VALSOIA S.p.A.
STATUTO
Denominazione - oggetto - sede - durata
Art. 1
La società si denomina “VALSOIA S.p.A.” (in forma estes a “Valsoia – Bontà e Salute – S.p.A.” o in sigla anche “V.B.S. S.p.A.”).
Art. 2
La società ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.
L'assemblea straordinaria o l'organo amministrativo possono istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. L'organo amministrativo può altresì istituire depositi, stabili menti produttivi e uffici in genere senza rappresentanza.
Art. 3
La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2070, e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare.
Art. 4
La società ha per oggetto principale l'attività di produzi one, lavorazione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, nonché il commercio, an che attraverso l'acquisizione di punti vendita, di qualsiasi prodotto di natura alimentare in Italia e all'estero; l'assunzione di rappresentanze e concessioni di vendita e distribuzi one o simili per l'Italia e per l'estero di prodotti alimentari ed altri.
La società può inoltre compiere tutte le operazioni mo biliari, immobiliari, commerciali ed industriali, finanziarie, queste ultime non nei confron ti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l 'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione;
essa può altresì, senza carattere di professionalità, pres tare garanzie sia reali che personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguim ento dell'oggetto sociale. Tutte
le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
Capitale
Art. 5
Il capitale sociale è di Euro 3.575.880,663.576.870,66
(tremilionicinquecentosettantacinqueottocentoottanta
tremilionicinquecentosettantaseimilaottocentosettanta virgola sessantasei) diviso in
10.836.00210.839.002
(diecimilioniottocentotrentaseimilazerozeroduediecimilio niottocentotrentanovemilazeroze
rodue ) azioni di nominali Euro 0,33 cadauna.
Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diri tto ad un voto ciascuna. Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche. Nel presente statuto con i l termine “azioni” si intendono le azioni ordinarie.
Gli amministratori, a seguito della delega ricevuta dal l'assemblea tenutasi in data 29 aprile 2022, hanno deliberato, in data 22 Luglio 2024 di aumentare il c apitale sociale di ulteriori massimi Euro 35.310,00 (trentacinquemilatrecentodieci vir gola zero zero) mediante emissione di massime numero 107.000 (centosettemila) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società, da individu arsi a cura del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile e sulla base del Rego lamento attuativo del piano di Stock Option 2022-2025.
Gli amministratori hanno altresì facoltà, a far tempo dal 23 aprile 2026 e sino al 31 dicembre 2029 di aumentare in una o più volte il capitale s ociale mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società - da individuarsi a cura del C onsiglio di Amministrazione - con esclusione del diritto di opzione ai sensi del dispos to dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile e sulla base del Regolamento attuativo de l piano di Stock Option 2025- 2028
Art. 6
Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessor i.
Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circ olazione delle azioni si applicano le norme di legge.
Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberam ente trasferibili.
Art. 7
L'assemblea straordinaria potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codic e civile e di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia deliberata dall'assemblea.
Assemblea
Art. 8
L'assemblea rappresenta tutti i soci, e le sue deliberaz ioni prese in conformità alle leggi e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché ass enti o dissenzienti. L'assemblea è straordinaria o ordinaria, ai sensi degli artt.2364 e 2365 codi ce civile, e può essere convocata ovunque nel territorio dello Stato italiano, anche fuori dal Comune della sede sociale.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, en tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della socie tà lo richiedano, o in caso di redazione di bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria po trà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio social e.
In questa ipotesi, gli amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.
Art. 9
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità indicate dalla normativa applicabile.
Nello stesso avviso può essere indicata per altro gior no la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, l o stesso avviso può anche
indicare la data per la terza convocazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il g iorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre inf ormazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.
L’assemblea può essere validamente tenuta, se l’avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l’identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati ed esprimer e il voto nelle deliberazioni, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge applicab ili.
La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno pres enti il Presidente ed il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizio ne del relativo verbale.
Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a dispos izione del pubblico una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordin e del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco d elle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti o vvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ne i limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'ordine de l giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all 'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avv iso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'or dine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazi one da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazi one sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo pe r la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a dispo sizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della pre sentazione, con le modalità previste dalla legge.
Art. 10
Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare , nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare vigente - la comunicazione effettuata dall'in termediario in conformità alle proprie scritture contabili.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono fars i rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente , con le modalità dalla stessa stabilite.
In tale caso la notifica elettronica della delega può esse re effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certi ficata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.
È facoltà del consiglio di amministrazione designare, dand one notizia nell’avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dal la normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal consiglio di amministr azione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istru zioni di voto.
È altresì facoltà del consiglio di amministrazione preved ere, per ciascuna assemblea, dandone notizia nell’avviso di convocazione, che l’interv ento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al sogg etto designato di cui al comma che
precede, nel rispetto delle modalità e nei limiti p revisti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Art. 11
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d i amministrazione, o - in difetto -
da altro consigliere di amministrazione eletto dai presen ti.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità de lla sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei soci presenti e dei soci o non s oci portatori di deleghe, regola il suo svolgimento, indice ed accerta i risultati delle votazio ni dandone conto nel processo verbale.
Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che strao rdinaria, è disciplinato da un regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria e valevole p er tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se, lo crede opportuno, sceglie tra i soci due scrutatori.
Art. 12
Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da pro cesso verbale firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scr utatori. Il contenuto del verbale deve essere conforme a quanto previsto nell'art. 2375, primo comma, del codice civile.
Nei casi di legge, e altresì quando il presidente lo r itenga opportuno, il verbale è redatto da notaio, designato da esso presidente.
Art. 13
Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite e deliberano con la presenza e con le maggioranze stabilite dalla legge per la prima e le ulteri ori convocazioni. Ogni azione emessa dalla società ha diritto ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art. 14
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione funzionante ai sensi degli artt. 2380 bis e seguenti c.c. composto da un minimo di cinque ad u n massimo di nove membri come sarà stabilito dall'assemblea al momento d ella nomina. Gli amministratori
possono anche non essere azionisti.
Nella composizione del consiglio di amministrazione dev e essere assicurato l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Gli amministratori devono possedere i requisiti di on orabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Minis tero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.
Gli stessi non possono essere nominati per un period o superiore a tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea c onvocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degl i amministratori sono regolate dalla legge, salvo quanto qui diversamente disposto.
In applicazione dell'art. 147 - ter del D.Lgs. 58/98, l'elezione dei membri dell'organo amministrativo avviene mediante votazione su liste di cand idati alla carica di membro dell'organo amministrativo presentate dai soci che, sing olarmente o congiuntamente, abbiano una quota minima di partecipazione pari ad almeno u n quarantesimo del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene pr esentata e avente diritto di voto in assemblea ordinaria.
In allegato alle liste devono essere forniti:
(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno pres entato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;
(ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristi che personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei r equisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147 - ter , comma 4 del D.Lgs. 58/98;
(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesisten za di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti norm ativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.
I candidati devono essere elencati mediante un numero p rogressivo e devono essere di numero non superiore a quello dei componenti dell'or gano amministrativo da eleggere e
comunque non inferiore a cinque.
Qualora composta da non più di sette candidati, ogni list a, deve contenere almeno un candidato che abbia i requisiti di indipendenza stabilit i per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/98. Qualora una lista contenga più di sette candidati, essa dovrà contenere almeno due candidati aventi i requisiti di in dipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98. Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere. I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori a due quinti (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.
Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dag li azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell 'assemblea.
La percentuale di partecipazione complessivamente detenu ta deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte almeno ventu no giorni prima della data dell'assemblea.
Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte non sono ammesse in votazione.
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il n umero assegnato a ciascun consigliere designato nella rispettiva lista di appartene nza. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente . Fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi, risul teranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di q uoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, e fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili dispo sizioni di legge e di regolamento, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il magg ior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Almeno uno dei membri del c onsiglio di amministrazione deve
essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenu to il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente , con la lista risultata prima per numero di voti.
Se al termine della votazione non risultassero rispettat e le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà es cluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressiv o della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candi dato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale so stituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati almeno pari alla mi sura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di rispe tto dell'equilibrio tra generi.
Se non viene presentata più di una lista o non ne viene presentata alcuna, si procede per maggioranza relativa, ma comunque sempre nel rispetto del le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.
Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da s ette componenti, almeno uno dei componenti, ovvero due se il consiglio di amministr azione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza st abiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98, ferma l'applicabilità delle dis posizioni in materia di equilibrio tra generi.
L'amministratore indipendente, che successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consigli o di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Art. 15
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o pi ù amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge; se vien e a mancare il consigliere di minoranza verrà nominato il primo dei non eletti della lista di minoranza qualora questa sia stata presentata, nel rispetto delle applicabili disposizion i in materia di equilibrio tra generi. Se nel corso dell'esercizio il numero dei consiglieri indipendenti risulti inferiore al numero stabilito per legge, il consiglio di amministrazione p rovvederà a reintegrare il numero nel più breve tempo possibile, a condizione che siano ris pettate le applicabili disposizioni in
materia di equilibrio tra generi.
Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza deg li amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urg enza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assembl ea per la nomina dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio s indacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
In ogni caso i membri del consiglio di amministrazione decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ul timo esercizio della loro carica.
Art. 16
Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abb ia provveduto l'assemblea, nomina il presidente del consiglio di amministrazione. Il con siglio di amministrazione può inoltre designare uno o più vicepresidenti.
Il consiglio di amministrazione può anche designare un presidente onorario (il “Presidente Onorario”), il quale non è parte del consiglio di ammini strazione. Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare alle riunioni del consig lio di amministrazione, senza diritto di voto. Egli svolge inoltre le funzioni che gli sono d i volta in volta attribuite dal consiglio di amministrazione, senza alcun potere di rappresentanza. Il co nsiglio di amministrazione determina la durata in carica nonché l’emolumento ad egli eventualmente spettante.
Il consiglio di amministrazione inoltre nomina un segre tario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.
Art. 17
Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sed e della società sia altrove, in Italia, in altri Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, di re gola almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il presidente lo giudic hi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dagli or gani delegati. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Le
riunioni del consiglio di amministrazione saranno validam ente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a con dizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti g li altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenir e in tempo reale alla trattazione degli argomenti in discussione, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la riunione del cons iglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verb ale.
L'avviso di convocazione, che può essere inviato dal pre sidente o dall'amministratore delegato, se nominato, sarà spedito per corriere espre sso raccomandata, telegramma, e-
mail, telefax o telex ad ogni consigliere e sindaco eff ettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso per telegramma, e-mail, telefax e telex almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 18
Per la validità delle riunioni del consiglio di ammin istrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi.
Nel caso di parità di voti prevale il voto del preside nte; tale disposizione non si applica nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia compost o, per qualsiasi ragione, da soli due membri.
Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.
Art. 19
Ai membri del consiglio di amministrazione e a quelli del comitato esecutivo, ove nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'assem blea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civ ile, la remunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche è stabil ita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Art. 20
Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge r iservato all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concern enti:
- l'incorporazione di altre società nei casi previsti da lla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre a l presidente, hanno la rappresentanza
della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del soci o,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
L'informativa prevista dall'articolo 150 del D.Lgs. 58/98 e dal l'articolo 2381 del codice civile viene fornita dagli amministratori al collegio si ndacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio s indacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione da tenersi almeno ogni tre mesi.
Art. 21
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle d isposizioni di legge, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determi nando i limiti della delega.
La composizione, le norme di funzionamento ed i poteri del comitato esecutivo sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può istituire altri co mitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.
Il consiglio di amministrazione può delegare proprie att ribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della de lega nel rispetto, comunque,
dell'articolo 2381 del codice civile. Il consiglio di amm inistrazione può altresì delegare proprie attribuzioni al presidente, determinando i lim iti della stessa nel rispetto comunque dell'articolo 2381 del codice civile, e conferire special i incarichi ai singoli amministratori.
Il consiglio di amministrazione, nei modi di legge, p uò inoltre conferire incarichi a persone estranee al consiglio, nominando anche uno o più dirett ori generali - determinandone attribuzioni, facoltà e compensi - e procuratori per det erminati atti o categorie di atti.
Ai sensi dell'art. 154- bis del D.Lgs 58/98, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, nomina il dirig ente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti con tabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economiche ed un'esperienza profe ssionale commisurate all'incarico.
Art. 22
La firma e la rappresentanza della società spettano al preside nte ed agli amministratori delegati, ove nominati, nell'ambito e per l'esercizio d ei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecu zione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato .
Controllo
Art. 23
L’assemblea nomina un collegio sindacale composto di tr e membri effettivi e due supplenti, secondo le modalità del voto di lista come di seguito stabilite.
Almeno due quinti dei Sindaci effettivi (con arrotond amento per difetto) ed un Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentat o.
Un membro effettivo del collegio sindacale deve esser e eletto, con voto di lista, da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per nu mero di voti, secondo le modalità stabilite dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 144 q uinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.
Il presidente del collegio sindacale deve essere nom inato dall’assemblea tra i sindaci eletti
dalla minoranza, sempre che vi sia una lista da questa pres entata.
I membri del collegio sindacale sono rieleggibili e p ossono cumulare incarichi di amministrazione e controllo nei limiti previsti dal Re golamento previsto dall’art. 148 bis del D.Lgs. 58/98 Dagli azionisti vengono presentate delle liste nelle q uali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo, in numero non su periore ai sindaci da eleggere.
Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i can didati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco s upplente.
Le liste non possono essere composte solo da candidat i appartenenti al medesimo genere.
Almeno due quinti dei candidati a Sindaco effettivo (c on arrotondamento per difetto) ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al gen ere meno rappresentato dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati al la carica di Sindaco supplente.
Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
I candidati sindaci non in possesso del requisito di c ui al precedente comma sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio
nell'esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero comp iti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a d ue milioni di euro;
- attività professionali o di insegnamento universitari o di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, stret tamente attinenti all'attività d'impresa;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbli che amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in se ttori attinenti all'attività d'impresa.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in un a sola sezione di tale lista, pena l'ineleggibilità. Non possono essere nominati sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più di cinque società con titoli quotati nei mercati r egolamentati italiani. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due
virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le lis te devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società entro il ventic inquesimo giorno precedente la data dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sind aci e pubblicate sul sito internet della società, con le altre modalità previste dalle vi genti disposizioni di legge e regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data de ll’assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indi cato, devono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno pre sentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente dete nuta, (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntam ente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla norme vigenti, con quest'ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatib ilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispe ttive cariche; (iv) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professio nali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e contr ollo ricoperti presso altre società.
Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azio ni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa cert ificazione dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea. Nel caso in cui nel suddetto termine di venticinque giorni sia stata depositata una sola lista, ov vero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni rego lamentari. In tal caso avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad al tri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.
Qualora, decorso il termine di cui al paragrafo precede nte, risulti presentata un’unica lista, l’intero Collegio sindacale viene nominato da detta lis ta e il primo candidato di tale lista viene nominato presidente del Collegio, fermo restand o il rispetto dell’equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolame ntare vigente.
La lista per la presentazione della quale non sono osse rvate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti es pressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono ele ncati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l’equilibrio tra generi nel ri spetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento. I l restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, e che non sia stata presentata o votata, semprec hè il voto sia risultato determinante, da soci che siano collegati, ai sensi delle norme vigen ti, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ottenuto il maggior numero di voti. Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l’equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo e d a Sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressiv o della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato su ccessivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all’altro genere. Nel caso in cui pi ù liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, e fermo restando il rispet to delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sono eletti sindaco e ffettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero un o delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti .
Art. 24
Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci di cui all'articolo precedente non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne si ano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomin a dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazio ne del collegio sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a magg ioranza relativa, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di e quilibrio tra generi. Qualora l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nom ina dei sindaci effettivi e/o del
presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione, ove un sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, sube ntrano fino all'assemblea successiva, a condizione che siano rispettate le applicabili dispos izioni in materia di equilibrio tra generi, i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il presidente, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal sindaco più anziano d'età.
È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sind acale si tengano con mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i par tecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguir e la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di rice vere, trasmettere o visionare documenti.
Art. 25
La revisione legale dei conti della società è esercitat a da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente, secondo le modalit à ed i termini previsti sempre dalla legge.
Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabil ità si applicano le previsioni di legge.
Esercizi sociali
Art. 26
Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni an no.
Il bilancio d'esercizio viene approvato entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio di riferimento.
Art. 27
Le procedure con parti correlate adottate dalla Società po ssono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi de lla deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante dispos izioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista d all'articolo 13, comma 6, del medesimo Regolamento.
Recesso
Art. 28
Hanno diritto di recedere, anche soltanto per una parte delle proprie azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni previste dal primo com ma dell'art. 2437 del codice civile. Non può invece essere esercitato il diritto di recesso nelle ipotesi previste dal secondo comma dello stesso articolo.
Domicilio degli azionisti
Art. 29
Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la so cietà si intende quello risultante dal libro soci.
Disposizioni generali
Art. 30
Per quanto non è espressamente contemplato nel present e statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altr e vigenti leggi in materia.