Estratto relativo a (i) l’accordo quadro sottoscritto in data 21 aprile 2026 e (ii) il patto parasociale avente ad oggetto azioni di B.F. S.p.A., sottoscritto in data 10 luglio 2026, tra Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l., entrambi contenenti previsioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
(“Regolamento Emittenti”)
Si fa riferimento alla sottoscrizione, in data 21 aprile 2026, da parte di Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l.
(le “Parti ”), di un accordo quadro (l’“ Accordo Quadro ”) contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art.
122, commi 1 e 5, lett. b), c) e d- bis) del TUF relative a B.F . S.p.A. (la “ Società ” o l’“ Emittente ”), volto a disciplinare, inter alia :
(i) taluni impegni delle Parti in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa congiuntamente dalle Parti ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l’“ Offerta ”) avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente (le “ Azioni ”);
(ii) l’impegno delle Parti a sottoscrivere, alla prima data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta, un patto parasociale volto a disciplinare, inter alia , taluni aspetti inerenti alla governance della Società e al trasferimento delle Azioni detenute dalle Parti (il “ Patto Parasociale ”).
Al riguardo, ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che le pattuizioni rilevanti contenute nell’Accordo Quadro hanno cessato di avere efficacia, in conformità alle previsioni ivi contenute, per effetto e a seguito del perfezionamento dell’Offerta, intervenuto in data 10 luglio 2026 (la “ Data di Pagamento ”), fatta eccezione per gli impegni di cd. standstill previsti dall’Accordo Quadro a carico delle Parti, che produrranno effetto fino a 6 (sei) mesi successivi alla Data di Pagamento.
Si rende altresì noto che, alla Data di Pagamento, le Parti hanno sottoscritto il Patto Parasociale, la cui efficacia è sospesa fino all’ottenimento dell’autorizzazione da parte de (i) la Competition Authority of Kenya ai sensi della normativa antitrust applicabile (ovvero lo spirare dei termini applicabili (incluse eventuali proroghe degli stessi) affinché l’autorità renda la propria decisione in merito all’Offerta); e (ii) la Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560 (ovvero lo spirare dei termini applicabili (incluse eventuali proroghe degli stessi) affinché la Commissione Europea renda la propria decisione in merito all’Offerta). Il Patto Parasociale avrà durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di efficacia e avrà per oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti a tale data.
Alla data odierna, le Parti detengono complessivamente n. 230.638.633 Azioni, rappresentative dell’88,036% del capitale sociale dell’Emittente. Per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127- quinquies del TUF prevista dall’art. 4 dello statuto sociale dell’Emittente, alla data odierna tali Azioni conferiscono n. 293.122.207 diritti di voto (rappresentativi dell’87,654% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee della Società).
Il Patto Parasociale contiene disposizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b), c) e d) del TUF .
Per una più ampia descrizione del Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo www.bfspa.it.
Copia del Patto Parasociale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF .
15 luglio 2026