Estratto relativo a l patto parasociale avente ad oggetto azioni di B.F. S.p.A. sottoscritto in data 10 luglio 2026 tra Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l. , contenent e previsioni rilevanti ai sensi dell’art.
122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), e degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”) Si fa riferimento al patto parasociale (il “Patto Parasociale ”) avente a oggetto le azioni ordinarie (le “ Azioni ”) di B.F. S.p.A. (la “ Società ” o l’“ Emittente ”) sottoscritto tra Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l. (le “Parti ”) in data 10 luglio 2026, ad esito de ll’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa congiuntamente dalle Parti ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF sulla totalità delle Azioni (l’“Offerta ”).
Al riguardo si ricorda che l’efficacia del Patto Parasociale era sospesa fino all’ottenimento dell’autorizzazione dell’Offerta da parte (i) della Competition Authority of Kenya ai sensi della normativa antitrust applicabile (ovvero lo spirare dei termini applicabili , incluse eventuali proroghe degli stessi , affinché l’autorità rendesse la propria decisione in merito all’Offerta) ; e (ii) della Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560 (ovvero lo spirare dei termini applicabili , incluse eventuali proroghe degli stessi , affinché l’autorità rendesse la propria decisione in merito all’Offerta) .
Si rende noto che in data 7 agosto 2026 è spirat o il termin e applicabil e affinché la Commissione Europea rendesse la propria decisione in merito all’Offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560 ; non avendo la predetta autorità adottato alcuna decisione in merito entro il suddetto termine , l’obbligo sospensivo previsto dal Regolamento (UE) 2022/2560 è venuto meno e l’Offerta deve quindi intendersi autorizzata ai sensi dello stesso . Inoltre, in data 11 agosto 2026 la Competition Authority of Kenya ha rilasciato la propria autorizzazione in merito all’Offerta ai sensi della normativa antitrust applicabile .
Pertanto, alla luce di quanto precede, la condizione sospensiva all’efficacia del Patto Parasociale si è avverata in data 11 agosto 2026 e il Patto Parasociale è divenuto dunque automaticamente efficace a partire da tale data (la “Data di Efficacia ”).
Il Patto Parasociale avrà durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla Data di Efficacia.
Il Patto Parasociale ha per oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti a lla Data di Efficacia, i.e., n.
230.638.633 Azioni , rappresentative del l’88,036 % del capitale sociale dell’Emittente . Per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127 -quinquies del TUF prevista dall’art. 4 dello statuto sociale dell’Emittente, alla Data di Efficacia tali Azioni conferiscono n. 294.201.816 diritti di voto (rappresentativi dell’87,694 % dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee della Società).
Il Patto Parasociale contiene talune disposizioni rilevanti ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.
Per una più ampia descrizione del Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali ex art t. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo www.bfspa.it .
13 agosto 2026