1
“S.S. LAZIO S.p.A.”
Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000 Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.
Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 801 09710584 Partita IVA 02124651007 Sito web: www.sslazio.it
**************
CODICE DI COMPORTAMENTO
IN MATERIA DI
INTERNAL DEALING
Aggiornato nella riunione del Consiglio di Gestione del 21 settembre 20 26
2 Premesse
Il Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO S.p.A. (qui di seguito brevemente “S.S. LAZIO” oppure “Emittente”) ha emanato il presente Codice di comportamento in materia di Internal Dealing (qui di seguito brevemente il “Codice”).
Il Codice disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi che i “Soggetti Rilevanti” e le “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti (come individuati al successivo art. 1) sono tenuti a rispettare in relazione alle “Operazioni Rilevan ti” aventi a oggetto “Strumenti Finanziari”, nonché gli obblighi cui i Soggetti Rilevanti e la società sono tenuti nei confronti di Consob e del mercato relativamente alle suddette Operazioni Rilevanti.
Il Codice è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto:
(i) dall’Articolo 19 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014 (di seguito, il “Regolamento MAR”), come successivamente modificato e integrato;
(ii) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n.
2016/522 (di seguito, il “Regolamento Delegato 522”), come successivamente modificato e integrato;
(iii) dal Regolamento di esecuzione della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n.
2016/523 (il “Regolamento di Esecuzione 523”), come successivamente modificato e
integrato;
(iv) dalla normativa nazionale e regolamentare pro tempore vigente in materia;
(v) dalla ulteriore normativa applicabile.
Le disposizioni contenute nel presente Codice sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i destinatari, ivi inclusi i Soggetti Rilevanti che non abbiano restituito al “Soggetto Preposto” la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione previ sta nel presente Codice.
Nel presente Codice, salvo che non sia diversamente indicato, per:
“Strumenti Finanziari” si intendono le azioni ordinarie della S.S. LAZIO nonché gli eventuali altri strumenti finanziari ad esse collegati, ove rilevanti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento MAR;
“Informazione Privilegiata” si intende un’informazione privilegiata come definita dall’articolo 7 del Regolamento MAR, come successivamente modificato e integrato;
“Operazioni Rilevanti”: si intendono tutte le operazioni condotte per conto dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, aventi a oggetto gli Strumenti Finanziari e soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 19 del Regolamento MAR.
L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme interne , legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
ARTICOLO 1 - SOGGETTI RILEVANTI
1.1) Ai fini dell’applicazione del presente Codice, sono “Soggetti Rilevanti” della S.S.
LAZIO S.p.A.:
3 i) i componenti in carica del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della
S.S. LAZIO S.p.A.;
ii) il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della S.S. LAZIO S.p.A., ove rientri nella definizione di Soggetto Rilevante ai sensi del Regolamento MAR;
iii) gli alti dirigenti della S.S. LAZIO S.p.A. che, pur non essendo componenti degli organi di cui alla precedente lettera i), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la S.S. LAZIO S.p.A. e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
1.2) Sono qualificabili come “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”, ai sensi della normativa applicabile:
a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
d) una persona giuridica, un trust o una società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), ovvero che sia direttamente o indirettamente controllata da tale persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di tale persona.
1.3) In ottemperanza all’art. 19, paragrafo 5, del Regolamento MAR, ciascun Soggetto Rilevante notifica per iscritto alle Persone Strettamente Legate a esso gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa applicabile e del presente Codice e conserva copia di tale notifica.
1.4) S.S. LAZIO notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento MAR e redige e mantiene aggiornato l’elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli stessi, in conformità a lla normativa applicabile.
ARTICOLO 2 - OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA - ESCLUSIONI
2.1) Sono soggette a notifica tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, concernenti le azioni o i titoli di credito della S.S. LAZIO o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.
In particolare, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, come successivamente modificato e integrato, le operazioni soggette a notifica
includono:
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) le operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definita ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona
Strettamente Legata;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
4 iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in g aranzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai fini della lettera b), non sono soggette a notifica le operazioni eseguite in azioni o titoli di credito dell’Emittente, ovvero in strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, da gestori di un organismo di investimento collettivo n el quale abbia investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, qualora il gestore operi con piena discrezionalità, senza ricevere, direttamente o indirettamente, istruzioni o suggerimenti dagli investitori in merito alla composizione del portafoglio.
Nella misura in cui il contraente di un contratto di assicurazione sia tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente articolo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
Sono altresì soggette a notifica le seguenti operazioni:
A) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
B) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessi one di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
C) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
D) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
E) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell’Emittente interessato o a quote di emissione o prodotti oggetto d’asta sulla base
di esse;
F) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, comprese le opzioni put e le opzioni call, e di warrant;
G) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
H) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell’Emittente interessato, compresi i credit default swap;
I) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
J) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
K) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
L) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
M) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall’articolo 19 del Regola mento (UE) n. 596/2014;
N) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
O) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
5 P) l’assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito dell’Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.
Restano escluse dagli obblighi di notifica le operazioni in strumenti finanziari collegati alle azioni o ai titoli di credito dell’Emittente per le quali ricorrano le condizioni di esenzione previste dall’articolo 19, paragrafo 1 -bis, del Regolamento MAR, nonché le ulteriori operazioni espressamente escluse dagli obblighi di notifica ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento MAR.
2.2) Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) nell’arco di un anno civile o il diverso importo di volta in volta previsto dalla normativa applicabile. La soglia è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le operazioni effettuate nell’arco dell’anno civile. Una volta raggiunta la predetta soglia, trovano applicazione gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 3 - DIVIETO DI OPERARE DURANTE I BLACK OUT PERIOD - DEROGHE
3.1) I Soggetti Rilevanti che esercitano funzione di amministrazione, controllo e direzione presso la S.S. Lazio non possono effettuare Operazioni Rilevanti per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle Azioni o ai titoli di credito della società o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati nel periodo di 30 giorni di calendario antecedenti alla comunicazione al mercato di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la S.S. LAZIO è tenuta a rendere pubblico ai sensi della normativa vigente (di seguito “Black Out Period”).
3.2) Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del Regolamento MAR, S.S. LAZIO può consentire a un Soggetto Rilevante che eserciti funzioni di amministrazione, controllo o direzione presso la Società di negoziare o effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Black Out Period:
(i) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di Azioni o di strumenti finanziari diversi dalle Azioni; o (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, per operazioni effettuate nell’ambito o in relazione a un piano di partecipazione azionaria o di risparmio dei dipendenti e a piani dei dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle Azion i, alla qualificazione o al diritto ad Azioni o a strumenti finanziari diversi dalle Azioni, ovvero per operazioni nelle quali l’interesse beneficiario nel titolo interessato non subisce variazioni.
Nei casi di cui al precedente punto (i), prima di qualsiasi negoziazione durante il Black Out Period, il Soggetto Rilevante presenta a S.S. LAZIO una richiesta scritta motivata di autorizzazione alla vendita immediata di Azioni o di strumenti finanziari di versi dalle Azioni. La richiesta descrive la vendita prevista e spiega perché tale vendita costituisce l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
S.S. LAZIO, nel valutare se consentire la negoziazione durante un Black Out Period ai sensi del presente articolo, si conforma all’articolo 19, paragrafo 12, del Regolamento MAR e ai criteri e alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come successivamente modificato e integrato.
3.3) Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del Regolamento MAR, S.S. LAZIO consente al Soggetto Rilevante che eserciti funzioni di amministrazione, controllo o direzione presso la Società di negoziare o effettuare operazioni per proprio conto o per conto di ter zi durante un Black Out Period nei casi previsti dall’articolo 19, paragrafo 12 -bis, del Regolamento MAR, e in particolare quando le operazioni o attività di negoziazione non siano riconducibili a decisioni di investimento attive assunte dal Soggetto Rilev ante,
6 derivino esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, ovvero siano effettuate, incluso l’esercizio di strumenti derivati, sulla base di condizioni predeterminate.
ARTICOLO 4 - TERMINI, MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO ED
INFORMATIVI PER I SOGGETTI RILEVANTI
4.1) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare a S.S.
LAZIO e a Consob senza indugio e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data dell’Operazione Rilevante, le Operazioni Rilevanti effettuate per loro conto, aventi a oggetto l e Azioni o i titoli di credito S.S. LAZIO, ovvero gli strumenti derivati o altri strumenti a questi collegati. La comunicazione a Consob può essere effettuata personalmente ovvero, ove richiesto ai sensi del successivo art. 4.2, per il tramite di S.S.
LAZI O.
4.2) Fermo restando quanto stabilito al precedente 4.1, ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate intendano avvalersi della società per la comunicazione a Consob, devono, senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla data d ell’Operazione Rilevante, informare il Soggetto Preposto, specificando nella comunicazione che intendono richiedere che sia S.S. LAZIO ad effettuare per loro conto la comunicazione a Consob dell’Operazione Rilevante, in conformità al successivo art.
5.2 de l presente Codice.
4.3) Ciascun Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata comunica al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti effettuate, nei modi seguenti: consegna a mezzo raccomandata a mano presso la sede sociale, ovvero invio di messaggio di posta elettronica all’in dirizzo di posta elettronica certificata della S.S. LAZIO sslaziospa@postecert.it , di un modulo conforme al “Filing Model” di cui all’Allegato 1 al presente Codice, ovvero del diverso modulo richiesto dalla normativa applicabile al momento, debitamente compilato e sottoscritto.
Le comunicazioni a Consob dovranno essere effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, ovvero dalla Società per loro conto, nel caso di cui al precedente art. 4.2, mediante trasmissione del modulo di cui all’Allegato 1 al presente Codice, con le modalità e ai recapiti di volta in volta stabiliti e resi noti dalla Consob, nel rispetto della normativa vigente.
Le Comunicazioni che non dovessero contenere tutti i dati necessari per la comunicazione a Consob ed il modulo non debitamente compilato e sottoscritto si intenderanno non ricevute.
4.4) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate daranno un preavviso telefonico dell’invio della comunicazione relativa ad un’Operazione Rilevante al numero 06976071 o ai diversi numeri che venissero in seguito comunicati per iscritto dal Soggetto Pr eposto, nei seguenti orari di ufficio 9.00 -13.30/14.30 -18.00.
ARTICOLO 5 - SOGGETTO PREPOSTO
5.1) Il soggetto preposto (“Soggetto Preposto”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti è individuato nella persona dell’Investor Relator.
Egli potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dal presente Codice.
Il Soggetto Preposto, i propri collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni fino alla diffusione al mercato.
7 5.2) Se richiesto dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, che dichiarino, ai sensi del precedente art. 4.2, che non intendono provvedervi personalmente, S.S. LAZIO, per il tramite del Soggetto Preposto, comunicherà alla Consob le Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate a questi ultimi, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante.
5.3) S.S. LAZIO, per il tramite del Soggetto Preposto, pubblica (con le modalità previste dalla vigente normativa) le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate entro due giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà poi pubblicata anche sul sito internet dell’Emittente www.sslazio.it - sezione “Investor Relator” , entro l’orario di apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
ARTICOLO 6 - RESPONSABILITÀ
6.1) Il Soggetto Preposto non è in nessun caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate e/o di S.S. LAZIO, qualo ra tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dall’art. 19 del Regolamento MAR, e/o dalla normativa applicabile.
6.2) Fatta salva la possibilità, per la S.S. LAZIO, di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che le possa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice, l’inosservanza da parte delle persone soggette al presente Codice delle regole qui indicate comporterà, tenuto conto della gravità della violazione e
dell’eventuale recidiva:
➢ l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e
C.C.N.L. vigente;
➢ per i soggetti che sono collaboratori, la risoluzione, anche senza preavviso, del
rapporto;
➢ per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione potrà proporre alla successiva assemblea competente degli azionisti la revoca per giusta causa del Consigliere inadempiente; se è inadempiente il componente del Consiglio di Gestione, la proposta di revoca per giusta causa potrà essere formulata al Consiglio di Sorveglianza, nella sua prima riunione.
ARTICOLO 7 - ADOZIONE DEL CODICE
7.1) Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 22 settembre 2016, confermato in data 21 settembre 2022 e, nella presente versione aggiornata, approvato dal Consiglio di Gestione in data 21 settembre 2026, con efficacia dalla medesima data.
Il Codice è pubblicato sul sito Internet della Società www.sslazio.it – sezione “Investor Relator”, nonché con le ulteriori modalità eventualmente previste dalla normativa
applicabile. www.sslazio.it
8 Ciascun Soggetto Rilevante, nonché ciascuna Persona Strettamente Legata ove applicabile, mediante sottoscrizione del modulo di cui all’Allegato 2 accetta le previsioni del Codice e si impegna tempestivamente a:
a) sottoscrivere una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2, attestante altresì l’impegno a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comuni cazione delle
Operazioni Rilevanti,
b) restituire alla S.S. LAZIO, tramite uno dei mezzi indicati all’art. 4.3 del Codice, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione, la dichiarazione completata e sottoscritta.
ARTICOLO 8 - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono di competenza del Consiglio di Gestione di S.S. LAZIO.
Il Presidente del Consiglio di Gestione è autorizzato ad apportare al presente Codice ogni modifica di carattere puramente formale, che non alteri, nella sostanza, il contenuto del Codice stesso, dandone successivamente informazione al Consiglio di Gestion e di S.S. LAZIO in occasione della prima riunione utile.
Il Presente Codice è comprensivo dei seguenti allegati:
• Allegato 1. Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari – Facsimile • Allegato 2. Dichiarazione di presa conoscenza e accettazione e Informativa Privacy.
ALLEGATO 1
FILING MODEL
(ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523)
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate
1. Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2. Motivo della notifica a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata
9 all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate: indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che eserci ta funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b) Notifica
iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3. Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta a) Nome [Nome completo dell'entità.] b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4. Dati relativi all'operazione Sezione da ripetere per: i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione;
iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate.
a) Descrizione dello
strumento
finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione [Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un deriva to su quote di emissione.] Codice di
identificazione: ______________________________
b) Natura
dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n.
596/2014, opp ure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzion i su azioni.] c) Prezzo/i e volume/i Vedi tabella sottostante
d) Informazioni
aggregate Volume aggregato: ____________________ Prezzo:
____________________
e) Data dell'operazione ______________________________
10 f) Luogo
dell'operazione ______________________________
Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i Volume/i
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo quanto previsto dalla normativa
applicabile.]
Informazioni aggregate
[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
• si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
• sono della stessa natura;
• sono effettuate lo stesso giorno; e • sono effettuate nello stesso luogo.
Informazioni sui prezzi:
• nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
• nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati, il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità e il prezzo, comprese, se necessario, le relative valute, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.]
Data dell'operazione
[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA -MM-GG; ora UTC.]
Luogo dell'operazione
[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata, secondo quanto previsto dal la normativa applicabile, oppure, se l'operazione non è stata eseguita in una delle predette sedi, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]
11 ALLEGATO 2
Oggetto: Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing Io sottoscritto/a _______________________________________________ Residente in ___________________________________________________ Nella mia qualità di ____________________________________________ • preso atto di essere stato/a individuato/a quale “Soggetto Rilevante” ai sensi del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing adottato dalla S.S.
LAZIO S.p.A.;
• consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dal Codice e dalla
normativa vigente,
DICHIARO
• di aver ricevuto copia del Codice, di averne preso visione e di accettarne i
contenuti;
• di impegnarmi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Codice e di conservarne copia. A tal proposito, indico di seguito i seguenti nominativi come Pers one Strettamente Legate (come definite dal Codice) a me
riconducibili:
Cognome e
nome/Denominazione
sociale (*) Luogo e data di
nascita/Indirizzo della
sede sociale (*) Codice
fiscale/Partita
IVA Tipo di
legame
• di impegnarmi all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Codice.
DATA, LUOGO E FIRMA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, dichiaro di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla S.S. LAZIO S.p.A.
in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing.
DATA, LUOGO E FIRMA
12
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(“GDPR”)
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR), S.S. Lazio S.p.A. fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali da Lei forniti in adempimento agli obb lighi previsti dal Regolamento MAR e dal Codice Internal Dealing della Società (di seguito “normativa di riferimento”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
S.S. LAZIO S.p.A., con sede in Via di Santa Cornelia n. 1000 – 00060 Formello (Roma).
2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
I dati trattati da S.S. Lazio S.p.A. includono dati personali comuni.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da S.S. Lazio S.p.A. esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo legale.
Il conferimento dei dati è necessario per l’adempimento degli obblighi di legge sopra citati e il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di adempiere alle prescrizioni dettate dal Regolamento MAR.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto della normativa applicabile.
6. DESTINATARI DEI DATI
All’interno della S.S. Lazio S.p.A. potranno venire a conoscenza dei dati personali forniti esclusivamente i soggetti autorizzati al trattamento nell’ambito delle attività suddette.
I dati personali trattati potranno essere comunicati alla CONSOB e agli altri soggetti cui la comunicazione sia dovuta in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nel rispetto degli artt. 15 -22 GDPR, gli interessati possono esercitare, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa applicabile, i diritti loro riconosciuti, tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del tratt amento, di portabilità dei dati e di opposizione al trattamento, ove applicabili.
I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata via PEC all’indirizzo della S.S. Lazio S.p.A.: sslaziospa@postecert.it .
L’interessato potrà, inoltre, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi della normativa vigente.