% del Numero Target di Azioni in relazione al raggiungimento degli specifici Obiettivi di Performance applicabili al relativo Periodo di Vesting .
Gli indicatori di performance ai fini della maturazione dei Diritti sono i seguenti:
1. Finance KPI (peso relativo pari al 40%) ;
2. Football KPI (peso relativo pari al 40%) ;
3. Value Creation KPI (peso relativo pari al 20%).
.*.*.
In particolare, posto il Numero Target di Azioni per ciascun Beneficiario, il numero di Azioni da attribuirsi a tale Beneficiar io dipenderà per il 40% del suo ammontare, dal raggiungimento dell’Obiettivo di Performance basato sul Finance KPI, per il 40% dal raggiungimento dell’Obiettivo di Performance basato sul Football KPI e per il restante 20% dal raggiungimento dell’Obiettivo di Performance basato sul Value Creation KPI, il tutto secondo quanto di seguito previsto .
A maggior chiarimento, quanto precede comporta che il conseguimento (parziale o totale) di un Obiettivo di Performance potrà dar luogo, indipendentemente dal consegu imento (parziale o totale) dell’altro Obiettivo di Performance, all’Attribuzione di Azioni.
Obiettivi di Performance 1) Obiettivo basato sul Finance KPI Il Finance KPI si basa sull’andamento cumulato nel Periodo di Vesting di parametri economici della Società (a titolo esemplificativo, EBIT, risultato netto) che saranno determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Il meccanismo di maturazione dei Diritti prevedrà un Livello Target di Performance e un Livello Massimo di Performance e potrà altresì prevedere un Livello Soglia di Performance e un Livello Sub Massimo di Performance.
Il Livello Target di Performance sarà pari al valore di budget/ forecast previsto dal Piano Strategico per il parametro economico di riferimento.
In aggiunta, sarà possibile inoltre la previsione di specifici obiettivi c.d. gate per il raggiungimento dei singoli livelli di performance .
11 Nel caso del raggiungimento di valori intermedi del Finance KPI ris petto a quelli indicati, sulla base della natura del Finance KPI, potrà eventualmente essere applicato il metodo di interpolazione lineare.
2) Obiettivo basato sul Football KPI Il Football KPI si basa sulle performance sportive della Prima Squadra Maschile di Juventus nell’arco del Periodo di Vesting in termini di vittoria e/o qualificazione a determinati fasi rispetto alle competizioni sportive, che saranno determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione .
Il meccanismo di maturazione dei Diritti prevedrà un Livello Target di Performance e un Livello Massimo di Performance e potrà altresì prevedere un Livello Soglia di Performance e un Livello Sub Massimo di Performance.
In aggiunta, sarà possibile inoltre la previsione di specifici obiettivi c.d. gate per il raggiungimento dei singoli livelli di performance.
3) Obiettivo basato sul Value Creation KPI Il Value Creation KPI consiste nel Total Shareholder Return (TSR) relativo. Il TSR r elativo rappresenta il complessivo ritorno per un azionista dato dall’incremento del prezzo del titolo durante un arco temporale di riferimento e dai dividendi eventualmente corrisposti nel medesimo periodo, rispetto al livello di TSR dell’indice FTSE MID CAP 1.
Il TSR di Juventus viene calcolato secondo la seguente formula:
TSR
Dove per:
• “Prezzo dell’azione fine periodo” si intende la media aritmetica del prezzo di Borsa dell’ Azione Juventus nei tre mesi antecedenti la chiusura dell’ultimo anno del Periodo d i Vesting;
• “Prezzo dell’azione inizio periodo” si intende la media aritmetica del prezzo di Borsa dell’ Azione Juventus nei tre mesi antecedenti l’inizio del primo anno del Periodo di Vesting.
Il meccanismo di maturazione dei Diritti prevedrà un Livello Soglia di Performance, un Livello Target di Performance e un Livello Massimo di Performance e potrà altresì prevedere un Livello Sub Massimo di Performance.
Il Livello Soglia di Performance sarà pari al livello di TSR dell’indice FTSE MID CAP .
Nel caso del raggiungimento di valori intermedi del Value Creation KPI rispetto a quelli indicati, potrà eventualmente essere applicato il metodo di interpolazione lineare.
*.*.*
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di determinare la modalità di erogazione della remunerazione oggetto del Piano. In particolare, a proprio insindacabile giudizio, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere alternativamente di:
- consegnare al beneficiario le Azioni rivenienti dalla maturazione dei Diritti; ovvero
- conseg nare al beneficiario una somma in denaro in luogo – in tutto o in parte – delle Azioni che dovrebbe attribuire , calcolata sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni stesse sull’EXM come rilevato da Borsa Italiana S.p.A. nei 3 mesi precedenti la Data di Maturazione (come definita nel Documento Informativo) o, se le Azioni non fossero più quotate, sulla base del valore normale delle stesse ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come determinato da un esperto indipendent e nominato dalla Società.
4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall’esercizio degli strumenti attribuiti I Diritti saranno attribuiti a titolo personale a ciascun beneficiario e non potranno essere trasferiti per atto tra vivi né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsivoglia titolo.
1 Il valore di riferimento del TSR dell’indice di riferimento verrà calcolato da un provider esterno certificato.
12 Esclusivamente con riferimento alle Azioni eventualmente attribuite ai membri del Leadership Team e, in ogni caso, ai D irigenti con Responsabilità Strategiche , tali beneficiari avranno l’obbligo di detenere continuativamente un numero di Azioni pari al 100% di quelle oggetto di attribuzione fino alla scadenza di 24 mesi dalla consegna delle Azioni stesse, al netto delle Azioni cedibili per il pagamento degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, ove dovuti, connessi all’attribuzione delle Azioni. In particolare, tali Azioni non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o essere oggetto di altri atti di disposizione tra vivi salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
4.7 Eventuali condizioni risolutive in relazione al piano nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di hedging che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti
assegnati
Il Piano non contiene condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di hedging che consentano di neutralizzare i divieti di disposizione dei Diritti e delle Azioni.
4.8 Effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione Poiché il diritto di ricevere le Azioni è funzionalmente collegato al permanere del Rapporto tra i Beneficiari e la Società o le sue Controllate e al suo effettivo svolgimento , in caso di cessazione del Rapporto o interruzione temporanea dell’attività lavorativa (per cause diverse dall’Esonero) , troveranno applicazione le previsioni di cui al presente Articolo, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in senso più favorevole per i Beneficiari.
In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Bad Leaver tra l’inizio e la fine del Periodo di Vesting, il Beneficiario perderà definitivamente ed integralmente il diritto di ricevere le Azioni.
In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Good Leaver tra l’inizio e la fine del Periodo di Vesting, il Beneficiario (o i suoi ered i) manterrà il diritto di ricevere un quantitativo pro-rata di Azioni.
Resta inteso che la verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance per determinare il numero di Azioni da attribuire sarà condotta con riferimento al bilancio consolidato relativo all’ultimo esercizio del Periodo di Vesting.
Ai fini dell’applicazione del meccanismo di calcolo pro-rata, troverà applicazione la seguente formula Diritti maturati * numero mesi di riferimento
_______________________________________________
36 mesi
Dove:
- 36 mesi rappresentano la durata massima del Periodo di Vesting;
- per numero mesi di riferimento si intende il numero di mesi in cui il Beneficiario abbia intrattenuto un Rapporto elegibile quale Beneficiario;
- il mese è considerato tra i mesi di riferimento se l’uscita avviene successivamente al 15° giorno del mese.
Non si considereranno i mesi dell’esercizio di cessazione se non nella misura in cui il Beneficiario abbia mantenuto il Rapporto per almeno 6 mesi in tale esercizio.
Resta inteso che in caso di trasferimento del Rapporto ad un’altra Società Controllata e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell’ambito delle Società Controllate, sempre in qualità di Beneficiario, lo stesso conserverà, mutatis mutandis , ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.
In caso di interruzione temporanea dell’attività lavorativa (per cause diverse dall’Esonero) per un periodo, complessivamente considerato, superiore a 6 mesi in uno o più esercizi del Periodo di Vesting di Riferimento, fermo quanto diversamente previsto in questo Regolamento, il Beneficiario , subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance, ricever à un quantitativo pro-rata di Azioni.
13 Ai fini dell’applicazione del meccanismo di calcolo pro-rata, troverà applicazione la seguente formula Diritti maturati * numero mesi di riferimento
_______________________________________________
36 mesi
Dove:
- 36 mesi rappresentano la durata massima del Periodo di Vesting;
- per numero mesi di riferiment o si intende il numero di mesi in cui il Beneficiario abbia effettivamente svolto attività lavorativa;
- il mese è considerato tra i mesi di riferimento se l’attività lavorativa sia stata svolta per almeno 15 giorn i del mese.
Non si considereranno i mesi degli esercizi in cui vi stata interruzione dell’attività lavorativa per un periodo, complessivamente considerato, superiore a 6 mesi.
4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano Il Beneficiario perderà definitivamente il diritto all’attribuzione delle Azioni a seguito di: (i) tentato trasferimento per atto tra vivi o negoziazione dei Diritti, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, sia direttamente che indirettamente, anche mediante negozi giuridici volti a tale effetto; (ii) sottoposizione dei Diritti a pegno o ad altro diritto reale, ad oneri o vincoli (attuali, eventuali, futuri e/o condizionati) di qualsiasi natura, sia reale che personale o (iii) concess ione in garanzia dei Diritti.
Qualora, nel corso del Periodo di Vesting:
- dovesse intervenire un Cambio di Controllo;
- venisse conclusa un’offerta pubblica di acquisto o un’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le Azioni; o
- venisse revocata la quotazione delle Azioni presso l’EXM (c.d. delisting ) o fossero assunte delibere e/o impegni che rendano certo il delisting , il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di procedere all’attribuzione anticipata delle Azioni ai Beneficiari, ovvero di prevedere l’anticipata cessazione del Piano. Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.
L’eventuale attribuzione anticipata delle Azioni verrà effettuata - pro rata - per tutti i Beneficiari. Le Azioni saranno attribuite sulla base di una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta all’esito della valutazione degli Obiettivi di performance conseguiti al momento del verificarsi dell’evento.
4.10 Motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto” delle azioni da parte della
Società
Qualor a emergessero circostanze oggettive, dalle quali risulti che i dati sulla cui base è stata verificata la maturazione del diritto all’attribuzione delle Azioni erano manifestamente errati, la Società potrà trattenere in tutto o in parte la quota di premio indebitamente spettante con conseguente definitiva estinzione di ogni diritto al riguardo, ovvero richiedere – nei limiti di quanto possibile ai sensi della normativa applicabile – (a) la restituzione delle Azioni, dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all’attribuzione delle Azioni o qualora le Azioni fossero già state vendute, (b) la restituzione del valore di vendita, dedotto l’importo corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all’attribuzione delle Azioni, eventualmente anche mediante compensazione con le retribuzioni e/o le competenze di fine rapporto del Beneficiario (“ Diritto di Claw- back ”).
L’errore manifesto che può caratterizzare il dato può esse re: (i) un errore di calcolo dei risultati che comporti il conseguimento di un risultato (base di erogazione di una forma variabile) che in assenza dell'errore materiale non sarebbe stato raggiunto o sarebbe stato raggiunto in misura differente; (ii) una dolosa alterazione dei dati utilizzati per il conseguimento del risultato o comunque dei dati sulla base dei quali è stata disposta l'erogazione o l’attribuzione del premio, al fine di conseguire il diritto all'incentivazione; (iii) il raggiungimento di ris ultati mediante comportamenti contrari a disposizioni di legge o a norme aziendali.
14 La Società si riserva altresì il diritto di esercitare la clausola di Claw -back nel caso in cui il Beneficiario risulti responsabile, con dolo o colpa grave, di violazioni di leggi e/o regolamenti, del Codice Etico o delle norme aziendali che presentino un’attinenza o comportino una ricaduta nell'ambito del rapporto di lavoro, incidendo sul relativo presupposto fiduciario, anche laddove tali comportamenti non abbiano avuto d irettamente impatto sul raggiungimento dei risultati e la maturazione del diritto all’attribuzione delle Azioni.
La Società si riserva altresì di esercitare la clausola di Claw -back di cui infra.
La Società deciderà a proprio insindacabile giudizio se ed in quale misura esercitare il Diritto di Claw -
back.
Il Diritto di Claw -back potrà essere esercitato dalla Società entro e non oltre 3 anni dalla d ata di erogazione del premio , anche in caso di intervenuta cessazione del Rapporto con la Società prima di tale data.
Rilevato che la restituzione degli importi oggetto dell’esercizio del Diritto di Claw -back è al netto delle imposte versate, il Beneficiario si obbliga fin d’ora a riversare alla Società eventuali eccedenze d'imposta dallo stesso chieste a rimborso, anche sotto forma di compensazione, in sede di dichiarazione dei redditi, sui compensi restituiti e si obbliga inoltre a cooperare con la Società, in quanto sostituto d’imposta, per l’ottenimento del rimborso delle eventuali ritenute operate e versate, non ancora chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Qualora nel corso del Periodo di Vesting e fino al momento di effettiva attribuzione delle Azioni dovessero verificarsi eventi di gravità eccezionale che – ad insindacabile giudizio del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Consiglio di Amministrazione – impattino negativamente sull’intera azienda, sarà facoltà di Juventus annullare i Diritti relativi al presente Piano con riferimento ai Beneficiari ritenuti per ruolo, autonomia e responsabilità nelle condizioni di poter evitare, o comunque concorrere ad evitare, usando la comune diligenza, tali eventi straordinari.
Resta altresì inteso che, qualora tali eventi straordinari si verificassero successivamente all’attribuzione delle Azioni ai sensi del Piano, Juventus – ove ve ne fossero le condizioni, sulla base dell’insindacabile giudizio del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Consiglio di Amministrazione ed esclusivamente nei confronti dei Beneficiari ritenuti per ruolo, autonomia e responsabilità nelle condizioni di poter evitare, o comunque concorrere ad evitare, usando la comune diligenza, gli eventi straordinari sopra descritti – potrà attivare la clausola di Claw -back.
4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l’acquisto delle azioni Il Piano non prevede prestiti o altre agevolazioni per l’acquisto delle Azioni.
4.12 Valutazione dell’onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per amm ontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano Alla Data del Documento Informativo, non è possibile quantificare l’onere per la Società in quanto esso dipenderà dal numero di Diritti maturati nonché dal valore di mercato delle Azioni al momento della consegna delle medesime. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, sulla base del prezzo di chiusura delle Azioni alla Data del Documento Informativo ( i.e., Euro 1,865 ) e del (i) numero di Azioni a servizio del Prim o Ciclo di Piano (pari a 3.000.000), l’onere massimo atteso a valere sul Primo Ciclo di Piano sarebbe pari a circa Euro 5.595.000 , e (ii) numero massimo di Azioni al servizio del Piano (pari a 9.000.000 ), l’onere massimo atteso sarebbe pari a Euro 16.785.000 .
4.13 Eventuali effetti diluitivi determinati dal Piano L’attuazione del Piano non avrà effetti diluitivi sul capitale della Società ove l’attribuzione delle Azioni avverrà impiegando Azioni proprie.
Ove il Piano fosse servito in azioni rivenienti da aumento di capitale, l’importo della diluizione sarà reso noto al momento della fissazione dei termini dell’aumento di capitale.
4.14 Limiti per l’esercizio di voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali Le Azioni oggetto di attribuzione ai sensi del Piano avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle Azioni.
15 Il Piano non prevede limiti all’esercizio dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto in relazione alle Azioni che saranno attribuite ai sensi del Piano.
4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile Non applicabile in quanto il Piano prevede l’attribuzione di Azioni Juventus, negoziate sull’EXM.
4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione Non applicabile in quanto il Piano non prevede l’attribuzione di stock option .
4.17 Scadenza delle opzioni Non applicabile in quanto il Piano non prevede l’attrib uzione di stock option .
4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l’esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock -in e knock -out) Non applicabile in quanto il Piano non prevede l’attribuzione di stock option .
4.19 Il prezzo di esercizio dell’opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esemp io: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l’assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.) Non applicabile in quanto il Piano non prevede l’attribuzione di stock option .
4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (f air market value), motivazioni di tale differenza Non applicabile in quanto il Piano non prevede l’attribuzione di stock option .
4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari Non applicabile in quanto il Piano non prevede l’attribuzione di stock option .
4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostant i o i criteri per determinare
tale valore
Non applicabile in quanto il Piano non prevede l’attribuzione di stock option .
4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.) Per informazioni sui cr iteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti si rinvia al paragrafo 3.3.
4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l’allegata tabella n. 1 compilando: a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse; b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal Consi glio di Amministrazione. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell’emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell’art. 84-quater i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui: (i) al punto 1.1; (ii) alle lett. a) e b), del punto 1.3; (iii) alle lett. a) e b), del punto 1.4 Non applicabile in quanto alla D ata Documento Informativo, i Beneficiari non sono ancora stati individuati dal Consiglio di Amministrazione.
16 Tali informazioni saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all’art. 84 -bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
Torino, 29 settembre 2026